Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 ottobre 2021, n. 29634

Dipendenti degli enti locali, Retribuzione contributiva,
Indennità premio di servizio, Determinazione

Considerato in fatto

 

1. La Corte d’appello di Campobasso, decidendo
sull’impugnazione proposta dall’I.N.P.S. (subentrato ex lege all’INPDAP per
effetto dell’art. 21 del D.L.
6/12/2011, n. 201 conv. in legge 22/12/2011,
n. 214), in riforma della sentenza del Tribunale di Larino, ha rigettato la
domanda V.Z., già dipendente dell’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per il
Molise(E., attuale A., e ha ritenuto, per quanto di interesse nel presente
giudizio, che nella base contributiva utile per il computo del TFS e della
pensione non fossero da includere i versamenti effettuati dall’E. sul Fondo
individuale integrativo di previdenza, tenuto conto di quanto disposto dagli art 4 e 11, comma 5, L 152/1968, che
prescrive tassativamente le voci a tal fine da calcolarsi, dovendosi, inoltre,
escludere che il dato legislativo potesse essere superato dalla previsione
della legge regionale (LR n 40/1977), stante
la riserva di legge statale, o dal regolamento interno dell’E.

2. Avverso la sentenza ricorre V.Z. con un motivo.
L’Inps è rimasto intimato.

 

Ritenuto in diritto

 

Il ricorrente denuncia la violazione di plurime
norme insistendo per la natura retributiva delle somme erogate dall’E. al Fondo
pensione.

Questa Corte ha da tempo affermato che la
retribuzione contributiva, a cui per i dipendenti degli enti locali si
commisura, a norma dell’art. 4 della
legge 8 marzo 1968, n. 152, l’indennità premio di servizio, è costituita
solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall’art. 11, quinto comma, legge cit.,
la cui elencazione ha carattere tassativo e la cui dizione ‘stipendio o salariò
richiede un’interpretazione restrittiva, alla luce della specifica menzione,
come componenti di tale voce, degli aumenti periodici, della tredicesima
mensilità e del valore degli assegni in natura.Si veda, in tal senso Cass.,
Sez. Un., n. 3673 del 29 aprile 1997 che, sulla base di tale principio, ha
affermato che non può assumere rilievo, ai fini della determinazione della
suindicata indennità, un assegno “ad personam”, anche se costituente parte
fissa del globale trattamento retributivo del lavoratore, in quanto lo stesso
non fa parte degli emolumenti specificatamente indicati dalla norma e non può
considerarsi come componente dello stipendio, nella locuzione usata dalla
citata norma di previsione.

Tale orientamento è stato confermato da numerose
successive decisioni tra cui Cass. 17 gennaio 2003, n. 681 secondo cui, per le
medesime ragioni, non può assumere rilievo, ai fini della determinazione della
suindicata indennità, l’indennità per le funzioni dirigenziali; Cass. 14 agosto
2004, n. 15906 secondo cui neppure possono assumere rilievo, ai fini della
determinazione della suindicata indennità, le indennità di posizione variabile
e l’indennità di rischio radiologico corrisposte a un dirigente medico, in
quanto le stesse non fanno parte degli emolumenti specificatamente indicati
dalla norma e non possono considerarsi come componente dello stipendio, nella
locuzione usata dalla citata norma di previsione, restando irrilevante la
circostanza che per errore l’amministrazione di appartenenza abbia versato i
contributi sulla retribuzione non utile ai fini dell’indennità; Cass. 2
settembre 2010, n. 18999 secondo cui non possono assumere rilievo, ai fini
della determinazione della suindicata indennità, le maggiori competenze spettanti
in seguito allo svolgimento di fatto di mansioni superiori, in quanto tali
competenze non fanno parte degli emolumenti specificatamente indicati dalla
norma e non possono essere considerate come componenti fisse dello stipendio,
avendo l’amministrazione la facoltà di porre fine all’assegnazione delle
mansioni superiori; Cass. 7 gennaio 2013, n. 176
secondo cui non possono assumere rilievo, ai fini della determinazione della
suindicata indennità, gli incrementi dell’indennità di qualificazione
professionale e valorizzazione delle responsabilità (art. 45 c.c.n.I. Compatto Sanità 1994 –
1997); Cass. 17 settembre 2015, n. 18231 secondo cui non rientra nel
computo rilevante l’indennità di struttura in quanto essa, ancorché voce del
trattamento retributivo globale, non fa parte degli emolumenti specificatamente
indicati dalla nonna.

Né invero è condivisibile la prospettazione della
natura retributiva degli accantonamenti in questione essendo sufficiente, al
riguardo, richiamare quanto di recente chiarito da questa Corte, a Sezioni
unite, nella decisione n. 4684 del 9 marzo 2015: “Con riferimento al
periodo precedente la riforma introdotta dal d.lgs.
21 aprile 1993, n. 124, i versamenti effettuati dal datore di lavoro ai
fondi di previdenza complementare hanno – a prescindere dalla natura del
soggetto destinatario della contribuzione e, pertanto, sia nel caso in cui il
fondo abbia una personalità giuridica autonoma, sia in quello in cui esso
consista in una gestione separata nell’ambito dello stesso soggetto datore di
lavoro – natura previdenziale e non retributiva e non sussistono pertanto i
presupposti per l’inserimento dei suddetti – versamenti nella base di calcolo
delle indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro”.

In conclusione, la domanda intesa ad ottenere
l’inclusione nella base contributiva utile per il computo dell’indennità premio
di servizio dei versamenti effettuati dall’E. sul Fondo individuale integrativo
di previdenza è infondata con conseguente rigetto del ricorso.

Non deve provvedersi alla liquidazione delle spese
del presente giudizio di legittimità non avendo l’Inps svolto attività
difensiva. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione
del ricorso sussistono i presupposti di cui all’art 13, comma 1 quater, dpr n 115/2002.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso, nulla per spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del dpr n 115
del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis,
dello stesso art 13.

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