Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 ottobre 2021, n. 28164

Rapporto di lavoro, Mancata autorizzazione allo svolgimento
di un’ora di assemblea retribuita, Condotta antisindacale, Non sussiste

 

Rilevato

 

che la Corte di Appello di Torino, con sentenza
pubblicata il 9.9.2016, ha accolto il gravame interposto dalla F. S.p.A.,
avverso la pronunzia di prima istanza, ed ha escluso l’antisindacalità della
condotta della società, consistita nella mancata autorizzazione allo
svolgimento di un’ora di assemblea retribuita il 6.10.2014 ed il 16.10.2014,
convocata dai soli componenti della RSU eletti nelle liste della FIOM-CGIL
Provinciale di Torino, osservando che la presenza di indici lettera B e
sistematici nella parte seconda, sezione seconda, dell’art. 7 dell’Accordo
Interconfederale T.U. sulla rappresentanza 10.1.2014, applicabile ratione
temporis, «deponevano tutti per una portata della regola maggioritaria non
limitata alla sola attività contrattuale, ma estesa alla totalità delle materie
ricadenti nella sfera delle attribuzioni delle RSU, tra le quali» rientrava la
facoltà potestativa di indizione dell’assemblea; che per la cassazione della
sentenza la FIOM-CGIL Provinciale di 
Torino ha proposto ricorso articolando un motivo;

che la F. S.p.A. ha resistito con controricorso;

che sono state comunicate memorie nell’interesse di
entrambe le parti;

che il P.G. non ha formulato richieste

 

Considerato

 

che, con l’unico motivo di ricorso, si deduce, in
riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,
la violazione o falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 7, parte seconda,
sezione seconda, del T.U. sulla Rappresentanza 10.1.2014 anche in relazione al
disposto di cui agli artt. 19
e 20 della I. n. 300 del 1970 e 39 Cost., e
si lamenta che la Corte di Appello «ha trascurato le disposizioni» citate
«dalle quali si evince chiaramente la titolarità, in capo ai singoli componenti
la RSU dotati di rappresentatività ex art. 19 cit., di indire
assemblee essendo essi subentrati ai dirigenti delle RSA (tra i cui poteri
rientrava quello di indire assemblee)»; e si deduce, inoltre, che
l’interpretazione data dalle S.U. della Suprema Corte con la sentenza n. 13978/2017 relativamente all’Accordo
Interconfederale del 1993 è valida altresì per l’Accordo del 2014;

che il motivo è fondato, avendo le S.U. di questa
Corte, con la sentenza testé citata (successiva alla sentenza oggetto del
presente giudizio), fornito una esegesi sistematica dell’Accordo
Interconfederale del 1993, da ribadire certamente anche con riferimento
all’Accordo del 2014, dato che l’interpretazione degli artt. 4 e 5 del T.U. induce a
reputare del tutto compatibile la natura di organismo e funzione collegiale
della RSU con la legittimazione anche della singola RSU a chiedere l’assemblea,
secondo quanto previsto dall’art.
20 della I. n. 300 del 1970, nonché dagli artt. 4 e 5 del T.U. del 2014;

che, peraltro, come sottolineato altresì da Cass. n.
3067/2020 in un caso del tutto analogo a quello di cui si tratta – cui il
Collegio, ai sensi dell’art. 118 Disp. att. c.p.c.,
fa espresso richiamo -, l’art. 5
del T.U. del 2014 conferma, poi, il subentro delle RSU alle RSA ed ai loro
dirigenti nella titolarità dei poteri e nell’esercizio delle funzioni ad essi
spettanti ai sensi di legge;

che, inoltre, l’art. 20 della I. n. 300 del 1970
prevede che l’indizione dell’assemblea può avvenire <<singolarmente o
congiuntamente» da parte delle RSA di cui al precedente art. 19;

che la sentenza oggetto del presente giudizio non si
è uniformata ai principi cui si è fatto innanzi riferimento, in particolare
omettendo di confrontare il tenore lessicale degli artt. 4 e 5 del T.U. del 2014
con il disposto dell’art. 20
della I. n. 300 del 1970;

che la sentenza va pertanto cassata con rinvio della
causa alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, che si atterrà,
nell’ulteriore esame del merito, a tutti i principi innanzi affermati ed a
quelli di cui alla sentenza della S.U. di questa Corte
n. 13978/2017, citata, provvedendo altresì alla liquidazione delle spese
del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385,
terzo comma, c.p.c..

 

P.Q.M.

 

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, anche per la
determinazione delle spese del presente giudizio.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 ottobre 2021, n. 28164
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