Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 ottobre 2021, n. 27935

Licenziamento per giusta causa, Comunicazione oltre il
termine di presentazione delle deduzioni da parte del lavoratore, Violazione
CCNL

 

Rilevato che

 

1. il giudice del lavoro di Brindisi rigettò il
ricorso in opposizione di S. ASL BR s.r.l. avverso la ordinanza ex art.1, comma 48, I. n. 92/2012,
con la quale era stato annullato il licenziamento per giusta causa intimato
dalla società al dipendente M.B. e la società condannata al pagamento
dell’indennità risarcitoria pari all’ultima retribuzione globale di fatto dal
licenziamento fino all’effettiva reintegra in misura non superiore a 12
mensilità oltre che al pagamento dei contributi previdenziali ; la statuizione
di rigetto venne fondata sulla considerazione che il recesso datoriale era
stato comunicato decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione delle
deduzioni da parte del lavoratore, in violazione di quanto prescritto dall’art. 41 c.c.n.l. di categoria;

2. la Corte di appello di Lecce, in parziale
accoglimento del reclamo della società, ha dichiarato la inefficacia del
licenziamento e condannato S. ASL BR s.r.l. al pagamento al B. di una indennità
risarcitoria omnicomprensiva commisurata a sei mensilità dell’ultima
retribuzione globale di fatto;

2.1. il giudice del reclamo, per quel che ancora
rileva, ritenuti provati i fatti contestati al B. (consistenti nella
commissione, in danno dell’azienda, di plurimi reati quali peculato, furto
aggravato, appropriazione indebita e truffa aggravata e nel reiterato
allontanamento, senza autorizzazione, dal posto di lavoro) e proporzionata la
sanzione espulsiva, ha la escluso che la norma collettiva – art. 41 c.c.n.l. di categoria –
laddove stabiliva il termine di 30 giorni dalla presentazione delle deduzioni
da parte del lavoratore per l’adozione del provvedimento di licenziamento
avesse inteso configurare tale termine come di natura decadenziale; d’altronde
dal testo della norma collettiva non si evinceva in maniera inequivocabile che
la espressione utilizzata, che faceva riferimento all’ “adozione” del
provvedimento dovesse intendersi come riferita alla sua
“comunicazione”; la mancata comunicazione del provvedimento di
licenziamento entro il termine di 30 giorni rilevava, quindi, sotto il diverso
profilo di difetto della tempestività della stessa alla stregua della
previsione collettiva che faceva riferimento all’art. 7 I. n. 300 del 1970, ed
in relazione alla quale doveva ritenersi la completa equiparazione tra
tardività nella contestazione degli addebiti e tardività della irrogazione
della sanzione; la rilevata violazione, di natura procedurale, determinava la
inefficacia del licenziamento con le conseguenze previste dall’art. 18, comma 6, I. n. 300/1970
nel testo novellato dalla I. n. 92/2012;

3. per la cassazione della decisione ha proposto
ricorso M. B. sulla base di un unico articolato motivo; la parte intimata non
ha svolto attività difensiva

 

Considerato che

 

1. con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente
deduce: illegittimità della sentenza impugnata per motivazione inadeguata in
conseguenza della violazione dei canoni legali previsti dagli artt. 1362 e sgg. cod. civ. nell’applicazione
dell’art. 41, capoversi 3 e 4,
del vigente c.c.n.l. per il personale dipendente delle strutture associate
all’A.I.O.P. all’A.R.I.S. e alla F.D.G.; omessa declaratoria di decadenza del
potere disciplinare ed errata applicazione dell’art. 18 legge n. 300 del 1970;
censura, in sintesi, la interpretazione della norma collettiva nel senso di
escludere la natura decadenziale del termine di 30 giorni e di riconoscere allo
stesso valenza meramente procedurale;

2. il motivo è infondato;

2.1. è pacifico in fatto che l’atto di recesso
datoriale è stato adottato dall’Amministratore Unico della società con
Deliberazione n. 110 del 22 dicembre 2016 e comunicato all’interessato in data
29 dicembre 2016; è pacifico che l’adozione del provvedimento di licenziamento
da parte dell’organo competente è intervenuta nel rispetto del termine di 30
giorni decorrente dalle deduzioni formulate dal lavoratore in data 29 novembre
2016;

2.2. l’art.
41 c.c.n.l. per il personale dipendente delle strutture associate
all’A.I.O.P. all’A.R.I.S. e alla F.D.G, applicabile al rapporto in oggetto, per
le parti di interesse così recita : «Art. 41 – Provvedimenti
disciplinari. I provvedimenti disciplinari debbono essere adottati da parte
della Amministrazione in conformità all’art. 7, legge n. 300/70 e nel
pieno rispetto delle procedure ivi stabilite (necessità della contestazione per
iscritto, obbligo di assegnare al lavoratore un termine di almeno 5 giorni per
presentare le proprie deduzioni, facoltà del lavoratore di essere ascoltato di
persona e/o di essere assistito dal rappresentante delle Organizzazioni
sindacali cui conferisce mandato), nonché nel rispetto, da parte del datore di
lavoro, dei principi generali di diritto vigenti in materia di immediatezza,
contestualità e immodificabilità della contestazione disciplinare. Al riguardo
si conviene che, comunque, la contestazione disciplinare deve essere inviata al
lavoratore non oltre il termine di 30 giorni dal momento in cui gli Organi
direttivi sanitari e amministrativi delle Strutture di cui all’art. 1 del
presente contratto hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa. Si
conviene altresì che il provvedimento disciplinare non possa essere adottato
dal datore di lavoro oltre il termine di 30 giorni dalla presentazione della
deduzione da parte del lavoratore. Si pattuisce che il predetto termine di 30
giorni rimane sospeso nel caso in cui il dipendente richieda di essere
ascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a
decorrere “ab initio” per ulteriori 30 giorni dalla data in cui le parti si
saranno incontrate per discutere della contestazione … »;

saranno incontrate per discutere della contestazione
… »;

2.3. la interpretazione della Corte di merito
secondo la quale le parti collettive con la disposizione menzionata non hanno
previsto alcuna decadenza per l’ipotesi di licenziamento comunicato
all’interessato oltre il termine di 30 giorni dalle deduzioni presentate dal
lavoratore è condivisibile;

2.4. tale interpretazione trova riscontro nel dato
letterale in quanto l’espressione usata dalle parti collettive « Si conviene
altresì che il provvedimento disciplinare non possa essere adottato…» è più
propriamente riferibile al momento in cui il provvedimento di licenziamento è
deliberato dagli organi competenti anziché a quello nel quale viene portato a
conoscenza del lavoratore; tale conclusione è avvalorata dalla considerazione
che nel medesimo contesto le parti collettive, quando hanno voluto attribuire
rilievo al momento della comunicazione al lavoratore di un determinato atto
hanno utilizzato il verbo inviare, «… la contestazione disciplinare deve
essere inviata al lavoratore non oltre il termine di 30 giorni… », verbo che
definisce, senza equivoci, il momento iniziale del procedimento destinato a
portare a conoscenza del destinatario l’atto in oggetto; può ulteriormente
soggiungersi che, al di là delle assorbenti considerazioni attinenti al dato
testuale, non è dato riscontrare nella disposizione collettiva elementi dai
quali desumere la valenza sostanziale e non procedurale di eventuali ritardi
nella comunicazione del recesso;

2.5. in altri termini, le parti collettive hanno
mostrato di voler garantire secondo precise scansioni temporali la
tempestività  della conoscenza da parte
del lavoratore della lettera di contestazione e l’adozione del provvedimento
disciplinare da parte degli organi competenti mentre la garanzia di
tempestività della comunicazione del recesso datoriale è affidata, al contrario
di quanto ritenuto dalla sentenza impugnata con statuizione divenuta definitiva
in quanto non investita da censura, non al rispetto di uno specifico termine ma
al più elastico criterio desumibile dal rinvio all’art. 7 legge n.300 del 1970
formulato nel medesimo contesto contrattuale;

3. in base alle considerazioni che precedono il
ricorso deve essere respinto;

4. non si fa luogo al regolamento delle spese di
lite non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

5. sussistono i presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del
comma 1 bis dell’art.13 d. P.R. n.
115/2002 (Cass. Sez. Un. 20/09/2019 n. 23535);

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n.
115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1
bis dello stesso art.13, se
dovuto.

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