Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 settembre 2021, n. 25409

Rapporto di lavoro, Mobilità interna, Esclusione dal bando,
Mancanza dei requisiti, Esigenze organizzative del datore di lavoro

Rilevato che

 

1. con sentenza n. 1206/2014, pubblicata il 23
febbraio 2015, la Corte d’appello di Torino, pronunciando sull’impugnazione
proposta da I.A. nei confronti del Ministero della Giustizia, Dipartimento
dell’Amministrazione Penitenziaria, confermava la decisione del locale
Tribunale che aveva respinto la domanda dell’A., funzionario contabile presso
la casa di reclusione di “R.M.” di Saluzzo dal 19/3/2012, volta a far accertare
il proprio diritto a partecipare all’interpello di cui al bando avente ad
oggetto “mobilità interna – Interpello nazionale 2013”, in ragione
del suo grado di invalidità superiore ai 2/3 ed ai sensi di quanto sancito
dall’art. 21 della I. n. 104/1992, bando dal quale era stato escluso per non
essere in possesso dei previsti requisiti (anzianità di servizio di almeno 5 anni
ovvero periodo di permanenza non inferiore a due anni nell’ultima sede di
servizio, dopo un trasferimento d’ufficio);

2. riteneva la Corte territoriale che l’art. 21,
comma 2, L. 104/1992 (al pari dell’art. 33 della medesima legge) non
configurasse un diritto assoluto del lavoratore, ma che dovesse essere
contemperato con le esigenze organizzative del datore di lavoro;

rilevava che assumesse rilievo la previsione di cui
alla citata norma di una “precedenza” in sede di trasferimento a domanda,
precedenza che non poteva essere invocata in mancanza, come nella specie, dei
requisiti richiesti per la partecipazione all’interpello;

3. I.A. ha proposto ricorso per la cassazione della
sentenza, affidato ad un motivo, al quale il Ministero della Giustizia ha
opposto difese con tempestivo controricorso.

 

Considerato che

 

1. con l’unico motivo di ricorso il ricorrente
denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 21, comma 2, I. n.
104/1992 in relazione agli artt. 32, 38, 97 Cost.;

censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che
a fronte della tutela invocata, di rango costituzionale, si contrapponga il
principio di buon funzionamento dell’amministrazione parimenti tutelato a
livello costituzionale dall’art. 97 Cost.;

sostiene che la Corte territoriale avrebbe ingiustificatamente
subordinato il diritto del lavoratore ad ottenere il trasferimento nella sede
prescelta alla sussistenza di un requisito minimo di permanenza, in grado di
assicurare una maggiore efficienza e produttività del dipendente pubblico, senza
spiegare per quale ragione il trasferimento dell’A. non potesse ritenersi
sufficiente a soddisfare un simile requisito;

2. il motivo è infondato;

3. l’art. 21, I. n. 104/1992, “Precedenza
nell’assegnazione di sede”, prevede: «1. La persona handicappata con un
grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle
categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 10 agosto
1950, n. 648, assunta presso gli enti pubblici come vincitrice di concorso o ad
altro titolo, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. 2. I
soggetti di cui al comma 1 hanno la precedenza in sede di trasferimento a
domanda»;

4. questa Corte, pronunciandosi con riferimento
all’art. 33, comma 5, della medesima I. n. 104/1992 (in materia di agevolazioni
in favore di soggetti che assistono portatori di handicap), ha più volte
ribadito che il diritto di scelta della sede più vicina al domicilio della
persona invalida da assistere non è un diritto soggettivo assoluto ed
illimitato, ma è assoggettato al potere organizzativo dell’Amministrazione che,
in base alle proprie esigenze organizzative, potrà rendere il posto
“disponibile” tramite un provvedimento di copertura del posto
“vacante”;

4.1. in tale senso è stato interpretato l’inciso
“ove possibile” di cui all’art. 33, comma 5, I. n. 104/1992, quale
necessario bilanciamento degli interessi in conflitto (interesse al
trasferimento del dipendente ed interesse economico- organizzativo del datore
di lavoro) soprattutto in materia di rapporto di lavoro pubblico, in cui tale
bilanciamento riguarda l’interesse della collettività (Cass. 25 gennaio 2006,
n. 1396; Cass., Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 7945; Cass. 18 febbraio 2009, n.
3896; Cass. 30 marzo 2018, n. 7981; Cass. 22 febbraio 2021, n. 4677);

4.2. come è stato evidenziato, l’art. 33, comma 5,
I. n. 104/1992 disciplina uno strumento indiretto di tutela in favore delle
persone in condizione di handicap, attraverso l’agevolazione del familiare
lavoratore nella

scelta della sede ove svolgere l’attività lavorativa
al fine di rendere quest’ultima il più possibile compatibile con la funzione
solidaristica di assistenza del soggetto invalido, ma non è l’unico strumento
posto a tutela della solidarietà assistenziale;

4.3. il diritto del genitore o del familiare
lavoratore, che assiste con continuità un portatore di handicap, di scegliere
la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e di non
essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, disciplinato
dall’art. 33, comma 5, della I. n. 104 del 1992, non si configura come assoluto
ed illimitato, giacché esso – come dimostrato dall’inciso “ove
possibile” – può essere fatto valere alla stregua di un equo bilanciamento
tra tutti gli interessi coinvolti (costituzionalmente rilevanti);

in particolare, il suo esercizio non può ledere le
esigenze economiche, produttive od organizzative del datore di lavoro e,
soprattutto nei casi di rapporto di lavoro pubblico, non può tradursi in un
danno per l’interesse della collettività (Cass., Sez. Un., n. 7945 del 2008
cit.);

5. considerazioni, per certi versi, non dissimili
possono essere svolte anche con riguardo alla previsione di cui all’art. 21
della I. n. 104/1992;

5.1. in tale disposizione non è utilizzato dal
legislatore l’inciso “ove possibile”, tuttavia è la stessa ratio
della previsione ed il riferimento alle sedi “disponibili” che
presuppone innanzitutto una scelta dell’Amministrazione di coprire i posti
vacanti;

ed infatti l’espressione “sedi
disponibili” di cui all’art. 21 ha lo stesso significato limitativo di
quella “ove possibile” di cui all’art. 33;

per “sedi disponibili” vanno intese le sedi nelle
quali, in relazione alle proprie esigenze di servizio, l’Amministrazione
intenda inviare il personale da assegnare a titolo di assunzione o di
trasferimento, non rinvenendosi, in nessuna parte della disposizione in esame,
o della legge nel suo complesso, un principio inteso a subordinare, agli
interessi ed alle scelte del portatore di handicap, le superiori esigenze
organizzative, rimesse alle scelte discrezionali della Pubblica
amministrazione;

5.2. è evidente che nei trasferimenti a domanda sono
disponibili soltanto i posti presso sedi individuate dalle amministrazioni
nell’ambito delle relative

procedure di mobilità, ossia quei posti individuati
come vacanti per i quali si ritiene di dover far luogo alla copertura, ferma la
valutazione discrezionale dell’amministrazione in ordine alla loro indicazione,
secondo le proprie esigenze organizzative, nonché in ordine ai requisiti per
una delimitazione della platea degli aspiranti;

5.3. il richiamato art. 21, dunque, non può
fondatamente essere interpretato nel senso che le sedi disponibili debbano
essere intese come qualsiasi ufficio dell’amministrazione che l’interessato
intenda scegliere, purché nell’ufficio stesso vi sia disponibilità di posti,
con riferimento alla qualifica funzionale e al profilo professionale dallo
stesso posseduta o che, secondo un’interpretazione addirittura maggiormente
estensiva, per poter beneficiare delle disposizioni in esame, sia sufficiente
che vi sia disponibilità nell’organico con riferimento al profilo professionale
posseduto dall’interessato, anche se non via posto in relazione alla qualifica
funzionale;

5.4. inoltre, è lo stesso termine
“precedenza” che evoca il concorso con altre persone;

6. ciò porta a ritenere che un diritto soggettivo
del dipendente, portatore di handicap grave o gravemente disabile, a scegliere
con priorità la sede di lavoro al momento dell’assunzione o con precedenza in
sede di trasferimento a domanda, sussiste in presenza di due condizioni: a) la
disponibilità di sedi vacanti; b) l’esistenza di un concorso con altri
dipendenti interessati alla medesima sede (concorso che presuppone la
necessaria sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla
relativa procedura);

6.1. la legge, infatti, pur non sacrificando in
nessuna delle sopra indicate due ipotesi gli interessi pubblici superiori ad un
ordinato assetto degli uffici, anche per ciò che concerne la provvista di
personale, esige, nell’art. 21 che la scelta sia operata su disponibilità
predeterminate, sulle quali – nella comparazione con altri interessati ed in
presenza dei requisiti per accedere a tale comparazione, il destinatario dei
benefici ha diritto di precedenza; viceversa, il beneficio di cui al successivo
art. 33 (commi 5, 6 e 7) è destinato a divenire operante soltanto “ove
possibile”, ossia se ne sussistano i presupposti anche in relazione alle
esigenze organizzative dell’Amministrazione, di volta in volta considerati;

6.2. d’altra parte, un diritto di scelta prioritaria
fra le sedi disponibili da esercitare non al momento dell’assunzione o di un
interpello per mobilità, ma semplicemente al momento del verificarsi delle
condizioni sanitarie per l’handicap, rischierebbe di mettere in crisi il
modello organizzativo predisposto;

7. venendo al caso in esame, va evidenziato che
l’insussistenza in capo all’A. delle condizioni per la partecipazione
all’interpello per la mobilità interna del 24/4/2013 (anzianità di servizio superiore
a 5 anni e permanenza superiore ai 2 anni nell’ultima sede) escludevano, a
monte, una comparabilità con gli altri partecipanti al medesimo interpello al
fine di far valere il diritto di precedenza di cui si è detto;

8. né, per quanto si è detto, il ricorrente può
pretendere di far valere la propria condizione sanitaria (prevista dal
legislatore con riferimento ad una “precedenza” da accordarsi) in termini
assoluti, e dunque a prescindere dalle scelte organizzative della p.a. che, per
ragioni attinenti all’esigenza di assicurare professionalità nei posti di
“contabile” e “funzionario contabile” da ricoprire e, dunque, nel rispetto dei
principi costituzionali d’imparzialità e di buon andamento, ha richiesto i
suddetti requisiti;

9. del resto, lo stesso Giudice delle leggi, pur
riconoscendo il valore primario della solidarietà e della tutela dei soggetti
portatori di handicap, ha dato rilievo alla discrezionalità del legislatore
nell’individuare gli strumenti normativi finalizzati a tutelare la condizione
del portatore di handicap “mediante la interrelazione e la integrazione
dei valori espressi dal complessivo disegno costituzionale” (Corte cost.
n. 372 del 2002; Corte cost. n. 406 del 1992; Corte cost. n. 246 del 1997;
Corte cost. n. 396 del 1997; Corte cost. n. 325 del 1996);

10. alla stregua di tali considerazioni, non
ravvisandosi nella sentenza impugnata le denunciate violazioni, il ricorso va
rigettato;

11. le spese, nella misura liquidata in dispositivo,
seguono la soccombenza;

12. sussistono i presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), ove dovuto.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al
pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del presente
giudizio di legittimità che liquida in euro 5.000,00 per compensi professionali,
oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1 bis, dello stesso
articolo 13, se dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 settembre 2021, n. 25409
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: