Le retribuzioni incentivanti, erogate in periodi di imposta successivi a quello di maturazione, devono essere assoggettate a tassazione separata se il ritardo nella loro corresponsione discende da una “causa giuridica” come l’emanazione di un decreto direttoriale dell’Amministrazione.

Nota a AdE Risposta 16 giugno 2021, n. 408

Marialuisa De Vita

Con la Risposta n. 408 del 16 giugno 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti relativamente al trattamento fiscale da applicare alle retribuzioni incentivanti corrisposte ai lavoratori dipendenti, in un periodo di imposta successivo a quello di maturazione.

Nel caso di specie, un’Amministrazione esponeva all’Agenzia delle Entrate di aver emanato nel 2021 un decreto direttoriale con il quale stabiliva le modalità di pagamento delle retribuzioni incentivanti per le prestazioni eseguite dal proprio personale ispettivo nel secondo semestre del 2020.

Il ritardo nel pagamento degli emolumenti maturati nel 2020 discendeva – precisava l’istante – proprio dal processo amministrativo-contabile di accertamento, riassegnazione e trasferimento dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’Amministrazione istante delle somme introitate sul capitolo di entrata del bilancio dello Stato destinate al pagamento degli incentivi al personale ispettivo.

L’Amministrazione istante si rivolgeva all’Agenzia delle Entrate per sapere se le somme de quibus dovessero essere assoggettate a tassazione separata ex art. 17, co. 1, lett. b del TUIR.

L’Amministrazione finanziaria, nell’argomentare la propria soluzione, ha chiarito che un emolumento si considera “arretrato” ai fini dell’art. 17 TUIR, al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • deve trattarsi di un emolumento riferibile ad anni precedenti rispetto a quello nel quale è percepito;
  • il ritardo nella erogazione deve discendere da ragioni di “carattere giuridico”, consistenti nel sopraggiungere di norme di legge, di sentenze, di provvedimenti amministrativi o di contratti collettivi o da “oggettive situazioni di fatto”, che impediscono il pagamento delle somme riconosciute come spettanti entro i limiti ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti di imposta;
  • il ritardo nella corresponsione non deve essere fisiologico rispetto ai tempi tecnici o giuridici occorrenti per l’erogazione dell’emolumento stesso.

In presenza di queste condizioni, è corretto applicare il regime di tassazione separata, ovverosia quel particolare regime la cui ratio, come noto, è quella di evitare che, relativamente a redditi percepiti successivamente al periodo di maturazione, il contribuente possa subire un pregiudizio dalla progressività delle aliquote IRPEF.

Con riferimento all’ultimo dei requisiti menzionati (essere il ritardo nel pagamento fisiologico o meno), l’Agenzia delle Entrate ha ribadito, con la risposta in esame, che, laddove il ritardo sia dovuto ad una ragione di “carattere giuridico”, deve considerarsi fisiologico poiché si tratta di casi ai quali è estraneo il sospetto di un accordo tra le parti per attuare un rinvio strumentale nel pagamento delle somme.

Il ritardo potrebbe, invece, essere patologico se determinato da “situazioni di fatto”. In questo caso occorre indagare se vi è un accordo tra le parti strumentale alla dilazione dei tempi ordinari di pagamento delle somme.

Con riferimento al caso di specie, posto che gli emolumenti incentivanti per lo svolgimento delle attività ispettive sono erogati nell’anno successivo a quello di maturazione in virtù di una “causa giuridica” consistente nell’emanazione di un atto amministrativo, qual è il decreto direttoriale, ne deriva che le retribuzioni incentivanti siano da assoggettare a tassazione separata quali emolumenti arretrati ex art. 17, co. 1, lett. b del TUIR.

Tassazione separata per le retribuzioni incentivanti erogate in periodi di imposta successivi a quello di maturazione
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