Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 21 ottobre 2021, n. 29357

Rapporto di lavoro, Superiore inquadramento, Svolgimento di
mansioni di polizia amministrativa rientranti nel profilo rivendicato, Prova,
Differenze retributive

 

Fatti di causa

 

1. La Corte di appello di Bari ha confermato la
sentenza del Tribunale di Foggia che aveva accolto il ricorso proposto da R.R.
– dipendente della S.S. s.r.l. con la qualifica di collaboratore di esercizio
inquadrato nella 3A area professionale parametro 129 del ccnl
autoferrotramvieri – ed aveva accertato il suo diritto ad essere inquadrato nel
parametro 140 condannando la società al pagamento delle differenze retributive
maturate da gennaio 2008 a marzo 2013, con adeguamento degli accantonamenti del
tfr sin dal gennaio 2008.

1.1. La Corte territoriale, all’esito della
comparazione delle declaratorie contrattuali dei profili rientranti nella terza
area professionale, sulla base delle risultanze dell’istruttori a svolta, ha
ritenuto provato lo svolgimento di mansioni di polizia amministrativa
rientranti nel profilo di inquadramento rivendicato.

1.2. Quanto alle spettanze conseguenti al superiore
inquadramento riconosciuto, il giudice di appello ha ritenuto che i conteggi
allegati al ricorso non fossero stati oggetto di specifica contestazione da
parte della società.

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto
ricorso la S.S. s.r.l. affidato a due motivi ai quali ha opposto difese con
controricorso R.R.

Entrambe le parti hanno depositato memorie
illustrative ai sensi dell’art. 378 cod. proc.civ.

 

Ragioni della decisione

 

3. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la
violazione e falsa applicazione dell’art. 2 dell’Accordo Nazionale degli
autoferrotranvieri del 27.11.2000, confermato dall’art. 4 del successivo Accordo
Nazionale del 18.11.2004, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 cod.
proc.civ.

3.1 Sostiene la ricorrente che la Corte avrebbe
erroneamente interpretato, così violando e falsamente applicando l’art. 2 del
citato accordo, nel trascurare di considerare che la caratteristica essenziale
e prevalente del profilo rivendicato va ravvisata nelle mansioni di guida di
mezzi aziendali per il trasporto di persone. Condizione necessaria per il
riconoscimento del profilo è il possesso di una patente atta alla guida degli
autobus di linea che era stato accertato che il lavoratore non aveva.
L’attività di polizia amministrativa, ritenuta qualificante per il
riconoscimento della qualifica rivendicata, era complessa e differenziata e non
si risolveva nella mera verifica dei titoli di viaggio concretamente svolta dal
R.

Rileva che i compiti sanzionatori attribuitigli
erano connessi e limitati a tale ultima attività, del tutto marginale rispetto
alle competenze proprie del profilo rivendicato e comunque priva del necessario
grado di autonomia e complessità. Evidenzia che all’errata individuazione dei
dati caratteristici della qualifica sarebbe conseguita una non corretta
interpretazione delle dichiarazioni rese dai testi escussi i quali avevano
confermato che il R. si limitava a verificare i titoli di viaggio irrogando
sanzioni per l’irregolarità ed incassandone il pagamento. Il suo controllo non
si sarebbe mai esteso ad uno scorretto utilizzo di beni aziendali, al non
esatto adempimento dei compiti assegnati al personale, alla verifica e sanzione
della violazione di leggi o regolamenti che disciplinano i trasporti urbani ed
extra urbani. In conclusione, secondo la società ricorrente, non sarebbe stata
offerta la prova dello svolgimento delle mansioni superiori rivendicate con la
conseguenza che non spettavano le differenze retributive riconosciute.

4. Con il secondo motivo di ricorso, poi, è
denunciata l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio con riguardo
alla quantificazione della domanda.

4.1. Osserva infatti il ricorrente che la
contestazione avanzata dalla società investiva in maniera radicale non tanto la
correttezza del conteggio eseguito quanto l’erroneità del suo presupposto
fondante atteso che le retribuzioni previste per il parametro 140 non erano quelle
utilizzate dal ricorrente. Ne desume che la somma chiesta non poteva essere
considerata non contestata ed anzi lo era proprio con riguardo alla stessa
fonte normativa applicata sicché era onere del ricorrente dimostrare la
correttezza dei conteggi.

5. Il ricorso è infondato.

5.1. Correttamente, infatti, è stato posto in
rilievo che nell’ambito della declaratoria professionale delle mansioni
rivendicate dal R. i compiti di polizia amministrativa ai quali lo stesso era
stato sempre adibito rappresentavano una delle possibili funzioni alternative
alle quali poteva essere assegnato il dipendente che, inquadrato nella terza
area professionale, rivendicava il profilo e parametro di operatore di
esercizio.

5.2. Va rilevato che per il profilo di collaboratore
di esercizio, posseduto dal R., la guida di mezzi per il trasporto di persone e
le attività di manovra e movimentazione di mezzi a vuoto, di soccorso in linea,
di rimozione di auto private si completa con la vendita e verifica di titoli di
viaggio, l’informazione ed il supporto alla clientela ed il versamento incassi.
Al contrario l’operatore di esercizio, che comprende il parametro 140 chiesto,
vede sostanzialmente due tipologie di mansioni tra loro alternative. La ‘ guida
di mezzi aziendali per il trasporto di persone ed all’occorrenza la verifica
dei titoli di viaggio, di informazione alla clientela e di versamento di
incassi da una parte. In alternativa alle prevalenti mansioni di guida, le
attività di riscossione incassi, di capolinea e di polizia amministrativa.

5.3. I compiti di polizia amministrativa sono
tutt’altro che residuali e, pur connessi al realizzarsi della situazione
concreta, tuttavia presuppongono l’esercizio delle funzioni di pubblico
ufficiale e richiedono – per l’accertamento e la contestazione degli illeciti
nei confronti degli utenti dei servizi di trasporto pubblico che all’atto dei
controlli risultino sprovvisti di valido titolo di viaggio (art. 32 comma 1
della L. Regione Puglia n. 18 del 2002) – che l’agente di trasporto sia abilitato
nelle forme di legge.

5.4. Esattamente queste le considerazioni che hanno
determinato la Corte territoriale a riconoscere al R., come già disposto dal
Tribunale, l’appartenenza al profilo professionale rivendicato del suo
parametro di base. Nell’addivenire a tali conclusioni la Corte si è attenuta al
percorso che è necessario per una corretta sussunzione delle mansioni svolte
dal lavoratore. Ha ricostruito esattamente, per quanto detto, i tratti
differenziali delle qualifiche esaminate come dettati dalla disciplina
collettiva. Solo in esito a tale procedimento la Corte di merito, analizzate in
concreto le mansioni svolte dal lavoratore, ne ha verificato i tratti
caratteristici sulla base delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del
giudizio ed ha accertato che l’attività svolta era riconducibile a quella di
polizia amministrativa. Nel pervenire a tale convincimento il giudice di
appello ha posto in evidenza che neppure la società aveva contestato che al
ricorrente era demandata l’irrogazione delle sanzioni alle persone trovate
prive del titolo di viaggio ed ha sottolineato che a tale esito l’agente
perveniva dopo aver verificato i titoli e contestato l’infrazione.

5.5. Si tratta di ricostruzione complessivamente
corretta, aderente alle emergenze probatorie ed esente dai vizi denunciati.

6. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile
poiché la censura della motivazione è preclusa ai sensi dell’art. 340 ter comma
5 cod. proc.civ.

6.1. Va qui ribadito che nell’ipotesi di
“doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
(applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv.,
con modif., dalla I. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con
ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione
dal giorno 11 settembre 2012), ¡1 ricorrente in cassazione – per evitare
l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo
riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle
sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) – deve indicare le ragioni di
fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della
sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse
(cfr. Cass. 22/12/2016 n. 26774 e 06/08/2019 n. 20994).

7. In conclusione per le ragioni esposte il ricorso
deve essere rigettato. Le spese, da distrarsi in favore dell’avvocato che
dichiara di averle anticipate, seguono la soccombenza e sono liquidate in
dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va
poi dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento
da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis
del citato d.P.R., se dovuto.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio di legittimità che si liquidano in € 2000,00 per compensi
professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli
accessori di legge.

Spese da distrarsi in favore dell’avvocato antistatario.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13
comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.

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