Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 settembre 2021, n. 26455

Rapporto di lavoro, Riconoscimento delle superiori mansioni,
Onere della prova, Differenze retributive

 

Fatti di causa

 

Con sentenza del 14 dicembre 2013, la Corte
d’Appello di Napoli, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Napoli,
rigettava la domanda proposta da L.A. nei confronti del Ministero dell’Economia
e delle Finanze e dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, avente
ad oggetto il riconoscimento delle superiori mansioni proprie del profilo di
Operatore Professionale livello B2 (già V qualifica funzionale) di cui alla
classificazione del personale del CCNL per il Comparto Aziende, personale non
dirìgente;

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver
questa ritenuto sussistere la propria giurisdizione anche in relazione a
situazioni anteriori al 30 giugno 1998 trattandosi di “fattispecie
sostanzialmente unitaria” e infondata nel merito la pretesa azionata sia
relativamente alla qualifica, mai proposta, sia alle differenze retributive
conseguenti allo svolgimento di fatto di mansioni superiori, in relazione al
quale non risultava assolto l’onere della prova;

Per la cassazione di tale decisione ricorre L.A.,
affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resistono, con controricorso,
tanto il Ministero quanto l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Il Pubblico Ministero ha depositato la propria
requisitoria, concludendo per il rigetto del ricorso Il ricorrente ha poi
presentato memoria;

 

Ragioni della decisione

 

Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare
la violazione e falsa applicazione degli artt. 2699-2720 c.c., 116 c.p.c.
nonché del D.M. 31.3.1982 e del CCNL per il Comparto Aziende del 24.5.2000,
lamenta a carico della Corte territoriale l’error in procedendo dato
dall’omessa valutazione di prove documentali acquisite agli atti;

Con il secondo motivo, il ricorrente prospetta sotto
il profilo del vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione
circa un punto decisivo per il giudizio la mancata considerazione del materiale
istruttorio di cui al motivo che precede;

Con il terzo motivo il ricorrente deduce la
violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di
cui all’art. 112 c.p.c. e la conseguente nullità dell’impugnata sentenza per
aver la Corte territoriale erroneamente rilevato, relativamente alla pronunzia
con cui il giudice di primo grado aveva riconosciuto il diritto alla qualifica
corrispondente alle superiori mansioni rivendicate ai soli fini economici, un
vizio di ultrapetizione, di fatto insussistente non avendo mai il ricorrente
avanzato in giudizio una tale domanda;

Con il quarto motivo, rubricato con riferimento alla
violazione e falsa applicazione dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001, il ricorrente
sostanzialmente imputa alla Corte territoriale di essersi erroneamente
pronunciata sulla domanda

Tutti gli esposti motivi risultano inammissibili
atteso che, detto del carattere non decisivo del terzo motivo non avendo il
rilevato vizio di ultrapetizione impedito alla Corte di valutare il merito
della domanda effettivamente proposta di riconoscimento del trattamento
economico corrispondente alle mansioni superiori asseritamente svolte, gli
altri motivi si risolvono in una sollecitazione al riesame del merito della
vicenda, risultando l’impugnazione incentrata sulla tesi per cui ad una più
accurata valutazione del materiale istruttorio sarebbe risultato assolto
quell’onere probatorio circa l’esercizio di fatto, anche in termini di mera
prevalenza rispetto a quelle proprie dell’inquadramento posseduto, delle
dedotte mansioni superiori il cui difetto, rilevato dalla Corte territoriale
all’esito di un iter logico-valutativo correttamente articolato sul noto
procedimento trifasico, è alla base della pronunzia resa dalla Corte medesima;

Pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile,
senza attribuzione delle spese per essere il controricorso tardivo.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla spese.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1
bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 settembre 2021, n. 26455
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