Il contratto collettivo ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti l’accordo.

Nota a Cass. 10 giugno 2021, n.16376

Paolo Pizzuti

La contrattazione collettiva di diritto comune ha efficacia vincolante limitatamente agli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti e a coloro che, esplicitamente o implicitamente, al contratto abbiano prestato adesione. Nei suoi confronti, quindi, non opera l’art. 2070, co. 1, c.c., in base al quale l’appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell’applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore (v. Cass. SU. n. 2665/1997).

Ne consegue che, quando un contratto di lavoro è regolato dal contratto collettivo di diritto comune proprio di un settore non corrispondente a quello dell’attività svolta dall’imprenditore, il lavoratore non può richiedere l’applicazione di un contratto collettivo diverso “se il datore di lavoro non vi è obbligato per appartenenza sindacale, ma solo eventualmente richiamare tale disciplina come termine di riferimento per la determinazione della retribuzione ex art. 36 Cost., deducendo la non conformità al precetto costituzionale del trattamento economico previsto nel contratto applicato” (per una fattispecie analoga, v. Cass. n. 27757/2020, secondo cui “costituisce ius receptum che nel rapporto di lavoro subordinato la retribuzione prevista dal contratto collettivo acquista, pur solo in via generale, una “presunzione” di adeguatezza ai principi di proporzionalità e sufficienza che investe le disposizioni economiche dello stesso contratto anche nel rapporto interno fra le singole retribuzioni ivi stabilite” (v. anche Cass. nn. 24160/2015; 26742/2014; 16340/2009).

Efficacia del contratto collettivo
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