La condotta incauta del dipendente non è idonea a ridurre il risarcimento del danno dovuto dall’impresa quando la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia di incidenza esclusiva rispetto al verificarsi dell’infortunio.

Nota a Cass. 1 giungo 2021, n. 15238

Sonia Gioia

In materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, qualora l’inadempimento di un obbligo di protezione da parte dell’imprenditore sia giuridicamente da considerare come munito di “incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell’evento dannoso”, il comportamento imprudente del prestatore non comporta un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento del danno dovuto dalla società datrice.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione (1 giugno 2021, n. 15238, parzialmente difforme da App. Brescia, n. 668/2016) in relazione all’infortunio mortale occorso ad un lavoratore, con qualifica di caposquadra,  caduto da una scala di circa tre metri mentre effettuava un controllo su una lavorazione in corso (il getto di cemento all’interno di una colonna in costruzione), voluta dal direttore tecnico dell’impresa datrice, sebbene, in quell’area, a seguito di un’ispezione, fosse stata vietata ogni attività.

Nello specifico, la Corte distrettuale aveva dichiarato che l’evento dannoso si era verificato per responsabilità attribuibile nella misura del 40% al prestatore, che, incautamente, aveva violato il divieto di recarsi nella zona del cantiere dichiarata pericolosa, e per il 60% alla società datrice per non aver ottemperato all’ordine di sospensione dei lavori fino alla messa in sicurezza delle passerelle non protette.

Al riguardo, ad eccezione dei casi di rischio elettivo, ove la responsabilità datoriale è esclusa, se il fatto colposo del dipendente abbia concorso a cagionare l’evento lesivo, il risarcimento del danno per infortunio è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate (art. 1227, co. 1, c.c.).

Il concorso di colpa del danneggiato, tuttavia, è escluso quando l’infortunio:

  • si sia realizzato per l’osservanza di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al prestatore di affrontare il rischio;
  • sia determinato dal fatto che il datore di lavoro ha integralmente impostato la lavorazione su disposizioni illegali e gravemente contrarie ad ogni regola di prudenza;
  • quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all’adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire il verificarsi dell’evento dannoso. In tal caso, l’eventuale imprudenza del lavoratore degrada a “mera occasione dell’infortunio ed è, pertanto, giuridicamente irrilevante” (così, Cass. n. 15112/2020; v. anche Cass. n. 8988/2020, in q. sito con nota di F. DURVAL; Cass. n. 30679/2019, annotata in q. sito da V. DI BELLO).

In attuazione di tali principi, la Cassazione, nel riformare la pronuncia di merito, ha ritenuto la  società datrice responsabile dell’infortunio mortale per aver violato il divieto di prosecuzione dei lavori prima della messa in sicurezza del cantiere, non rilevando, in tal caso, la condotta imprudente del lavoratore che aveva agito in esecuzione delle disposizioni datoriali, con conseguente diritto al risarcimento dei danni da liquidarsi in favore degli eredi.

Infortunio sul lavoro: concorso di colpa del lavoratore e risarcimento del danno
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