Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 agosto 2021, n. 22174

Lavoro, Società per azioni derivanti da trasformazione di
enti pubblici, Obbligo di versamento contributivo della maternità, Cartella
esattoriale

Rilevato che

 

Con sentenza del 5.11.14 la Corte di Appello di Roma
ha confermato la sentenza del 14.6.12 del Tribunale della stessa sede, che
aveva accolto l’opposizione della S. s.p.a. alla cartella esattoriale con la
quale l’INPS aveva chiesto il pagamento di contributi per malattia e maternità.

In particolare, premesso che la società aveva
assunto a proprio carico il trattamento di malattia e di maternità, la sentenza
impugnata ha ritenuto insussistente l’obbligazione contributiva ex articolo 20 del d.l. 112/2008,
convertito in legge 133/2008, ritenendo
applicabile il principio anche alla maternità ex articolo 22 comma 2 del d.lgs. 151 del
2001 e 15 della legge
1204/71.

Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per un motivo,
cui resiste la società con controricorso illustrato da memoria.

 

Considerato che

 

Con unico motivo si deduce violazione dell’articolo 20 comma 1 d.l. 112 del
2008, 79 d.lgs. 151 del 2001,
6 legge 138/43 e 1 DPR
145/65, per avere la sentenza impugnata trascurato che alle società per azioni
derivanti da trasformazione di enti pubblici tra cui l’Enel si applica
l’obbligo di versamento contributivo della maternità, atteso che detto obbligo
non è soggetto a regime derogatorio (che riguarda solo la malattia).

Occorre premettere che nessuna censura riguarda la
contribuzione per malattia, riferendosi il motivo di ricorso solo alla
contribuzione per maternità.

Tanto specificato, il motivo è fondato.

Questa Corte (da ultimo, Cass. Sez. L, n. 19843 del
22 settembre 2020, nonché n. 19241 del 15
settembre 2020, alla cui ampia motivazione si fa rinvio) ha già chiarito
che le società che, come l’odierna controricorrente, derivano la loro genesi
dal processo di trasformazione dell’ENEL, sono obbligate al pagamento della
contribuzione per maternità anche per il periodo anteriore all’1.1.2009,
nonostante il versamento diretto del trattamento dovuto alle lavoratrici madri,
non essendo estensibile a tali contributi l’esonero previsto dall’art. 20, d.l. n. 112/2008, cit.,
con riferimento ai contributi per malattia, in favore dei datori di lavoro che
abbiano corrisposto direttamente ai lavoratori la relativa indennità (cfr.
altresì Cass. n. 15394 del 2017 e, da ult.,
Cass. n. 2936 del 2019).

A supporto di tale conclusione si è sottolineato da
un lato che l’obbligo, per tali società, di corrispondere ai propri dipendenti
il trattamento di maternità discende dai contratti collettivi, e non già
dall’art. 1, d.P.R. n. 145/1965, che deve ritenersi disposizione ormai priva di
efficacia diretta, in quanto legata necessariamente all’esistenza dell’ente
pubblico economico denominato Ente Nazionale per l’Energia Elettrica, già
venuto meno a seguito della sua trasformazione in società per azioni, per
effetto del d.l. n. 333/1992, e poi
ulteriormente scomposto in più società a seguito della liberalizzazione del
mercato elettrico realizzata dalla legge delega n. 128/1999 e dal successivo
d.lgs. n. 79/1999, resa necessaria dal rispetto degli obblighi derivanti dalla
direttiva 96/92/CE. Per altro verso, l’individuazione delle previsioni
contrattuali collettive quali fonti esclusive dell’obbligo di corresponsione
dell’indennità di maternità da parte della società controricorrente assolve al
compito di giustificare la persistenza di tale obbligazione a seguito del venir
meno dell’efficacia precettiva del disposto dell’art. 1, d.P.R. n. 145/1965,
mentre, trattandosi di obbligazione di fonte collettiva, e non più legale, il
suo adempimento non può logicamente essere invocato dall’odierna
controricorrente al fine di garantirsi l’esonero dal pagamento dei contributi
previdenziali relativi all’indennità di maternità.

Non essendosi la Corte territoriale uniformata
all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa
rinviata per nuovo esame alla medesima Corte d’appello, in diversa
composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che
provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 agosto 2021, n. 22174
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