È possibile cumulare la pensione di anzianità gestita da Enti privatizzati con il reddito lavorativo.

Nota a Cass. (ord.) 3 agosto 2021, n. 22170

Fabrizio Girolami

Nel settore del rapporto di lavoro giornalistico, in materia cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro dipendente e autonomo, l’art. 15, co. 2, del Regolamento di previdenza della Gestione sostitutiva dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) adottato dall’INPGI – Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” prevede, come noto, la seguente disciplina restrittiva: “le pensioni di anzianità sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo fino al limite massimo di euro 20.000. La quota di reddito eccedente tale limite è incumulabile fino a concorrenza del 50% del predetto trattamento pensionistico, al netto della quota cumulabile”.

Tuttavia, la Corte di Cassazione, sez. lav., con l’ordinanza n. 22170 del 3 agosto 2021 – in linea di continuità con l’orientamento espresso nell’ordinanza n. 21470 del 6 ottobre 2020 e nella sentenza n. 19573 del 19 luglio 2019 – ha stabilito che la sopra citata disposizione regolamentare interna dell’INPGI è in contrasto con la disciplina prevista dall’ordinamento vigente per la generalità dei lavoratori e, come tale, va disapplicata, con la conseguenza che i giornalisti pensionati hanno la facoltà di svolgere pienamente attività di lavoro senza limite di cumulo tra pensione di anzianità e di reddito.

Nel caso di specie, un giornalista aveva convenuto in giudizio l’INPGI al fine di ottenere la restituzione delle somme dal medesimo Istituto decurtate sulla pensione di anzianità in godimento sul presupposto – trovante il suo fondamento nella sopra richiamata disposizione dell’art. 15 del proprio Regolamento interno che prevede, in caso di reddito lavorativo superiore ad Euro 20.000, la riduzione della pensione di anzianità del 50 % – dell’inapplicabilità delle regole sul cumulo della pensione con i redditi da lavoro valide per le forme previdenziali pubbliche.

Il giornalista aveva visto riconosciute le proprie ragioni sia dinanzi al giudice di primo grado, sia in fase di appello (App. Brescia, sentenza n. 83/2015), ottenendo, in entrambi i gradi di giudizio, la declaratoria di illegittimità dell’applicazione delle ritenute sulla pensione di anzianità operate dall’INPGI. In particolare, la Corte territoriale bresciana aveva disapplicato il menzionato art. 15 del Regolamento INPGI in quanto disciplina la materia del cumulo tra reddito da lavoro e trattamento pensionistico in maniera difforme da quanto previsto nel regime relativo all’AGO.

Nel giudizio di legittimità proposto dall’INPGI, la Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza della Corte d’Appello bresciana relativamente alla (necessaria) disapplicazione dell’art. 15 del Regolamento INPGI.

Secondo la Cassazione, la norma regolatrice della fattispecie ratione temporis applicabile è quella dell’art. 72, co. 2, della l. n. 388/2000 (poi estesa dall’art. 44, co. 2, l. n. 289/2002), la quale dispone che  “a decorrere dal 1° gennaio 2003 il regime di totale cumulabilità tra redditi di lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, previsto dall’articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età. Omissis”).

La Cassazione evidenzia che la formulazione letterale della disposizione è “tale da legittimare l’interpretazione della stessa nel senso che il regime di cumulo tra pensione di anzianità e redditi da lavoro dalla stessa introdotta operi identicamente per la previdenza sociale obbligatoria e per le forme sostitutive anche ove gestite da enti privatizzati”. Da ciò deriva – secondo la Corte – che tale previsione rappresenta quella “norma espressa” che lo stesso INPGI sostiene essere necessaria perché la disciplina dettata per i trattamenti pensionistici gestiti dall’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) sia applicabile all’Istituto medesimo.

L’INPGI gestisce un regime sostitutivo dell’assicurazione generale obbligatoria e, come tale, è pienamente assoggettato alla normativa statale che ha esteso il regime della cumulabilità tra redditi di lavoro autonomo e dipendente e pensioni a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa.

Ne deriva quindi che – al pari di quanto già previsto per i lavoratori subordinati iscritti all’AGO gestita dall’INPS – la pensione di anzianità del giornalista è pienamente cumulabile con i redditi da lavoro, senza limiti reddituali. In senso conforme, v. Cass. 6 ottobre 2020, n. 21470, in q. sito, annotata da P. COTI.

Insussistenza del divieto di cumulo tra pensione di anzianità e redditi da lavoro per i giornalisti in pensione
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