Giurisprudenza – CORTE DI CASASZIONE – Sentenza 25 giugno 2021, n. 24836

Sicurezza sul lavoro, Omesso adempimento degli obblighi di
informazione e formazione dei lavoratori, Negligenza, imperizia ed imprudenza
– Responsabilità

 

Ritenuto in fatto e considerato
in diritto

 

1. Con sentenza emessa dal Tribunale di Catania in
composizione monocratica in data 3/7/2015 R. G. veniva riconosciuto colpevole
del reato di cui all’art. 590 co. 3 cod. pen. in relazione all’art.
583 co. 1 n. 1 cod. pen. accertato in Belpasso
l’8/8/2008 per avere, nella qualità di socio accomandatario e datore di lavoro
di “R. Trasporti di R.R.D. e R. G.& C. sas” – per colpa
consistita in negligenza, imperizia ed imprudenza nonché in violazione degli artt. 2087 cod. civ., 18 co. 1 lett.
d) e lett. 1) dlg. 81/08,
non provvedendo a fornire al lavoratore F.V. i necessari e idonei dispositivi
di protezione individuali (calzature antiscivolo e guanti da lavoro) e ad adempieregli obblighi di informazione, formazione e
addestramento di cui agli artt.
36 e 37 dlg. n.81/08 nei confronti del medesimo
lavoratore – cagionato a F.V. lesioni gravi consistite in “un trauma
cranico con fratture costali e versamento pleurico; trauma vertebro-midollare
con frattura all+D12+LI con paraparesi grave” dalle quali derivava una
incapacità di attendere alle normali occupazioni per un tempo superiore ai 40
giorni. Nel territorio del Comune di Belpasso l’8/8/2008.

L’imputato veniva condannato, concessegli le
attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, alla pena di mesi
quattro di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali; pena sospesa
ai sensi dell’art. 163 cod. pen.,
con la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile
costituita F.V. da liquidare in separata sede, al pagamento in favore della
stessa parte civile della somma di 15.000 euro a titolo di provvisionale ed
alla rifusione delle spese processuali.

Sull’appello dell’imputato (che aveva chiesto
l’assoluzione anche ai sensi dell’art. 530 co. 2
cod. proc. pen. ed in
subordine la sospensione dell’esecuzione della condanna pagamento della
provvisionale ex art. 600 cod. proc.
pen., la Corte d’Appello di Catania, con sentenza
del 2/4/2019 dichiarava non doversi procedere nei confronti di R. G. per
essersi il reato contestatogli estinto per intervenuta prescrizione e
confermava nel resto la sentenza di primo grado, con condanna dell’imputato al
pagamento delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di appello.

Restavano, dunque, confermate le statuizioni rese in
primo grado in favore della costituita parte civile.

2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso
per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il R., deducendo i
motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la
motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

Con un primo motivo il ricorrente deduce violazione
degli artt. 192 co. 1 e 2 cod. proc.
pen. e art 546 comma
1 lett. e cod. proc. pen., vizio di motivazione e travisamento di prova.

Ci si duole dell’avvenuta esclusione della prova
dell’innocenza dell’imputato ex art. 129 cod. proc. pen. con conferma delle
statuizioni civili e del rigetto della richiesta di sospensione della condanna
al pagamento della provvisionale.

Si lamenta il travisamento delle dichiarazioni
testimoniali rese dagli ispettori R. e Z. e dalla parte civile nonché
l’illogicità della motivazione laddove ricondurrebbe l’atto abnorme compiuto
dalla parte lesa ad una sorta di responsabilità da contatto sociale del R..

Vengono riportate la motivazione del provvedimento
impugnato e le dichiarazioni testimoniali per lamentare l’utilizzo nella
motivazione di un risultato di prova oggettivamente diverso da quello emerso
dalla deposizione. In particolare, si lamenta l’erroneità dell’asserita
mancanza di dispositivi di protezione e della ricostruzione della dinamica dei
fatti, evidenziandosi, al contrario, come in realtà dalle prove acquisite
emergerebbe l’esistenza di un apposito sistema di protezione anticaduta.

Ci si duole dell’assenza di motivazione
dell’impugnato provvedimento in relazione alle specifiche doglianze sollevate
con i motivi di appello, che evidenziavano come si fosse pervenuti alla
condanna del R., quale socio accomandatario della R. Trasporti s.a.s. in virtù
di una sorta di responsabilità oggettiva e/o da contatto sociale, a fronte
della mancanza di gravità, precisione e concordanza degli indizi a suo carico.

Con un secondo motivo il ricorrente deduce
violazione dell’art. 192 comma 1 e 2 cod. proc. pen. e art 546 comma 1 lett. e cod.
proc. pen., e vizio di
motivazione. Il ricorrente lamenta l’assoluta carenza di motivazione della
sentenza impugnata che riproporrebbe un’apodittica ricostruzione della vicenda
senza dare risposta alcuna ai motivi di appello.

Si tratterebbe di una mera “sentenza
fotocopia” fondata su una “totale mistificazione dei dati
probatori” (così in ricorso).

La Corte territoriale si sarebbe limitata a
parafrasare il provvedimento di primo grado incorrendo in tutti gli errori
fattuali e giuridici del tribunale, senza aggiungere alcun quid novi.

Con un terzo motivo si deduce violazione dell’art. 539 cod. proc. pen e vizio di motivazione in relazione alla mancata
riforma delle statuizioni civili.

Ci si duole che la corte di appello si sia limitata
a confermare la condanna generica alle statuizioni civili disattendendo le
doglianze difensive sulla mancanza di prova dell’inabilità riportata e delle
cure subite dal F. nonché dei danni riportati, senza motivazione specifica.

Chiede, pertanto, l’accoglimento del ricorso con
l’adozione di ogni provvedimento pertinente e consequenziale.

3. Successivamente, il difensore dell’imputato ne
comunicava l’intervenuto decesso, per cui ne veniva acquisito il certificato di
morte e, stante la discrasia esistente nell’indicazione della data di nascita
in atti (indicata nella sentenza impugnata in 9/9/1949, ed in quella di primo
grado, nonché nel ricorso in 9/9/1959) venivano disposti accertamenti in ordine
alla stessa emergendo che il R. risulta nato in Belpasso il 9/9/1957.

4. La sentenza impugnata deve essere annullata senza
rinvio per essersi il reato ascritto all’imputato estinto per intervenuta morte
del reo.

Ed invero, dall’acquisito certificato di morte
emerge che R. G. è deceduto in Catania il 19/8/2020.

Preliminarmente, tuttavia, va disposta la correzione
dell’errore materiale contenuto nell’intestazione della sentenza impugnata nel
senso che la data di nascita di R. G. deve essere indicata nel 9 settembre 1957
e non nel 9 settembre 1949.

Ed invero, come si evince dalla certificazione
pervenuta in atti dal Comune di Belpasso (CT) tale è la data di nascita
dell’odierno ricorrente risultante dai registri anagrafici di quel Comune, ove,
per contro, non risulta alcun R. G. nato né il 9 settembre 1949 e nemmeno il 9
settembre 1959.

5. Va aggiunto che non risultano fondate le
doglianze proposte dal difensore circa la motivazione offerta dal provvedimento
impugnato in punto di mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Ciò in quanto, con motivazione logica e congrua,
nonché corretta in punto di diritto -e che, pertanto, si sottrae alle proposte
censure di legittimità- la Corte isolana ha dato conto dell’infondatezza del
motivo di gravame sull’insussistenza della responsabilità dell’imputato in
quanto, premesso che F.V. al momento del sinistro era un lavoratore in nero
alle dipendenze dell’imputato (e corretto è il rilievo che la circostanza che
non vi fosse un regolare contratto di lavoro non esime il datore di lavoro
dall’osservanza della disciplina in materia infortunistica come pacificamente
osservato dalla giurisprudenza di legittimità citata nella motivazione della
sentenza di primo grado) risulta accertato altresì: 1. che le lesioni del F.
sono state causate da una caduta dello stesso dall’autocisterna sulla quale era
salito per l’approvvigionamento idrico all’interno delle bocche (botole) che la
struttura contenitrice presentava sulla sua sommità, caduta verificatasi per lo
scivolamento sul piano della struttura siccome bagnata a seguito
dell’erogazione idrica promanante dal tubo di approvvigionamento finendo così
sul piano del calpestio; 2. che la circostanza -evidenziata dalla difesa
dell’imputato- che al momento del fatto F. V. indossasse le scarpe
antiinfortunistiche, la tuta ignifuga ed i guanti per il trasporto di gas
liquido non esime da colpa il datore di lavoro perché quegli indumenti erano
del lavoratore che li utilizzava per la propria pregressa attività lavorativa di
trasporto di bombole di gas ma non erano quelli antiscivolo necessari per
l’attività specifica che si stava apprestando a compiere su disposizione
dell’imputato.

La Corte territoriale dà anche atto che la
responsabilità dell’odierno ricorrente si palesa in esito all’istruttoria
dibattimentale ed agli accertamenti all’uopo espletati dall’Ispettorato del
lavoro perché i necessari dispositivi di protezione antiscivolo (indicati nel
capo di imputazione) non erano quelli richiesti per l’attività che in quel momento
stava compiendo il lavoratore sull’autocisterna e che avrebbe dovuto fornirgli
il R. quale datore di lavoro ma erano quelli che F. V. era solito utilizzare
per la diversa attività lavorativa di trasporto di bombole di gas ed anche
perché, dalle modalità con cui è avvenuto il sinistro, l’imputato non aveva
informato il predetto lavoratore, in violazione della normativa
antiinfortunistica sopra citata, dell’esistenza dell’apposito sistema di
protezione anticaduta del tipo “parapetto
ripiegabile a pantografo” che avrebbe dovuto essere aperto a compasso
dallo stesso dipendente e bloccato in posizione eretta di apertura proprio al
fine di proteggerlo dalla caduta e di eventuali scivolamenti. F. V. – come si
legge in sentenza- non era stato all’uopo informato ed istruito essendo salito
sull’autocisterna in quel particolare frangente temporale (anche se non era
quella la mansione tipica che avrebbe dovuto svolgere dovendosi occupare della
distribuzione delle bombole insieme al di lui padre) su disposizione dell’imputato
R. G. che gli aveva detto solamente “sali, apri il bocchettone e riempiamo
la cisterna”.

6. La declaratoria dell’estinzione del reato per
intervenuta morte del reo comporta, infine, anche il venire meno delle disposte
statuizioni civili, in quanto la morte dell’imputato, intervenuta prima del
passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto
processuale penale, che del rapporto processuale civile nel processo penale, e
determina, di conseguenza, anche il venir meno delle eventuali statuizioni
civilistiche senza la necessità di una apposita dichiarazione da parte del
giudice penale (cfr. Sez. 3, n. 47894 del 23/03/2017, Modica, Rv. 271160; Sez. 3, n. 5870 del 2/12/2011 dep. 2012, F. Rv. 251981).

 

P.Q.M.

 

Dispone correggersi l’errore materiale contenuto
nella intestazione della sentenza impugnata nel senso che la data di nascita di
R. G. deve essere indicata nel 9 settembre 1957 e non nel 9 settembre 1949.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per
morte dell’imputato.

 

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