L’attività svolta presso l’ufficio stampa delle P.A. ha natura giornalistica.

Nota a Cass., SS.UU., 29 luglio 2021, n. 21764

Fabrizio Girolami

La Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 21764 del 29 luglio 2021, ha enunciato i seguenti due principi di diritto:

  1. va considerata giornalistica l’attività svolta nell’ambito dell’ufficio stampa presso le pubbliche amministrazioni ai sensi della L. 7 giugno 2000, n. 150 (“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”) per la quale il legislatore ha richiesto il titolo dell’iscrizione all’albo professionale e previsto un’area speciale di contrattazione con la partecipazione delle organizzazioni sindacali dei giornalisti;
  2. in presenza dello svolgimento di attività giornalistica l’iscrizione all’INPGI ha portata generale, a prescindere dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro e dal contratto collettivo applicabile al rapporto.

La sentenza in commento è stata emanata nell’ambito di una controversia insorta tra l’Azienda USL di Pescara e l’INPGI – Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola”, in merito alla pretesa dell’Ente previdenziale, formalizzata in un verbale ispettivo, di ottenere il versamento dei contributi relativamente a due dipendenti della medesima USL che ricoprivano il ruolo di responsabile e di addetto dell’ufficio stampa.

La Cassazione ha enucleato i principi sulla base del seguente articolato iter motivazionale:

  • in virtù dell’assetto normativo vigente (R.D. 25 marzo 1926, n. 838; l. 20 dicembre 1951, n. 1564, c.d. legge Rubinacci; l. 9 novembre 1955, n. 1122, c.d. legge Vigorelli), l’INPGI gestisce, in regime di sostitutività e con regolamentazione autonoma, tutte le forme assicurative obbligatorie di previdenza e di assistenza (AGO) a favore dei giornalisti professionisti, con due distinte gestioni: a) la gestione “lavoratori dipendenti”, riservata ai giornalisti titolari di rapporto di lavoro dipendente; b) la “gestione separata” per i giornalisti lavoratori autonomi (con o senza partita IVA) e per i giornalisti titolari di contratti di collaborazione (co.co.co.). Con la successiva l.  25 febbraio 1987, n. 67 (artt. 26 e 27) l’iscrizione all’INPGI è stata estesa anche ai praticanti e ai tele-cineoperatori di testate giornalistiche televisive iscritti all’albo dei giornalisti professionisti;
  • sulle base delle disposizioni normative generali sopra menzionate, qualunque datore di lavoro, a prescindere dalla natura privata o pubblica, che abbia alle proprie dipendenze giornalisti (pubblicisti e professionisti) è tenuto all’iscrizione all’INPGI;
  • l’obbligo di iscrizione all’INPGI sussiste a prescindere dalla natura del datore di lavoro e dal contratto collettivo nazionale di lavoro (ccnl) applicato. La natura del datore di lavoro è, quindi, indifferente sicché “questo può essere un ente pubblico territoriale (e il giornalista dipendente un impiegato comunale …)” o un “imprenditore che, pur operando in settori diversi dall’editoria, assume alle sue dipendenze un giornalista professionista o praticante, assegnandogli mansioni di carattere giornalistico”.
  • l’obbligo assicurativo presso l’INPGI (anche per i giornalisti dipendenti di amministrazioni pubbliche) ricorre, quindi, nei casi in cui – a prescindere dal c.c.n.l. applicato e dell’inquadramento aziendale – concorrano le seguenti condizioni: a) iscrizione all’Albo dei giornalisti (elenco professionisti, elenco pubblicisti e/o registro praticanti); b) svolgimento di attività lavorativa riconducibile a quella professionale giornalistica;
  • l’attività svolta nell’ambito dell’ufficio stampa presso le P.A. (disciplinata dalla l. n. 150/2000) ha natura giornalistica, poiché, come è stato accertato nel caso di specie, le mansioni espletate dai due dipendenti della Azienda USL non consistevano nel semplice trasferimento all’esterno di messaggi informativi ma implicavano la capacità di “trattare l’informazione” e cioè di reperire e verificare le notizie (ancorché nell’ambito delimitato di una azienda sanitaria), di selezionare quelle rilevanti e di individuare quelle suscettibili di essere veicolate all’esterno e le relative modalità. Si tratta, quindi, di una vera e propria attività giornalistica, espressiva della professionalità di cui alla l. 11 agosto 1963, n. 69 (“Ordinamento della professione di giornalista”), per la quale sussiste l’obbligo di versamento contributivo all’INPGI;
  • a fronte di una assegnazione all’ufficio stampa regolarmente istituito e dello svolgimento in fatto di attività giornalistica, con il possesso del relativo titolo, non può la pubblica amministrazione (quale è l’azienda sanitaria), per sottrarsi all’obbligo contributivo in favore dell’INPGI, opporre la mancanza del formale inquadramento con la qualifica giornalistica di cui al ccnl. del comparto (sanità).
Giornalisti operanti nell’ufficio stampa delle ASL, sussiste un obbligo contributivo all’INPGI
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