Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 luglio 2021, n. 20255

Rapporto di lavoro, Dipendente ministeriale, Svolgimento di
attività di lavoro autonomo, Architetto, Contributi dovuti alla gestione
autonoma

 

Considerato in fatto

 

1. La Corte d’appello di Roma ha accolto
parzialmente l’opposizione proposta da F.Z., dipendente del Ministero
dell’istruzione, all’avviso con cui l’Inps gli aveva chiesto il pagamento di
Euro 27.770,15 per contributi dovuti alla gestione autonoma in relazione ai
redditi di lavoro svolto quale architetto, libero professionista, relativi al
2005.

La Corte ha determinato la minor somma dovuta di
Euro 14.940, 00 in applicazione dell’aliquota del 10%, in luogo di quella
applicata del 18%.

Ha rilevato, inoltre, che dalla dichiarazione dei
redditi emergeva la percezione di redditi da lavoro autonomo e tanto bastava
per imporre l’obbligo di pagamento dei contributi.

Secondo la Corte , inoltre, era infondata
l’eccezione di prescrizione quinquennale in quanto il ricorrente aveva presentato
la dichiarazione dei redditi in data 30/10/2006 e solo da tale data l’Inps era
in grado di conoscere la percezione del reddito da parte dello Z. e, dunque,di
poter chiedere il pagamento della contribuzione.

2. Avverso la sentenza ricorre lo Z. Resiste con
controricorso l’Inps.

 

Ritenuto in diritto

 

3. Con il primo motivo il ricorrente denuncia omesso
esame di fatto decisivo, nonché violazione della L. n. 335/1995 in relazione
alla L. n. 111/2001.

Lamenta che la Corte aveva omesso di esaminare che
egli era iscritto all’albo degli ingegneri ed architetti e che, dunque, era
tenuto a corrispondere i contributi all’Inarcassa e, comunque, quale dipendente
della P.A. non era tenuto a pagare alla gestione separata in quanto alternativa
rispetto alI’Inarcassa.

Circa la prescrizione rileva che essa decorreva non
già dalla data di presentazione della denuncia dei redditi relativi al 2005
(30/6/2006), ma dalla scadenza dei termini di pagamento dei contributi 2005, e
cioè giugno e novembre 2005, con la conseguenza che la richiesta del 20/6/2011
era tardiva

4. Il ricorso è infondato.

5. In via preliminare va esaminato il motivo nella
parte relativa alla prescrizione. A riguardo va rilevato che il termine per il
pagamento dei contributi a percentuale scade nel termine per il pagamento
dell’Irpef e, dunque, da tale momento decorre la prescrizione ( cfr Cass n
13463/2017, n. 13049/2020).

Nella specie, trattandosi di contributi relativi al
reddito del 2005,Riavrebbero dovuto essere corrisposti entro il 20/6/2006, con
la conseguenza che la notifica dell’avviso di pagamento il 20 giugno 2011 ha
efficacemente interrotto il termine prescrizionale.

Questa Corte ha affermato, infatti, che in tema di
contributi cd. “a percentuale”, il fatto costitutivo
dell’obbligazione contributiva è rappresentato dall’avvenuta produzione, da
parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito (Cass. 29 maggio 2017,
n. 13463) e che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del
reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall’ulteriore
momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in
cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia con il principio
generale in ambito di assicurazioni obbligatorie, secondo cui la prescrizione
corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere
versati» valendo la regola, fissata dall’art. 18, co. 4, d Igs. 9 luglio 1997,
n. 241, secondo cui «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti
agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle
gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi
termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla
dichiarazione dei redditi».

6. Quanto alla sussistenza dell’obbligo contributivo
va osservato che la questione principale, oggetto del motivo – concernente
l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso I’INPS degli ingegneri e
degli architetti, iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie, e che non
possono iscriversi ad INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un
contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, cui non segue la
costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio – è già stata
decisa da questa Corte di cassazione con le sentenze nn. 30344 del 2017, n.
30345 del 2017, n. 1172 del 2018, n. 2282 del 2018, n.1643 del 2018, con le
quali si è affermata la sussistenza dell’obbligo in discorso.

7. Si è ormai consolidato il principio di diritto
secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme
di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi
all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del
contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad
iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio
universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l’art. 2, comma 26,
l. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione
dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica
contenuta nell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011),
al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al
lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non
può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da
tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del
2017, cui ha dato seguito, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta
sezione n. 19124 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018).

8. La decisione della Corte di merito è conforme
all’anzidetto principio di diritto con conseguente rigetto del ricorso . Le
spese di causa seguono la soccombenza. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed
alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all’art.
13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare
Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori
di legge , nonché Euro 200,00 per esborsi.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del dpr n. 115
del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis,
dello stesso art. 13.

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