Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 agosto 2021, n. 23419

Rapporto di lavoro, Socio della società cooperativa,
Esclusione, Mancata prestazione dell’attività lavorativa, Impugnativa del
licenziamento

 

Rilevato che

 

– con sentenza in data 20 marzo 2015, la Corte
d’Appello di Catania, confermando la decisione di primo grado, ha respinto
l’impugnazione proposta da F.S. nei confronti della Società Cooperativa S.G.B.,
avverso la sentenza che aveva dichiarato l’inammissibilità delle due domande, riunite,
con cui era stata impugnata una prima deliberazione del consiglio di
amministrazione della società convenuta, la n. 146 del 29/01/2002, mediante la
quale era stato escluso dalla società e una seconda, datata 22/10/2002 con cui
era stato escluso per ulteriori motivi, consistenti nella mancata prestazione
dell’attività lavorativa dall’1 marzo 2001 al 29 gennaio 2002;

– in particolare, la Corte, condividendo l’assunto
del primo giudice, ha ritenuto inammissibile per tardività la prima
impugnazione della delibera, atteso che il ricorrente avrebbe dovuto impugnare
la stessa con ricorso – depositandolo nei termini stabiliti dal rito del
lavoro, per effetto della vis attrattiva di quest’ultimo – e non con citazione,
alla luce di quanto disposto dall’art. 1 comma 3 L. n. 142 del 2001, secondo
cui il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente ad
essa un ulteriore e distinto rapporto di lavoro (in forma subordinata o
autonoma o in qualsiasi altra forma) con cui contribuisce comunque al raggiungimento
degli scopi sociali;

– per la cassazione della sentenza propone ricorso,
assistito da memoria, F.S., affidandolo a cinque motivi;

– resiste, con controricorso, la Società Cooperativa
S.G.B. in liquidazione.

 

Considerato che

 

– con il primo motivo di ricorso, si censura la
decisione impugnata deducendosene la nullità per violazione ed errata
applicazione dell’art. 2757, ora 2533 cod. civ., nonché l’errata applicazione
dell’art. 1, co. 3 e 5 L. 142/2001 in relazione all’art. 40 comma 3 cod. proc.
civ. nonché la violazione dell’art. 11 delle preleggi e dell’art. 5 cod. proc.
civ., allegandosi, in sostanza, l’erronea interpretazione della domanda
proposta, in quanto afferente esclusivamente all’annullamento della delibera di
esclusione dalla cooperativa e non al rapporto di lavoro;

– con il secondo motivo, si deduce la nullità della
sentenza ex art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. per violazione ed errata
interpretazione degli artt. 2527 e 1421 cod. civ., in relazione agli artt. 1175
e 1345 cod. civ., allegando che nell’originaria domanda si agiva per la
dichiarazione di nullità della delibera in oggetto, in quanto viziata
dall’essere stata adottata per ritorsione nei suoi confronti e, pertanto,
erroneamente intesa dalla Corte come volta, invece, a denunziare esclusivamente
l’infondatezza degli addebiti a lui ascritti, in quanto posti a base
dell’esclusione, tanto da inferirne che oggetto dell’azione fosse
l’annullabilità e non la nullità della delibera con conseguente applicabilità
dell’art. 2527 cod. civ.;

– con il terzo motivo si allega ancora la nullità
della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 40 co. 3 cod.
proc. civ., 165 cod. proc. civ., 409 e 413 cod. proc. civ. 5 L. 142/2001, 100,
167 e 180 cod. proc. civ.;

– con il quarto motivo si deduce la nullità della
sentenza ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ. per violazione ed errata
interpretazione degli artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ.;

– con il quinto motivo si allega la nullità della
sentenza ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. per motivazione apparente
circa il fatto controverso e decisivo della dedotta assenza di qualsivoglia
domanda relativa al rapporto di lavoro e l’assenza di impugnativa di
licenziamento riguardando la delibera la sola esclusione dalla società;

– il primo, il secondo ed il terzo motivo, ala
esaminarsi congiuntamente per l’intima connessione, devono reputarsi
inammissibili;

– è evidente, come non appaia possibile addirittura
esaminare le censure contenute nei tre motivi di ricorso, tutte afferenti la pretesa
erroneità dell’interpretazione della domanda da parte della Corte d’appello e
del giudice di primo grado, in quanto diretta ad evidenziare esclusivamente
l’illegittimità della esclusione della società nell’assoluta irrilevanza del
rapporto di lavoro sottostante ed anch’esso contemplato in relazione alla
posizione di socio della società cooperativa, nella totale assenza di
qualsivoglia produzione dell’atto introduttivo o, almeno, dell’indicazione
della collocazione del medesimo;

– hanno precisato, al riguardo, le Sezioni Unite di
questa Corte (Cass. n. 34469 del 27/12/2019), non solo che sono inammissibili,
per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c. p. c., le censure afferenti a
domande di cui non vi sia compiuta riproduzione nel ricorso, ma anche quelle
fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si
limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero,
laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro
individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo
inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al
fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la
collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro
acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità;

– d’altra parte, è consolidato il principio secondo
cui i requisiti di contenuto – forma previsti, a pena di inammissibilità,
dall’art. 366, comma 1, c. p. c., nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti
necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti,
come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente
specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando
precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in
giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o
indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale
fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il
contenuto nel ricorso (ex plurimis, Cass. n. 29093 del 13/11/2018);

– parte ricorrente non indica in alcun modo come
fosse stata formulata l’originaria domanda né cerca di supplire a tale
omissione allegandone stralci onde appare impossibile a questa Corte stabilirne
il contenuto allo scopo di poter valutare, senza incorrere in una rivisitazione
del merito, inammissibile in sede di legittimità, il contenuto della stessa e
la dedotta violazione interpretativa da parte della Corte d’appello con le
conseguenze in termini di inammissibilità dell’impugnativa ad essa riconnesse;

– anche il quarto ed il quinto motivo sono
inammissibili;

– giova evidenziare, con riferimento alla dedotta
violazione dell’art. 112, che, nel giudizio di legittimità, deve essere tenuta
distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda da quella in
cui si censuri l’interpretazione che ne abbia data il giudice di merito: nel
primo caso, infatti, si verte in tema di violazione dell’art. 112 c.p.c. e si
pone un problema di natura processuale per la soluzione del quale la Corte di
Cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti, onde
acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiesta;
nel secondo, invece, poiché l’interpretazione della domanda e la individuazione
del suo contenuto integrano un tipico accertamento dei fatti riservato, come
tale, al giudice di merito e, in sede di legittimità va solo effettuato il
controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la
decisione impugnata (fra le altre, Cass. 7.7.2006 n. 15603; Cass. 18.5.2012 n.
7932; Cass. 21.12.2017 n. 30684);

– quanto alla dedotta violazione dell’art. 115 cod.
proc. civ., va rilevato che, secondo quanto statuito recentissimamente dalle
Sezioni Unite, per dedurre tale violazione, occorre denunciare che il giudice,
in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia
posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma
disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il
dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al
notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le
prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad
alcune piuttosto che ad altre (cfr., SU n. 20867 del 20/09/2020), mentre, con
riguardo alla dedotta violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., va rilevato che
una questione di violazione e falsa applicazione di tale norma non può porsi
per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di
merito, ma solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della
decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori
dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente
apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena
prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti,
invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n.
13960);

– nel caso di specie, del tutto inconferente deve
reputarsi il richiamo alle due disposizioni considerate, atteso che parte
ricorrente si duole esclusivamente di una erronea interpretazione della
domanda, nulla allegando invece con riferimento alla gestione delle prove;

– quanto, infine, alla dedotta violazione dell’art.
360 comma 1, n. 5 cod. proc. civ., va premesso che, in seguito alla
riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 del cod. proc. civ., disposto
dall’art. 54 co 1, lett. b), del DL 22 giugno 2012 n. 83, convertito con
modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 134 che ha limitato la impugnazione
delle sentenze in grado di appello o in unico grado per vizio di motivazione
alla sola ipotesi di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio
che è stato oggetto di discussione tra le parti”, con la conseguenza che,
al di fuori dell’indicata omissione, il controllo del vizio di legittimità
rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito
motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto
dall’art. 111, comma 6, Cost. ed individuato “in negativo” dalla
consolidata giurisprudenza della Corte – formatasi in materia di ricorso straordinario
– in relazione alle note ipotesi (mancanza della motivazione quale requisito
essenziale del provvedimento giurisdizionale; motivazione apparente; manifesta
ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile)
che si convertono nella violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c. e che
determinano la nullità della sentenza per carenza assoluta del prescritto
requisito di validità (fra le più recenti, Cass. in. 23940 del 2017);

– relativamente, poi, alla denunziata motivazione
apparente, va rilevato che questa Corte ha affermato che in caso di censura per
motivazione mancante, apparente o perplessa, spetta al ricorrente allegare in
modo non generico il “fatto storico” non valutato, il
“dato” testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il
“come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di
discussione processuale e la sua “decisività” per la definizione
della vertenza (Cass. n. 13578 del 02/02/2020) e, d’altra parte, per aversi motivazione
apparente occorre che la stessa, pur se graficamente esistente ed eventualmente
sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme che regola la fattispecie
dedotta in giudizio, non consenta alcun controllo sull’esattezza e la logicità
del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo
costituzionale” richiesto dall’art. Ili comma 6 Cost. (sul punto, fra le
altre, Cass. n. 13248 del 30/06/2020);

– nel caso di specie deve sottolinearsi come parte
ricorrente ancora una volta insista sull’assenza, nell’atto introduttivo, di
qualsivoglia domanda in tema di impugnativa del licenziamento o, in genere, in
ordine al rapporto di lavoro inerente alla cooperativa, ma non risulta allegato
alcun elemento al riguardo e, anzi, la motivazione della Corte d’appello è diffusa
ed articolata sul punto;

– alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi,
il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

– le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate
come in dispositivo;

– sussistono i presupposti processuali per il
versamento, dalla parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art.
1 -bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte
ricorrente alla rifusione, in favore della parte controricorrente, delle spese
di lite, che liquida in complessivi euro 5.250,00 per compensi e 200,00 per
esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art.
13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei
presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto
per il ricorso, a norma dell’art. 1 – bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 agosto 2021, n. 23419
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