Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 novembre 2021, n. 31114

Rapporto di lavoro, Qualifica di vigile urbano, Prestazione
in giorno festivo infrasettimanale, Giorno di riposo compensativo della
maggiorazione per lavoro straordinario festivo

 

Rilevato

 

che, con sentenza del 27 febbraio 2017, la Corte
d’Appello di Torino confermava la decisione resa dal Tribunale di Verbania e
rigettava la domanda proposta da E.L., F.M., M.P., B.S.P. e F.F.Q. nei
confronti del Comune di Arona, alle cui dipendenze prestavano servizio con
qualifica di vigile urbano, avente ad oggetto l’accertamento del diritto di
beneficiare, in caso di prestazione dell’attività lavorativa in giorno festivo
infrasettimanale, di un giorno di riposo compensativo della maggiorazione per
lavoro straordinario festivo, ai sensi dell’art. 24 comma 2, del CCNL per il
personale non dirigente del comparto Regioni e Autonomie locali 14.9.2000,
lamentando di aver percepito, a partire dall’ottobre 2010, l’indennità di turno
festivo prevista dall’art. 22, comma 5, del predetto CCNL; che la decisione
della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata la
pretesa azionata alla stregua della disciplina applicabile con riguardo
all’istituto delle festività infrasettimanali, esaustivamente contenuta, a
seguito della privatizzazione del pubblico impiego, negli artt. 22 e 24 del
CCNL per il comparto Regioni e Autonomie locali, da ritenersi immune dalla
censura di incostituzionalità sollevata sotto il profilo dell’ingiustificata
disparità di trattamento, disciplina in base alla quale ai lavoratori in turno,
quali devono essere considerati i vigili urbani, è applicabile non l’art. 24,
che contempla l’ipotesi di prestazione resa in giorno festivo o dedicato al
riposo compensativo e, perciò, necessariamente implicante il superamento
dell’orario di lavoro contrattuale, bensì dall’art. 22, comma 5, seconda
alinea, che riconosce, in relazione alla prestazione ordinaria resa in regime
di turnazione, una maggiorazione della retribuzione; che per la cassazione di
tale decisione ricorrono tutti gli originari istanti ad eccezione di F.F.Q.,
affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il
Comune di Arona;

 

Considerato

 

che, con il primo motivo, le ricorrenti, nel
denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del CCNL 14.9.2000
per il comparto Regioni ed Autonomie locali, imputano alla Corte territoriale
il travisamento della causa petendi, riflettendo la fattispecie concreta
l’ipotesi astrattamente contemplata dal predetto art. 24 del CCNL,
erroneamente, dunque, ritenuto inapplicabile, essendo state le ricorrenti
chiamate a prestare servizio in giornate festive infrasettimanali senza che
fosse previsto un apposito riposo compensativo, rendendo così una prestazione
eccedente il normale orario di lavoro; che, con il secondo motivo, così
rubricato “Errore essenziale sulla qualificazione del lavoro prestato
dalle ricorrenti nelle giornate di festività infrasettimanale” le
ricorrenti sostanzialmente ribadiscono la censura di cui al motivo che precede,
imputando alla Corte di aver, senza alcuna valutazione degli elementi in fatto
dedotti in giudizio, qualificato il lavoro richiesto alle ricorrenti nelle
giornate di festività infrasettimanali come lavoro ordinario, quando, invece,
in difetto della fruizione di una riduzione oraria o di un riposo compensativo,
quel lavoro doveva essere considerato come eccedente l’orario normale; che
entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui
trattati congiuntamente, devono ritenersi infondati alla luce dell’orientamento
accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. 27.9.2016, n. 18942) secondo
cui i lavoratori turnisti, quali devono qualificarsi i vigili urbani, hanno
diritto al solo compenso di cui all’art. 22 comma 5, del CCNL 14.9.2000 per il
comparto Regioni ed Autonomie locali, che remunera il disagio con la
maggiorazione del 30% della retribuzione, per la prestazione resa in giorno
festivo in regime di turnazione ed entro il normale orario di lavoro, avendo le
ricorrenti avanzato la rivendicazione con riguardo alla stessa prestazione
lavorativa resa in turno nel normale orario di lavoro, sull’esclusivo
presupposto della coincidenza del turno con una giornata festiva
infrasettimanale e, pertanto, in contrasto con quella interpretazione, senza
allegare e provare la mancata fruizione, in relazione ad essa, del riposo
compensativo e così il superamento del normale orario di lavoro; che, pertanto,
il ricorso va rigettato,

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come da dispositivo;

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro
200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed
altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115
del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte
della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

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