“Le conclusioni del consulente tecnico di ufficio  (CTU) poste a fondamento di una sentenza “possono essere contestate in sede di legittimità se le relative censure contengano la denuncia di una documentata devianza dai canoni fondamentali della scienza medico – legale o dai protocolli praticati per particolari assicurazioni sociali che, in quanto tale, costituisce un vero e proprio vizio della logica medico – legale e rientra tra i vizi deducibili con il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ.” (così, Cass. ord. 27 ottobre 2021, n. 27322; v. anche, fra tante, Cass. n.1652/2012 e Cass. n. 8654/2008).

F. R.

Consulenza tecnica d’ufficio (CTU): contestazione
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