Ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto si deve comprendere anche l’indennità di trasferta, se costantemente erogata, salvo una diversa previsione contrattuale.

Nota a Trib. Verona 7 giugno 2021, n. 363

Pamela Coti

L’indennità di trasferta prevista in favore di un lavoratore che abitualmente e con regolarità offre la propria prestazione in trasferta deve esser computato nel calcolo del T.F.R.

È quanto stabilito dal Tribunale di Verona 7 giugno 2021, n. 363, in relazione alla richiesta di un autotrasportatore per il pagamento del maggior trattamento di fine rapporto dovuto dall’azienda, la quale aveva omesso dalla base di calcolo del medesimo le indennità di trasferta percepite dallo stesso.

Al riguardo il Tribunale ha precisato che:

  • ai sensi dell’art. 2120 c.c., secondo cui “salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del [calcolo del trattamento di fine rapporto], comprende tutte le somme […] corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”, è stata accertata la continuità e frequenza dell’erogazione degli emolumenti inseriti in busta paga a titolo di trasferta nonché l’assenza di specifiche deroghe nella contrattazione collettiva di riferimento (ccnl Autotrasporti) all’inclusione nella base di calcolo del TFR di tali compensi;
  • l’indennità di trasferta per gli autotrasportatori ha natura retributiva e non risarcitoria sia in forza del dettato del ccnl (art. 62, co. 3), sia in forza di precedenti giurisprudenziali di merito che sottolineano la natura retributiva di tale indennità, poiché volta a compensare l’onerosità e il disagiodi una prestazione resa in costante viaggio (App. Torino n. 751/2014; App. Genova n. 214/2020).
Inclusione dell’indennità di trasferta nel tfr degli autotrasportatori
Tag:                                                                 
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: