Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 ottobre 2021, n. 28914

Datori di lavoro agricoli operanti in territori montani,
Contribuzione, Regime di esenzione

 

Fatti di causa

 

La Corte d’appello di Bologna, riuniti i ricorsi
proposti dalle Società: Agricola S.A. e Figlio s.s., G. Consorzio Cooperativo
Società Cooperativa agricola, P.C. Società Cooperativa agricola e A. Società
Cooperativa agricola, ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì,
dichiarando l’Inps non tenuto a restituire a titolo di somme indebitamente
riscosse i contributi versati dalle appellanti, non essendo, le stesse,
beneficiarie del regime di esenzione, contemplato dall’art. 8 della legge n.
991 del 1952, in favore dei datori di lavoro agricoli operanti in territori
montani.

La Corte territoriale, richiamandosi
all’orientamento di questa Corte affermato con sentenza n. 19420 del 2013, ha
dichiarato dovuti i predetti contributi, ritenendo la norma di esenzione
implicitamente abrogata dalla I. n. 67 del 1988, ove si fa riferimento alla
sola definizione di territori montani contenuta nell’art. 9 del d.P.R. n. 601
del 1973, fra cui non rientrano quelli di appartenenza delle società
appellanti. Ha stabilito inoltre che l’inclusione dell’art. 8 della I. n. 991
del 1952 nell’Allegato 1, voce n. 1266 del d.lgs. n. 179 del 2009, che in via
ricognitiva elenca le misure da ritenere tuttora operanti, deve ritenersi un
mero errore di fatto non produttivo di conseguenze sul piano giuridico.

La cassazione della sentenza è domandata dalle
società Agricola S.A. e Figlio s.s., G. Consorzio Cooperativo Società
Cooperativa agricola, P.C. Società Cooperativa agricola e A. Società
Cooperativa agricola, sulla base di due motivi, illustrati da successiva
memoria.

L’Inps ha opposto difese.

 

Ragioni di diritto

 

Parte ricorrente, col primo motivo, lamenta la
violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della I. n. 991/1952, dell’art. 15
delle preleggi con riferimento alla norma da ultimo citata, dell’art. 9, co.5
della I. n. 67/1988 e del d.lgs. n. 179/2009, dell’art. 15 delle preleggi con
riferimento a quest’ultima disposizione, dell’art. 14, 14° co. della I. n.
246/2005, mentre col secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per
omesso esame dei motivi d’appello.

Nelle more del giudizio di legittimità la difesa di
parte ricorrente ha fatto pervenire a questa Corte un atto di rinuncia al
ricorso ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., regolarmente notificato
all’INPS, con cui dichiara di non avere interesse alla prosecuzione del
giudizio, essendo intervenuta sulla materia una pronuncia della Corte
Costituzionale (Corte Cost. n. 182 del 4 Ottobre 2018) la quale ha dichiarato
costituzionalmente illegittima – per eccesso di delega – l’inclusione dell’art.
8 della I. n.991 del 1952 nell’Allegato, 1 voce 1266 del d.lgs. n. 179 del
2009, norma di cui parte ricorrente domandava l’applicazione.

Pertanto, alla stregua di tale atto di rinuncia, il
giudizio va dichiarato estinto. Le spese del grado di legittimità sono
compensate considerato il comportamento processuale della parte rinunciante.

 

P.Q.M.

 

dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 ottobre 2021, n. 28914
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