L’utilizzo a fini difensivi di registrazioni di colloqui tra il dipendente e i colleghi sul luogo di lavoro non necessita del consenso dei presenti. L’azienda è tenuta a seguire la prassi aziendale di dare un congruo preavviso ai lavoratori (concesso reiteratamente) nella convocazione per partecipare ai corsi di formazione.

Nota a Cass. 2 novembre 2021, n. 31204

Flavia Durval

“La reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti integra, di per sé, gli estremi dell’uso aziendale. Ed esso, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali (le quali, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un’uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un’azienda), agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale”.

Questo, l’importante principio ribadito dalla Corte di Cassazione 2 novembre 2021, n. 31204 (conf. ad App. Genova 24 dicembre 2018; nello stesso senso, Cass. SU. n. 26107/2007; Cass. n. 17481/2009 e Cass. n. 7395/2013) in una fattispecie in cui il giudice territoriale aveva accertato la mancata osservanza di una prassi aziendale di congruo preavviso ai lavoratori, sempre concesso dall’azienda, nella convocazione per partecipare ai corsi di formazione e il legittimo rifiuto opposto dal lavoratore a spostarsi, per seguire il corso, in una località ad oltre cento chilometri dal luogo abituale di prestazione dell’attività.

La Cassazione si è anche pronunciata in merito al ricorso sulla violazione del diritto alla riservatezza dei colleghi, in seguito alla registrazione della conversazione con il superiore gerarchico senza il necessario consenso, affermando, in linea con l’indirizzo giurisprudenziale prevalente, che sebbene, in generale, la registrazione di conversazioni tra presenti all’insaputa dei conversanti configuri una grave violazione del diritto alla riservatezza, con conseguente legittimità del licenziamento intimato (Cass. 21 novembre 2013, n. 26143; Cass. 8 agosto 2016, n. 16629; Cass. 16 maggio 2018, n. 11999), nondimeno, ai sensi dell’art. 24, D.LGS. n. 196/2003, è possibile “prescindere dal consenso dell’interessato quando il trattamento dei dati, pur non riguardanti una parte del giudizio in cui la produzione venga eseguita, sia necessario per far valere o difendere un diritto, a condizione che essi siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento” (Cass. 20 settembre 2013, n. 21612); per cui l’utilizzo a fini difensivi di registrazioni di colloqui tra il dipendente e i colleghi sul luogo di lavoro non necessita del consenso dei presenti.

Ciò, poiché l’imprescindibile esigenza di bilanciare le istanze contrapposte della riservatezza da una parte e della tutela giurisdizionale del diritto dall’altra, impone di contemperare la norma sul consenso al trattamento dei dati con le formalità previste dal codice di procedura civile per la tutela dei diritti in giudizio. Ne consegue la legittimità (sfociante nella inidoneità all’integrazione di un illecito disciplinare) del comportamento del lavoratore che abbia effettuato tali registrazioni per tutelare la propria posizione all’interno dell’azienda e per precostituirsi un mezzo di prova, in quanto “la stessa, se pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità, risponde alle necessità conseguenti al legittimo esercizio di un diritto” (Cass. n. 11322/2018).

Nello specifico, la Corte rileva che nella valutazione del requisito di pertinenza, il giudice del merito aveva accertato che, nel colloquio registrato (riguardante il rifiuto del lavoratore di partecipare al corso di formazione) egli intendeva esplicitare le ragioni per cui non poteva partecipare al corso de quo, documentando il contenuto del colloquio. “Il che esclude che la registrazione in questione abbia riguardato un momento di normale relazionalità gerarchica tra dipendenti… Considerato poi che la mancata partecipazione al corso senza alcun preavviso e senza alcuna giustificazione o autorizzazione a non parteciparvi, poteva comportare una contestazione disciplinare, stante l’obbligatorietà di detto corso”.

Rifiuto di partecipare, senza adeguato preavviso, ad un corso di formazione e registrazione della conversazione
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