Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 novembre 2021, n. 34425

Licenziamento, Dirigente, Motivo ritorsivo, Genericità
della contestazione disciplinare

 

Rilevato che

 

Il Tribunale di Roma respingeva entrambe le
opposizioni presentate da A.M.U. e dalla s.p.a. D.C.R.E. SGR, avverso
l’ordinanza emessa dal giudice del lavoro di Roma, con la quale, in parziale
accoglimento dell’impugnativa del licenziamento intimato alla dirigente il
12.4.16, ne aveva dichiarato l’ingiustificatezza, condannando la società al
pagamento dell’indennità risarcitoria prevista per i dirigenti, quantificata in
complessivi 12 mesi di retribuzione globale di fatto.

Il Tribunale respingeva entrambe le opposizioni
avendo accertato che il licenziamento non era stato intimato per un motivo
ritorsivo ma che esso doveva comunque ritenersi ingiustificato alla luce della
genericità della contestazione disciplinare mossa alla lavoratrice.

Avverso la sentenza ha proposto reclamo la società
soccombente, la quale formulava le seguenti doglianze: a) erronea
interpretazione della lettera di contestazione disciplinare, avendo il giudice
confuso una premessa della contestazione con il merito della stessa, in
violazione degli artt. 1262 e 1263 c.c.; il giudice avrebbe altresì effettuato
una interpretazione atomistica della lettera senza valutare tutta la
concatenazione dei fatti contestati; b) erronea interpretazione della lettera
di licenziamento, giacché il giudice, nel richiamare l’inciso “tutte le
contestazioni della missiva 9.3.16” aveva qualificato il punto 1 della
lettera di addebiti come contestazione vera e propria, invece che come
premessa; c) erroneità della sentenza laddove affermava che la contestazione
era generica; d) erroneità della sentenza ove affermava che la U. non fu posta
in condizioni di difendersi adeguatamente non avendo messo a disposizione di
essa l’integrale documentazione ispettiva; e) erroneità della sentenza ove
riteneva il licenziamento ingiustificato f) con conseguente assenza di diritto
all’indennità supplementare (comunque erroneamente quantificata).

La U. resisteva e proponeva a sua volta reclamo.

Con sentenza depositata il 16.4.19, la Corte
d’appello di Roma accoglieva il solo reclamo della società, condannando la U. a
rimborsare alla prima la somma lorda di €.159.661,28 (indennità supplementare)
oltre €.7.835,47 versata a titolo di spese legali.

Condannava la U. al pagamento delle spese di tutti
le fasi e gradi del processo.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso
la U., affidato a due motivi, cui resiste la società con controricorso
contenente ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

 

Considerato che

 

1.- Con il primo motivo la U. denuncia la violazione
eo falsa applicazione degli artt.
7, 15 e 18 L.n.30070, oltre che degli
artt.434 e 116
c.p.c., per essere la sentenza fondata non su documenti ma sulla
valutazione dei documenti fatta dalla società, e per aver omesso la decisione
sul fatto controverso dell’addebitabilità dei fatti contestati alla società
piuttosto che alla ricorrente.

2.- Con il secondo motivo la U. denuncia la
violazione eo falsa applicazione degli artt. 7 L. n. 30070 e 116 c.p.c. per non essere stata rilevata la
genericità degli addebiti, ritenuti per giunta provati attraverso un erroneo
ampliamento del contenuto degli stessi.

3. I motivi che, stante la loro connessione, possono
essere congiuntamente esaminati, sono per un verso inammissibili, richiedendo a
questa Corte un riesame dei fatti di causa, e per il resto comunque infondati.

La Corte di merito ha accertato, in base alla
specifica doglianza della società reclamante, che nella seconda parte della
lettera di addebito la società aveva contestato alla U. di avere assunto
comportamenti fortemente conflittuali, non rispettosi dei processi aziendali,
ed in particolare: aver trasmesso in data 21.1.16, al responsabile Internet
Audit una relazione annuale, in luogo del report richiesto, trasmessa con una
prima e-mail anche al presidente della società ed ai membri del collegio
sindacale e, con una seconda e-mail, al dott. B., responsabile Internai Audit
della capogruppo D. Capital s.p.a. Ciò malgrado al solo dottor B. spettasse
redigere la “relazione” in questione, affinché potesse trasmetterla,
nel rispetto di quanto previsto dalle procedure aziendali, agli organi
competenti della società.

In particolar modo, quanto alla e-mail indirizzata
al dr. B., soggetto estraneo alla società, veniva contestato alla U.: “lei
ha accompagnato il documento con diversi rilievi polemici ed a tratti
diffamatori circa l’operato della società, accusata, tra l’altro, di mancanza
di “indipendenza ed equilibrio di giudizio”, nonché di averle tolto la dignità,
di aver dato una rappresentazione non fedele alla realtà, di aver posto in
essere “mille trappole e vigliaccherie” con la asserita finalità di “calpestare
la dignità e ferire la sua persona”, di consentire ai più di non assumere la
responsabilità delle proprie azioni, minacciando altresì di portare il
documento da lei redatto, assieme a molte altre evidenze all’esterno della
società “per un giudizio che possa essere meno squilibrato”, sottolineando
altresì che questa storia sarebbe “finita con la sua riabilitazione in azienda
o la sua sconfitta decretata da qualcuno esterno”.

Veniva altresì contestato alla U. di aver continuato
a lavorare, nonostante la sua malattia, da remoto intervenendo più volte sulle
attività in corso e criticando l’operato dei colleghi nella attività di
competenze della U. stessa; di aver inviato in data 2.3.16 una email in cui
criticava diffusamente l’operato della sua diretta collaboratrice e dei suoi
colleghi, nei cui confronti assumeva toni e modalità aggressivi, preannunciando
l’invio di una segnalazione in merito all’organismo di vigilanza della società.

I comportamenti contestati, unitamente alle mancanze
accertate – consistenti nell’omissione (almeno parziale) dei controlli
antiriclaggio (di cui alle pagg.7 e 8 della sentenza impugnata)- appaiono,
specie se rapportati al comportamento di un dirigente, assolutamente idonei a
ritenere la giustificatezza del recesso (per cui è sufficiente una ragione
obiettiva e non pretestuosa).

I motivi sono, per il resto e come detto,
inammissibili per criticare essenzialmente l’interpretazione della
contestazione disciplinare (interpretazione rimessa al giudice di merito e non
censurabile se non per evidenti vizi logici o violazione dei canoni di
ermeneutica contrattuale) ed in sostanza la valutazione degli addebiti
disciplinari, e dunque dei fatti contestati, anch’essa rimessa alla
discrezionale valutazione del giudice di merito.

Ed invero il vizio di motivazione, giusta il
novellato art. 360, comma 1,  n. 5, c.p.c., non può riguardare un
erroneo apprezzamento delle risultanze istruttorie ovvero il travisamento di
fatti comunque esaminati nella decisione impugnata (Cass. S.U. n. 2239816),
così come l’interpretazione di un atto unilaterale tra vivi è un apprezzamento
(o giudizio) di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in
Cassazione in base al novellato n. 5 dell’art. 360,
co.1, c.p.c. (ex aliis, Cass. ord. n.1033318, Cass. n. 1799118, Cass.
ord. n.2071818), salva la specifica denuncia di violazione delle norme di
ermeneutica contrattuale (nella specie insussistente).

In tema di interpretazione del contratto, inoltre,
il sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in
sé, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di
merito, ma afferisce solo alla verifica del rispetto dei canoni legali di
ermeneutica e della coerenza e logicità della motivazione addotta, con
conseguente inammissibilità di ogni critica alla ricostruzione della volontà
negoziale operata dal giudice di merito che si traduca in una diversa
valutazione degli stessi elementi di fatto da questi esaminati, ex aliis
Cass.n.246515, non essendo necessario che l’interpretazione della corte di
merito sia l’unica possibile o la migliore, essendo sufficiente che sia una di
quelle possibili, Cass. n.567019.

Deve infine considerarsi che mentre la sussunzione
del fatto incontroverso (nella sua materialità storica e negli elementi soggettivi
ed oggettivi) nell’ipotesi normativa, è soggetta al controllo di legittimità,
l’accertamento del fatto controverso e la sua valutazione, pur qualificata la
censura come violazione di norme di diritto, è soggetto soltanto al controllo
motivazionale (quanto alle sentenze impugnate prima dell’11.9.12) e
successivamente all’omesso esame di un fatto storico decisivo, in base al
novellato art. 360, comma 1, n. 5. c.p.c.

Deve allora rimarcarsi che “..Il nuovo testo
del n. 5) dell’art. 360 cod. proc. civ.
introduce nell’ordinamento un nuovo e diverso vizio specifico (non essendo più
consentita la censura di insufficiente o contraddittoria motivazione, cfr. Cass. sez.un. n. 1447715) che concerne l’omesso
esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti
dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto
di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se
esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso
esame di elementi istruttori non integra

di per sé vizio di omesso esame di un fatto
decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in
considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le
risultanze probatorie. La parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso
rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c.,
comma 1, n. 6) e all’art. 369 c.p.c., comma 2,
n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il
“dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il
“come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia
stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del
fatto stesso” (Cass. sez.un. 22 settembre 2014 n. 19881). Cfr. da ultimo
Cass. ord. n. 2741518.

Le censure in esame non appaiono rispettose dei
suddetti enunciati.

Sull’addebitabilità dei fatti contestati alla
società piuttosto che alla ricorrente, poi, non sono state esposte specifiche e
rituali censure.

Va poi rammentato, quanto alla specificità
dell’addebito, che la sua previa contestazione, necessaria nei licenziamenti
qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore
l’immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della
specificità, che è integrato quando sono fornite (come nella specie) le
indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il
fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni
disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c.;
per ritenere integrata la violazione del principio di specificità è comunque
necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del
lavoratore e la difesa esercitata in sede di giustificazioni è un elemento
concretamente valutabile per ritenere provata la non genericità della
contestazione (cfr. Cass. n.959018).

Nella specie la U. risulta essersi difesa
adeguatamente rispetto agli addebiti, sicché non può ritenersi sussistere
alcuna genericità della contestazione.

Il ricorso principale deve essere pertanto
rigettato. Il ricorso incidentale, esplicitamente condizionato, resta
assorbito.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si
liquidano come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito
l’incidentale.

Condanna la U. al pagamento delle spese del presente
giudizio di legittimità, che liquida in €.200,00 per esborsi, €.5.250,00 per
compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e
c.p.a. Ai sensi dell’art. 13, comma
1 quater, del d.P.R. n. 1152, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della U.,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto
per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 novembre 2021, n. 34425
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