La retribuzione convenzionale utilizzata per il lavoratore, fiscalmente residente in Italia, ma distaccato all’estero, non può essere assunta come base imponibile ai fini della tassazione del reddito di lavoro dipendente, se il lavoratore è in smart working.

Nota a AdE Risp. 17 maggio 2021, n. 345

Marialuisa De Vita

Con la Risposta n. 345 del 17 maggio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sull’applicabilità della “retribuzione convenzionale” (art. 51, co. 8-bis TUIR) ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in smart working in Italia al rientro da un periodo di distacco all’estero.

Nel caso di specie, una società, in qualità di sostituto di imposta, si rivolgeva all’Amministrazione finanziaria per conoscere il trattamento fiscale da applicare al reddito di lavoro dipendente percepito da un proprio lavoratore, fiscalmente residente in Italia, ma distaccato all’estero (a Parigi) a decorrere dal 1º maggio 2019. In particolare, la società evidenziava che il lavoratore era rientrato in Italia il 22 febbraio 2020 a causa delle restrizioni alla libertà di circolazione delle persone imposte dalle misure di contrasto alla diffusione del Covid-19, continuando a svolgere la medesima prestazione lavorativa in smart working.

La società chiedeva all’Amministrazione finanziaria se potessero considerarsi sussistenti le condizioni di applicabilità del regime di cui all’art. 51, co. 8-bis del TUIR (sulla base della c.d. retribuzione convenzionale) anche per il periodo in cui il lavoratore aveva svolto la propria attività in smart working in Italia.

Nell’argomentare la propria soluzione, l’Agenzia delle Entrate ha rammentato preliminarmente le condizioni di applicabilità dell’istituto della “retribuzione convenzionale”. Come noto, l’art. 51, co. 8-bis del TUIR prevede, in deroga a quanto stabilito dai precedenti commi del medesimo art. 51, che “il reddito di lavoro dipendente, prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente” con decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali entro il 31 gennaio di ogni anno. Tali retribuzioni sono determinate con riferimento e in misura non inferiore al trattamento economico minimo previsto dai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei.

Ne consegue, in estrema sintesi, che il reddito di lavoro dipendente percepito dai lavoratori che, pur svolgendo l’attività lavorativa all’estero, sono fiscalmente residenti in Italia, è determinato assumendo come base imponibile la retribuzione convenzionale se ricorrono le seguenti condizioni:

  • l’attività lavorativa è svolta all’estero per un determinato periodo di tempo con carattere di permanenza o di sufficiente stabilità;
  • l’attività lavorativa svolta all’estero costituisce l’oggetto esclusivo del rapporto di lavoro e, pertanto, l’esecuzione della prestazione lavorativa è integralmente svolta all’estero;
  • il lavoratore nell’arco di dodici mesi soggiorna nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni;
  • il lavoratore operante all’estero è inquadrato in una delle categorie per le quali il decreto del citato Ministero fissa la retribuzione convenzionale.

Richiamando la circolare 26 gennaio 2001, n. 7/E, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre ricordato che, laddove il contratto preveda la permanenza all’estero per un periodo superiore a 183 giorni, il sostituto di imposta applica la tassazione prevista dall’art. 51, co. 8-bis TUIR a partire dalla prima retribuzione erogata, salvo rettifica da effettuare in sede di conguaglio.

Ciò premesso, nella fattispecie in esame il requisito del soggiorno nel Paese estero per un periodo superiore a 183 giorni nell’arco di dodici mesi può ritenersi soddisfatto solo nel periodo intercorrente tra il 1º maggio 2019 e il 22 febbraio 2020. A partire da tale data, venendo meno il requisito della permanenza all’estero a causa del rientro in Italia, non può trovare applicazione il regime della retribuzione convenzionale. Ne deriva – afferma l’Agenzia delle Entrate – che la retribuzione relativa al mese di febbraio 2020 dovrà essere riproporzionata e, conseguentemente, “a decorrere dal 23 febbraio 2020, la società istante sarà tenuta a rideterminare il reddito di lavoro dipendente ai sensi dei commi da 1 a 8 dell’art. 51 del TUIR”.

Retribuzione convenzionale e smart working
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