Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 ottobre 2021, n. 27786

Processo del lavoro, Appello, Opposizione a decreto
ingiuntivo, Mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione
dell’udienza

Rilevato che

 

1. la Corte di appello di Venezia, in accoglimento
dell’impugnazione di F.G.F.I. s.p.a., ha dichiarato nullo il decreto di
improcedibilità del ricorso in opposizione della società avverso il decreto
ingiuntivo ottenuto da A.P. per la somma di € 57.566,95 oltre accessori;

1.1. il giudice di appello ha escluso la decadenza a
carico della società per non avere questa proceduto alla notifica a controparte
del ricorso in opposizione sul rilievo che il giudice di prime cure non aveva
fissato la data dell’udienza per la trattazione nel merito del ricorso in
opposizione ma solo quella per la discussione della istanza di sospensione; a
tale udienza la difesa dell’opponente aveva chiesto di essere autorizzata al
rinnovo della notifica del ricorso in opposizione, non andata a buon fine; non
trovava applicazione il principio tratto da Cass.
Sez. Un. 20604/2008, in tema di improcedibilità del ricorso in opposizione
in conseguenza di mancata notifica dell’atto e del decreto di fissazione
dell’udienza, superato dalla giurisprudenza successiva ispirata a esigenze di
effettività della tutela giurisdizionale;

2. per la cassazione della decisione ha proposto
ricorso A.P. sulla base di sette motivi; la parte intimata ha resistito con
controricorso;

 

Considerato che

 

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente,
deducendo violazione e falsa applicazione dell’art.
342 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per avere respinto la
eccezione di inammissibilità del ricorso in appello di controparte per difetto
di conformità al modello legale dell’art. 342 cod.
proc. civ.; l’appello era inammissibile per non avere indicato né le parti
del provvedimento dalle quali sarebbe derivata la asserita violazione di legge
né precisato le modifiche richieste alla ricostruzione dei fatti; tanto
determinava genericità delle censure articolate in contrasto con il paradigma
legale;

2. con il secondo motivo di ricorso, deducendo violazione
e falsa applicazione degli artt. 131 e 134 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata
per avere qualificato come di natura decisoria il provvedimento impugnato
laddove – assume – tale provvedimento, a prescindere dal nomen utilizzato dal
giudice di prime cure ” decreto motivato”, aveva natura di ordinanza
per la quale era esperibile il rimedio del reclamo e non dell’appello;

3. con il terzo motivo di ricorso, deducendo omesso
esame di fatto controverso e decisivo, censura la sentenza impugnata per non
avere considerato che controparte, in violazione degli artt. 641 e 645 cod.
proc. civ., non aveva effettuato al P. alcuna notifica del proposto ricorso
in opposizione né nel termine ex art. 641 cod.
proc. civ. né nel termine ex 415, comma 1 cod.
proc. civ. Evidenzia che anche la istanza di sospensione era stata
notificata unitamente alla memoria di costituzione di nuovo difensore ma non
anche unitamente al ricorso in opposizione;

4. con il quarto motivo di ricorso, deducendo
violazione e falsa applicazione degli artt. 641
e 645 cod. proc. civ., censura la sentenza
impugnata per avere ritenuto che in assenza della fissazione della data
dell’udienza di discussione alcun contraddittorio potesse essere instaurato
dalle parti; evidenzia che la mancata notificazione del ricorso, anche in
relazione alla data dell’udienza fissata per la trattazione della istanza di
sospensiva, aveva pregiudicato la possibilità per l’opposto di predisporre la
propria strategia difensiva e costituirsi nel procedimento di opposizione;

5. con il quinto motivo di ricorso, deducendo omesso
esame di fatto controverso e decisivo, censura la sentenza impugnata per avere
omesso di considerare la illegittimità della rimessione in termini concessa dal
giudice in violazione del combinato disposto dagli artt.
153 e 294 cod. proc. civ.; la mancata
notifica del ricorso anche in relazione alla istanza di sospensiva era da
ascrivere, alla luce delle concrete circostanze fattuali, esclusivamente
all’errore di controparte e la relativa imputabilità precludeva la possibilità
di rimessione in termini;

6. con il sesto motivo di ricorso, deducendo
violazione e falsa applicazione di norma di diritto in relazione agli artt. 24 e 111 Cost.
e all’art. 6 CEDU, censura la
sentenza impugnata per avere concesso un termine per il rinnovo di una notifica
mai effettuata e, quindi inesistente, in contrasto con la consolidata
giurisprudenza di legittimità;

7. con il settimo motivo, deducendo violazione e
falsa applicazione dell’art. 92 cod. proc. civ.,
censura la sentenza impugnata per avere disposto la compensazione di entrambi i
gradi del giudizio di merito, senza esplicitazione delle gravi ed eccezionali
ragioni destinate a sorreggerla;

8. il primo motivo di ricorso è infondato. Premessa
la natura non vincolante della formale indicazione nella rubrica del vizio
denunziato (Cass. n. 12690/2018, n.
14062/2012), che fa riferimento alla violazione e falsa applicazione di norme
di diritto laddove le critiche alla sentenza di secondo grado, per come
concretamente articolate, delineano un vizio riconducibile all’ambito dell’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., si rileva
che in caso di denunzia di error in procedendo, il sindacato del giudice di
legittimità investe direttamente l’invalidità denunciata, mediante l’accesso
diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla
sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto
che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto (v. tra le
altre, Cass. 20716/2018, n. 8069/2016, n.
16164/2015). Al fine di consentire tale sindacato, tuttavia, non essendo il
predetto vizio rilevabile “ex officio”, è necessario che la parte
ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto
processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente
motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del
ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la
dedotta violazione processuale (Cass. n. 2771/2017). Pertanto, in caso di
censura incentrata sul difetto di specificità dell’appello escluso dalla
sentenza impugnata, oggetto del giudizio di legittimità non è la sola
argomentazione della decisione impugnata, bensì sempre e direttamente
l’invalidità denunciata e la decisione che ne dipenda, anche quando se ne
censuri la non congruità della motivazione; di talché, in tali casi, spetta al
giudice di legittimità accertare la sussistenza del denunciato vizio attraverso
l’esame diretto degli atti, indipendentemente dall’esistenza o dalla
sufficienza e logicità dell’eventuale motivazione del giudice di merito sul
punto (Cass. 27368/2020); il ricorrente non può limitarsi a rinviare all’atto
di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad
evidenziarne la assenza di specificità (Cass. n. 22880/2017, n. 20405/2006);
tale onere non è stato assolto dall’odierno ricorrente che non ha trascritto o
esposto per riassunto il contenuto della sentenza di primo grado né ha
trascritto nelle parti rilevanti il contenuto dell’atto di gravame, limitandosi
ad un rinvio per relationem;

9. il secondo motivo di ricorso è infondato. Dallo
storico di lite della sentenza di appello, non contrastato sul punto dal
ricorso per cassazione, risulta che il giudice di primo grado ha dichiarato
l’improcedibilità dell’opposizione per mancata notifica del ricorso della
società; il giudizio di primo grado non è stato quindi definito con un
provvedimento di estinzione ai sensi degli artt.
306 e sgg. cod. proc. civ. e tanto esclude che avverso detto provvedimento
dovesse essere proposto reclamo ai sensi dell’art.
308 cod. proc. civ. Premesso, inoltre, che parte ricorrente non contesta la
natura di ordinanza del provvedimento di improcedibilità, a tale provvedimento,
in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 9772/2016, 6908/1982),
deve riconoscersi carattere decisorio che ne comporta l’impugnabilità secondo i
normali criteri del giudizio di cognizione e, quindi, nello specifico, con
l’atto di appello;

10. il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto
motivo di ricorso, trattati congiuntamente per connessione, sono fondati ed il
relativo accoglimento assorbe l’esame del settimo motivo incentrato sul
regolamento delle spese di lite;

10.1. in fatto è pacifico che il ricorso in
opposizione di F.G.F.I. s.p.a. non è mai stato notificato all’opposto P.; vi è
stata infatti solo notifica della istanza di sospensione unitamente alla
memoria di costituzione di nuovo difensore;

10.2. tanto premesso è corretta in diritto la
statuizione di improcedibilità dell’opposizione adottata dal primo giudice. La
distinzione tra udienza di trattazione della istanza di sospensiva del decreto
ingiuntivo opposto e quella di discussione nel merito del ricorso in
opposizione, che è alla base del decisum di secondo grado, non trova riscontro
nel codice di rito il quale, nel regolare il procedimento di opposizione a
decreto ingiuntivo, rinvia alle norme del procedimento ordinario davanti al
giudice adito (art. 645, comma 2, cod. proc. civ.);
le norme che regolano il procedimento del lavoro, applicabili al caso di specie
(ma considerazioni sostanzialmente analoghe valgono per l’ordinario giudizio di
cognizione), prevedono una trattazione unitaria di tutte le questioni afferenti
al giudizio, che nell’ottica del legislatore del 1973 era tendenzialmente
destinato ad essere definito in un’unica udienza; tanto esclude che possa
essere conferito autonomo rilievo al fine della verifica della corretta ( e
separata) instaurazione del contraddittorio alla udienza espressamente fissata
dal giudice di primo grado per la trattazione della istanza di sospensiva, venendo
in rilievo un provvedimento meramente organizzativo dell’attività di udienza da
parte del giudice di merito che non altera le normali scansioni attraverso le
quali si dipana il procedimento;

10.3. da tale ricostruzione discende che la
fissazione da parte del giudice di merito di un’udienza destinata appositamente
alla trattazione della istanza di sospensiva non esonerava la parte opponente,
in relazione alla detta udienza, dall’adottare un comportamento diligente in
funzione della effettiva instaurazione del contraddittorio mediante notifica a
controparte del ricorso in opposizione, come viceversa non avvenuto;

10.4. la situazione processuale in concreto
determinatasi è analoga quella considerata da Cass.
Sez. Un. 20604/2008 secondo la quale il principio per cui l’appello, pur
tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del
ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, è
applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di
lavoro – per identità di “ratio” di regolamentazione ed ancorché
detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione
anziché un mezzo di impugnazione – sicché, anche in tale procedimento, la mancata
notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell’udienza
determina l’improcedibilità dell’opposizione e con essa l’esecutività del
decreto ingiuntivo opposto;

tale soluzione è imposta dal rispetto del diritto
fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111, secondo comma Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod.
proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad
una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli
che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità
superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in
particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso
dall’art. 101 cod. proc. civ., da effettive
garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal
diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111, secondo comma, Cost.), dei soggetti
nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi
effetti. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. – avendo valutato
inammissibile il ricorso in mancanza dell’esposizione sommaria dei fatti, della
specificità dei motivi e del rispetto del principio dell’autosufficienza – ha
ritenuto superflua la concessione di un termine per la notifica, omessa, del
ricorso per cassazione alla parte totalmente vittoriosa in appello, aggiungendo
che la concessione del termine richiesto avrebbe significato avallare un
comportamento contrario al principio di lealtà e probità processuale (art. 88 cod. proc. civ.), atteso che gli istanti
erano già in precedenza consapevoli della necessità della stessa);

10.5. a tale orientamento deve essere data
continuità dovendosi evidenziare che il principio affermato dal precedente ora
richiamato e la ragioni che la sorreggono non risultano, a differenza di quanto
opina il giudice di appello, superati dalla successiva giurisprudenza di
legittimità posto che le pronunzie di questa Corte, fra le quali si colloca
quella menzionata nella sentenza impugnata, vale a dire Cass. 2621/2017, che ammettono un temperamento
del principio di ragionevole durata del processo in favore dell’effettività di
tutela giurisdizionale, fanno riferimento a situazioni particolari nelle quali
non risultava garantita, in favore della parte onerata dal rispetto del
termine, la tempestiva conoscenza del momento dal quale esso comincia a
decorrere (Cass. 2621/2017 citata dal giudice
di appello, Cass. Sez. Un. 5700/14, 5493/12), situazione questa non ricorrente,
per come pacifico, nel caso di specie;

10.6 alle considerazioni che precedono segue, ai
sensi dell’art. 382, comma 3°, cod. proc. civ.,
la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata non potendo il processo
essere proseguito per difetto di notifica del ricorso in opposizione;

11. le spese del giudizio di appello e del giudizio
di cassazione sono regolate secondo soccombenza;

 

P.Q.M.

 

Rigetta il primo e il secondo motivo di ricorso;
accoglie il terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo, assorbito il settimo
e cassa la sentenza impugnata.

Condanna F.G.F.I. s.p.a. alla rifusione delle spese
di lite di secondo grado che liquida in complessivi € 4.500,00 per compensi
professionali oltre spese forfettarie al 15% e accessori come per legge e del
giudizio di cassazione che liquida in € 5.000,00 per compensi professionali, €
200,00 per esborsi oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori
come per legge.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 ottobre 2021, n. 27786
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: