Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 ottobre 2021, n. 28112

Tributi, IRAP, Dottore commercialista, Presupposto di
autonoma organizzazione, Impiego di due segretarie part-time, Esclusione,
Rimborso, Legittimità, Scorporo compensi per attività di consigliere di
amministrazione sindaco e componente di organismo di vigilanza di società ed
enti, Prova, Riepilogo fatture

Rilevato che

Con sentenza in data 11 novembre 2019 la Commissione
tributaria regionale della Valle d’Aosta confermava la decisione della
Commissione tributaria provinciale di Aosta che aveva rigettato il ricorso
proposto da G.P., dottore commercialista, contro il diniego opposto
dall’Agenzia delle entrate sull’istanza di rimborso relativa ad IRAP per l’anno
2012. Osservava la CTR che il contribuente non aveva adempiuto all’onere
probatorio sullo stesso gravante di dimostrare che le due impiegate presenti
nel suo studio – l’una a tempo pieno e l’altra a tempo parziale per un periodo
di sette mesi – svolgessero compiti meramente esecutivi e non di supporto
integrativo e complementare rispetto all’attività del professionista. Quanto
all’attività di consigliere di amministrazione, sindaco e componente di
organismo di vigilanza di società ed enti (per la quale avrebbe conseguito redditi
pari al 90% dei compensi complessivamente percepiti nell’anno d’imposta), i
giudici di appello rilevavano che la Suprema Corte consente «lo scorporo di
redditi assoggettati ad Irap rispetto a quelli che ne sono esenti a condizione
che tale scorporo sia possibile, ed in ogni caso che, per ciascuna categoria,
non ricorrano i presupposti impositivi del tributo, circostanza che, per le
ragioni diffusamente spiegate dalla sentenza appellata, che anche questa
Commissione condivide, non emerge nel caso di specie».

Avverso la suddetta sentenza il contribuente ha
proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi ed illustrato da
successiva memoria.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380
bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio
camerale.

 

Considerato che

 

Con il primo motivo il contribuente denuncia, in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art.
2 del d.lgs. n. 446/1997, per non essersi la CTR attenuta ai principi espressi
dalla Corte di cassazione in materia di imponibilità Irap e di sussistenza del
requisito della autonoma organizzazione.

La censura, ammissibile in quanto non involge un
accertamento in fatto riservato al giudice di merito, è fondata.

Giova premettere che l’art. 2 del d.lgs. n. 446/1997
prevede quale presupposto per l’applicazione dell’IRAP «l’esercizio abituale di
un’attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di
beni ovvero alla prestazione di servizi». La Corte costituzionale, con sentenza
n. 156 del 2001, ha ritenuto legittima l’imposta in quanto non colpisce il
lavoro autonomo in sé, ma la capacità produttiva che deriva dalla «autonoma
organizzazione», non coincidente con l’autorganizzazione ma intesa come
elemento impersonale ed aggiuntivo rispetto all’apporto del professionista.
Alla luce della pronuncia della Consulta, nella giurisprudenza di questa Corte
si è consolidato il principio secondo cui il requisito dell’autonoma organizzazione,
il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di
legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia,
sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi
inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed
interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque
accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di
organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. La
nozione di autonoma organizzazione si definisce, secondo l’orientamento
giurisprudenziale in materia, come «contesto organizzativo esterno», diverso ed
ulteriore rispetto al mero ausilio dell’attività personale e costitutivo di un
quid pluris che secondo il comune sentire, del quale il giudice di merito è
portatore ed interprete, sia in grado di fornire un apprezzabile apporto al
professionista.

Le Sezioni Unite (sent. n. 9451 del 2016) hanno
chiarito che «In tema di imposta regionale sulle attività produttive, il
presupposto dell’ “autonoma organizzazione” richiesto dall’art. 2 del
d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile
dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo
indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non
eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive„ (In applicazione
del principio, la S.C. ha respinto il ricorso contro la decisione di merito che
aveva escluso l’autonomia organizzativa di uno studio legale dotato soltanto di
un segretario e di beni strumentali minimi)».

Tanto premesso, nel caso in esame la sentenza
impugnata ha ravvisato la sussistenza del presupposto impositivo dell’autonoma
organizzazione ritenendo che il professionista non avesse adempiuto all’onere
probatorio sullo stesso gravante di dimostrare che le due impiegate presenti
nel suo studio svolgessero compiti meramente esecutivi, senza tuttavia
adeguatamente valutare le specifiche deduzioni del contribuente, riportate in
ricorso in ossequio al principio di autosufficienza (v., in particolare, la
memoria depositata in primo grado), concernenti la circostanza che il
professionista si fosse avvalso di una segretaria con mansioni generiche per circa
sei ore al giorno e di altra segretaria impiegata per poco meno di tre ore al
giorno, quest’ultima solo per sette mesi nell’anno d’imposta in considerazione.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione
all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2 del
d.lgs. n. 446/1997, per non essersi la CTR attenuta ai principi espressi dalla
Corte di cassazione in materia di imponibilità Irap dei compensi percepiti dal
professionista per l’esercizio di attività di consigliere di amministrazione,
sindaco e componente di organismo di vigilanza di società ed enti.

Il motivo è fondato.

Secondo l’orientamento di questa Corte, «In tema di
Irap, non integra il presupposto impositivo l’attività di sindaco o di
componente degli organi di amministrazione e di controllo di enti e società
svolta dai singoli associati in modo separato rispetto a quella ulteriore
espletata all’interno di un’associazione professionale, gravando tuttavia su
quest’ultima, in caso di richiesta di rimborso, l’onere di provare la
separatezza dei redditi di cui predica lo scorporo rispetto alle attività
individuali svolte dai singoli associati quali organi di una compagine terza»
(Cass. n. 12495 del 2019).

Orbene, la CTR, pur facendo riferimento al
richiamato orientamento di questa Corte in materia, ha apoditticamente
affermato, senza esaminare gli elementi offerti dal contribuente (v., in
particolare, il riepilogo delle fatture emesse nell’anno 2012 per le attività
in questione riprodotto a pag. 35 del ricorso per cassazione), l’insussistenza
dei presupposti di operatività dello scorporo, limitandosi ad operare un mero
rinvio alle argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado senza alcuna
autonoma valutazione critica.

In conclusione, in accoglimento del ricorso, la
sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione tributaria
regionale della Valle d’Aosta, in diversa composizione, per un nuovo esame alla
stregua dei principi di diritto sopra enunciati e per il regolamento delle
spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Commissione tributaria regionale della Valle d’Aosta, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di
legittimità.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 ottobre 2021, n. 28112
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