Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 novembre 2021, n. 32942

Cartella esattoriale, Notifica, Inammissibilità
dell’impugnazione, Sopravvenuta carenza d’interesse

 

Rilevato in fatto

 

che, con sentenza depositata il 23.4.2015, il
Tribunale di Foggia, decidendo in sede di opposizione agli atti esecutivi, ha
dichiarato inesistente la notifica della cartella esattoriale eseguita da
Equitalia Sud s.p.a. nei confronti di Edil P. di P.S.;

che avverso tale pronuncia Equitalia Sud s.p.a. ha
proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura;

che Edil P. di P. S. ha resistito con controricorso,
eccependo preliminarmente l’inammissibilità dell’impugnazione per sopravvenuta
carenza d’interesse, in considerazione della successiva sentenza con cui il
medesimo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, aveva annullato
l’ordinanza ingiunzione recante intimazione di pagamento delle medesime somme
oggetto d’iscrizione a ruolo;

 

Considerato in diritto

 

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia
nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 617 c.p.c. per non
avere il Tribunale rilevato la tardività dell’opposizione agli atti esecutivi;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta
violazione e falsa applicazione dell’art. 26, d.P.R. n. 602/1973, per avere il
Tribunale ritenuto l’inesistenza della notifica in quanto non effettuata
tramite ufficiale giudiziario, ma da essa stessa, in quanto concessionaria dei
servizi di riscossione, mediante servizio postale;

che, con riguardo all’eccezione preliminare di
inammissibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, va ricordato che affinché
il giudicato esterno possa far stato in un diverso processo tra le stesse
parti, la certezza della sua formazione deve essere provata attraverso la produzione
della sentenza, completa della motivazione e recante il relativo attestato di
cancelleria di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c. (così Cass. n. 28515 del
2017, sulla scorta di Cass. n. 27881 del 2008);

che, nella specie, pur avendo l’odierna controricorrente
prodotto la sentenza de qua unitamente agli atti del controricorso, essa
risulta sfornita dell’attestazione dell’avvenuto passaggio in giudicato,
derivandone conseguentemente l’impossibilità di giudicare della sopravvenuta
caducazione dell’interesse a ricorrere;

che il primo motivo di censura, argomentato in
relazione alla non tempestività della data di notifica della citazione in
opposizione agli atti esecutivi (28.2.2013) rispetto a quella di notificazione
della cartella (5.2.2013), è infondato, risultando dagli atti che l’atto di
citazione è stato comunque consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica
in data 25.2.2013 e dovendo ritenersi perfezionato in tale data per il
notificante il procedimento notificatorio,

indipendentemente dal momento in cui l’ufficiale
giudiziario ha in concreto proceduto alla notifica (così Cass. S.U. n. 13970
del 2004, sulla scorta di Corte cost. n. 477 del 2002);

che il secondo motivo, viceversa, è manifestamente
fondato, essendosi da tempo chiarito che la notifica della cartella esattoriale
può avvenire anche mediante invio diretto da parte del concessionario di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del
10 comma dell’art. 26, d.P.R. n. 602/1973, prevede una modalità di notifica
(integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale)
alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione,
perfezionandosi in tal caso la notifica con la ricezione del destinatario nella
data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita
relata, essendo l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso,
l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva
coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella (Cass. n. 6395 del
2014 e innumerevoli successive conformi);

che, pertanto, in accoglimento del secondo motivo,
la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata al Tribunale di Foggia, in
persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di
cassazione;

 

P.Q.M.

 

accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il
primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Foggia, in
persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di
cassazione.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 novembre 2021, n. 32942
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