Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 novembre 2021, n. 32760

Rapporto di lavoro, Collegamenti a siti internet a carattere
prevalentemente ludico durante lo svolgimento dell’attività lavorativa,
Sanzione disciplinare, Sospensione dal servizio

 

Svolgimento del processo

 

il Tribunale di Roma ha accolto la domanda con cui
S. S., dipendente della B. S.p.A. con inquadramento nel III livello mansioni di
Accountant presso la sede in Roma di Via T., aveva richiesto l’annullamento –
con conseguente restituzione delle somme decurtate dallo stipendio – della
sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 1
giorno, irrogatagli a seguito di contestazione elevata nei suoi confronti
dall’Azienda in data 21 febbraio 2012.

2.- Il Tribunale ha ritenuto acclarati i fatti
storici (ossia che nel periodo dal 19 dicembre 2011 al 23 dicembre 2011 il
dipendente aveva fatto un uso improprio del terminale assegnatogli per motivi
di servizio, avendo dallo stesso effettuato una serie rilevante di collegamenti
a siti internet a carattere prevalentemente ludico e commerciale durante lo
svolgimento dell’attività lavorativa, il tutto come riscontrabile dai controlli
di sicurezza del sistema informatico); ha considerato tuttavia che l’attività
di controllo posto in essere dal sistema informatico, in quanto utilizzabile
per effettuare un controllo a distanza dell’attività lavorativa, rientrasse nel
novero di quelle condotte richiedenti il previo accordo delle rappresentanze
sindacali ai sensi del secondo comma dell’art. 4 Stat. Lav. La sentenza
ha così escluso che il comportamento addebitato potesse in qualche modo essere
sanzionato sulla base di informazioni e controlli ottenuti dai suddetti sistemi
di controllo senza l’adozione delle garanzie previste dalla citata
disposizione.

3. – Avverso tale decisione ha proposto appello la
società, censurando la motivazione nella parte in cui appariva carente riguardo
al diverso apprezzamento della condotta tenuta dal lavoratore in quanto
violativa della politica aziendale di fare assoluto divieto di un utilizzo di
internet per finalità diverse da quelle aziendali non senza rimarcare che i
controlli effettuati dal sistema informatico avevano il solo scopo di preservare
il patrimonio aziendale e in particolare la rete senza alcuna finalità di
controllo dell’attività del lavoratore. Trattandosi pertanto di controlli cd.
“difensivi” in quanto necessari a salvaguardare il patrimonio
aziendale rimanevano fuori dall’ambito di operatività dell’art. 4 della legge 300/70.

L’appellato si costituiva resistendo al gravame.

Con sentenza depositata il 30.6.17, la Corte
d’appello di Roma rigettava il gravame.

Osservava la Corte capitolina che la società non
aveva fornito alcuna adeguata prova che i controlli sul PC del dipendente fosse
strettamene funzionale alla salvaguardia del patrimonio aziendale, ed inoltre
che i dati in tal modo acquisiti erano stati illegittimamente utilizzati per
contestare al S. una violazione dell’obbligo di diligenza.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso
la soc. B., affidato a due motivi; resiste il S. con controricorso, contenente
ricorso incidentale condizionato affidato a due motivi, poi illustrati con
memoria, cui resiste la società con controricorso.

La Procura Generale ha fatto pervenire conclusioni
scritte con cui chiede il rigetto del ricorso principale.

 

Motivi della decisione

 

1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione
eo falsa applicazione dell’art.
12 d.l.g. in relazione al combinato disposto degli artt. 4, co.2, L. n. 30070
(ante d.lgs. n. 151/2015); 2, 3, 11 e 114 
d.lgs n.1963, circa la tutela privacy; 2104,
2106 e 2086 c.c.
(art.
360, co.1, n.3 c.p.c.).

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 novembre 2021, n. 32760
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