Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 settembre 2021, n. 23822

Contratto di agenzia, Recesso in tronco, Configurabilità
della giusta causa, Indennità suppletiva di clientela e di provvigioni

 

Rilevato che

 

1. il giudice di primo grado, pronunziando sui
ricorsi riuniti proposti da A.G., agente per la Provincia di Ferrara della
D.A.D.L. s.p.a. (poi divenuta U. s.p.a.) nei confronti della società preponente
e sulla domanda riconvenzionale di quest’ultima nei confronti dell’agente,
respinta la domanda riconvenzionale della società, ha condannato in solido le
resistenti U. s.p.a. e D.L. s.p.a. (quale acquirente del ramo di azienda della
U. s.p.a.) al pagamento in favore dell’agente delle somme specificamente
indicate in dispositivo a titolo di storni sulle provvigioni da riaccreditare
all’agente, di indennità di mancato preavviso, di FIRR, di indennità suppletiva
di clientela e di provvigioni relative al mese di settembre 2009, oltre
accessori;

2. la Corte di appello di Bologna, in parziale
riforma della sentenza impugnata, ha rigettato la domanda dell’agente relativa
alla indennità sostitutiva del preavviso;

2.1. il giudice di secondo grado, rilevata
l’acquiescenza delle parti agli altri capi della sentenza di primo grado, in
merito all’unica questione devoluta in seconde cure concernente il diritto del
G. all’indennità sostitutiva del preavviso per effetto del recesso di questi
per giusta causa intimato con lettera del 22.9.2009, dopo che la società, con
lettera del 23.6.2009, aveva comunicato all’agente la risoluzione del rapporto
per intervenute esigenze riorganizzative, ha escluso la configurabilità nella
condotta della preponente di un inadempimento di gravità tale da giustificare
il recesso in tronco dal rapporto da parte del G.;

2.2. premesso che l’ultrattività del rapporto di
agenzia durante il periodo preavviso conseguente al recesso della preponente
comportava la relativa cessazione al termine del detto periodo, la Corte di
merito ha ritenuto che il recesso dell’agente integrasse una rinunzia al
(residuo periodo di) preavviso e determinasse l’anticipata risoluzione del
rapporto con l’effetto di escludere il diritto del G. all’indennità sostitutiva
per il periodo residuo << essendo il preavviso posto nel suo interesse
>>;

3. per la cassazione della decisione ha proposto
ricorso A.G. sulla base di un unico motivo; la parte intimata ha resistito con
tempestivo controricorso;

 

Considerato che

 

1. con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente,
deducendo violazione di legge per errata applicazione analogica dell’art. 2119 cod. civ. come pure del principio
adimplenti non est adimplendum, censura la valutazione operata dal giudice di
merito nell’escludere la giusta causa di recesso dell’agente; assume che il
meccanismo con il quale le provvigioni venivano unilateralmente stornate dalla
società, in violazione del disposto dell’art. 1748
cod. civ., era assimilabile al mancato pagamento delle provvigioni dovute
da parte del soggetto preponente, condotta che per costante giurisprudenza
giustificava il recesso dell’agente; la Corte di merito, nell’escludere la
gravità dell’inadempimento da parte della preponente, aveva fatto riferimento
all’entità dell’importo dovuto senza considerare che per far valere il proprio
diritto esso G. era stato costretto ad agire in via giudiziale;

2. il motivo è infondato .

2.1. la sentenza impugnata ha escluso che nella
condotta della preponente fosse ravvisabile un grave inadempimento,
giustificativo del recesso in tronco del G., osservando che: le parti avevano
convenuto in contratto il sistema dei cd. storni alla stregua del quale le
provvigioni in favore dell’agente maturavano non al momento della conclusione
dell’affare ma in un momento successivo, quando lo stesso era andato a buon
fine, salvo il diritto dell’agente di ottenere il compenso in via anticipata al
momento della conclusione del contratto e la facoltà della preponente di
chiedere in restituzione la somma non (più) dovuta nel caso di mancato buon
fine dell’affare; tale sistema era stato osservato dalle parti per tutta la
durata del rapporto; pertanto, pur a fronte della nullità della clausola
accertata dal giudice di primo grado, il modus operandi della mandante non
integrava un inadempimento tale da non consentire la prosecuzione del rapporto,
in relazione al residuo periodo di preavviso, pari a tre mesi; parimenti, le
ulteriori circostanze richiamate dall’agente non erano idonee a configurare
giusta causa di recesso in quanto il ridimensionamento delle opere in
produzione e la riduzione dei prezzi delle opere già in catalogo, derivanti dal
processo di ridimensionamento organizzativo e produttivo, era stato reso noto
al G. e agli altri agenti con la circolare n. 70 del 20.7.2009; analogamente,
il mancato invito del G. al meeting di settembre appariva giustificato dal
fatto che esso concerneva prodotti che sarebbero stati inclusi nel catalogo
della società dopo la cessazione del mandato agenziale in oggetto;

2.3. come è noto l’istituto del recesso per giusta
causa, previsto dall’art. 2119, primo comma, cod.
civ. in relazione al contratto di lavoro subordinato, è applicabile anche
al contratto di agenzia, dovendosi tuttavia tener conto, per la valutazione
della gravità della condotta, che in quest’ultimo ambito il rapporto di fiducia
– in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell’attività per
luoghi, tempi, modalità e mezzi, in funzione del conseguimento delle finalità
aziendali – assume maggiore intensità rispetto al rapporto di lavoro
subordinato. Ne consegue che, ai fini della legittimità del recesso, è
sufficiente un fatto di minore consistenza, secondo una valutazione rimessa al
giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, se adeguatamente e
correttamente motivata (Cass. n- 29290/2019, n. 11728/2014):

2.4. le deduzioni del ricorrente non sono idonee ad
incrinare la valutazione della Corte di merito in ordine alla non gravità
dell’inadempimento ascritto alla preponente, valutazione che è fondata su argomentazioni
congrue e logiche che tengono conto delle specifiche modalità di svolgimento
del rapporto nel corso del tempo, della modesta entità della somma dovuta dalla
società e della prossima cessazione del rapporto di agenzia per effetto del
recesso intimato dalla società; le doglianze formulate, senza evidenziare la
violazione di specifici parametri destinati ad integrare la clausola generale
dell’art. 2119 cod. civ., analogicamente
applicabile al rapporto di agenzia, si sostanziano, infatti, in contrasto con
il carattere di giudizio a critica vincolata del giudizio di cassazione (v. tra
le altre Cass. 6519/2019), nella mera contrapposizione alla valutazione del
giudice di merito di un diverso apprezzamento della condotta inadempiente della
società preponente;

2.5. infine, privo di pertinenza con le ragioni
della decisione in tema di esclusione della giusta causa di recesso è il
riferimento al principio inadempienti non est adimplendum che concerne la
diversa ipotesi nella quale in un contratto a prestazioni corrispettive una
parte rifiuti di eseguire la prestazione dovuta adducendo l’inadempimento di
controparte;

3. al rigetto del ricorso segue il regolamento delle
spese di lite secondo soccombenza;

4. sussistono i presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del
comma 1 bis dell’art.13 d. P.R. n.
115/2002 (Cass. Sez. Un. 20/09/2019 n. 23535)

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla
rifusione delle spese di lite liquidate, in favore di ciascuna parte
controricorrente in € 3.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per
esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per
legge.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n.
115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1
bis dello stesso art. 13, se
dovuto.

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