Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 novembre 2021, n. 34423

Rapporto di lavoro, Spese non documentabili di importo
variabile, Mancato pagamento di contributi e premi

Fatti di causa

Con sentenza depositata il 24.11.2014, la Corte
d’appello di Torino ha confermato – per quanto qui rileva – la pronuncia di
primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto da S.G.S. s.r.l. nei
confronti del verbale di accertamento con cui le era stato contestato il
mancato pagamento di contributi e premi su somme corrisposte ai propri
dipendenti a titolo di rimborso spese.

La Corte, in particolare, ha ritenuto, conformemente
all’accertamento effettuato in prime cure, che la corresponsione in busta paga
dell’importo fisso di L. 30.000, a fronte della dichiarazione dei dipendenti
dell’azienda di aver sostenuto spese non documentabili di importo variabile
(ancorché mai inferiore alla somma giornaliera di L. 30.000), escludesse la
natura restitutoria dell’erogazione e avvalorasse piuttosto la sua natura
retributiva, con conseguente assoggettamento all’obbligo di versare su di essa
i premi e contributi dovuti ex art. 12, I. n. 153/1969.

Avverso tali statuizioni S.G.S. s.r.l. ha proposto
ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura. L’INPS e l’INAIL hanno
resistito con distinti controricorsi. Il Pubblico ministero ha depositato
conclusioni scritte.

 

Ragioni della decisione

 

Con l’unico motivo di censura, la ricorrente
denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 51, comma 5, T.U. n.
917/1986, 12, I. n. 153/1969, e 2729 c.c., per non avere la Corte di merito
considerato che le somme mensilmente corrisposte ai lavoratori in trasferta,
ancorché non costituenti rimborso a piè di lista, ben potevano rientrare
nell’alveo della previsione dell’art. 51, comma 5, cit., secondo cui le
indennità percepite per trasferte e missioni fuori dal territorio comunale
concorrerebbero a formare reddito per la parte eccedente la somma giornaliera
di L.90.000, al netto delle spese di viaggio e trasporto.

Il motivo è inammissibile.

Come risulta dallo stesso ricorso per cassazione
(cfr. spec. pag. 17), nel corso del giudizio di primo grado, così come in
quello in appello, l’odierna ricorrente ha sostenuto che le somme in questione
venissero corrisposte ai propri dipendenti a titolo di rimborso a piè di lista,
ancorché – come esattamente rilevato dalla Corte territoriale – avesse all’uopo
dedotto capitoli di prova testimoniale che, incentrati com’erano sulla sola
corresponsione forfetaria della somma di L.30.000, avevano finito con
l’avallare la generale presunzione di cui all’art. 12, I. n. 153/1969 (cfr.
pag. 14 della sentenza impugnata). E dal momento che il combinato disposto
dell’art. 51, comma 5, T.U. n. 917/1986, e dell’art. 12, I. n. 153/1969,
disciplina diversamente il rimborso delle spese di trasferta a seconda che sia
analitico, ossia ancorato agli esborsi per vitto, alloggio e viaggio
effettivamente sostenuti e adeguatamente documentati dal dipendente, ovvero
forfetario, qualora operato attraverso il riconoscimento di una provvista di
denaro per sostenere le spese di vitto e alloggio, derivandone nel primo caso
la non assoggettabilità della corresponsione alla contribuzione e ai premi,
siccome rimborso spese, e nel secondo l’assoggettabilità di quella parte che,
oltrepassando il limite massimo previsto dall’art. 51 cit., concorre alla
formazione del reddito di lavoro, deve senz’altro rilevarsi la novità e
inammissibilità della doglianza, non essendo consentita, in questa sede di
legittimità, la proposizione di nuove questioni di diritto che presuppongano o
comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto su circostanze
mai dedotte in precedenza e implicanti un diverso tema di indagine e di
decisione (così, tra le più recenti, Cass. n. 25014 del 2016).

Né a contrarie conclusioni induce il fatto che
questa stessa Corte, nell’affermare la natura mista dell’indennità di missione
corrisposta ai componenti del Consiglio di presidenza della Corte dei conti ex
art. 40, ultimo comma, I. n. 195/1958 (per come sostituito dall’art. 7, I. n.
1/1981), abbia affermato che la determinazione della natura risarcitoria o
retributiva dell’indennità di trasferta postula una valutazione giuridica e non
un mero apprezzamento di mero fatto sottratto al giudizio di legittimità (così
Cass. n. 22440 del 2014, erroneamente indicata con il n. 22640 a pag. 16 del
ricorso per cassazione), giacché in quel caso si controverteva appunto della
natura risarcitoria o retributiva dell’indennità di missione, che è questione
di applicazione dell’art. 52 o dell’art. 51, T.U. n. 917/1986, che «prescinde
dall’esame della specifica situazione del contribuente» (così Cass. n. 22440
del 2014, cit.), mentre nella specie è proprio il fatto della scelta del
contribuente tra i diversi regimi apprestati dall’art. 51, comma 5, T.U. n.
917/1986, che si pretenderebbe di introdurre in questa sede di legittimità in
modo affatto diverso da come prospettato nei precedenti gradi di merito.

Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile,
provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che
seguono la soccombenza.

Tenuto conto della declaratoria d’inammissibilità
del ricorso,  sussistono anche i
presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove
dovuto, previsto per il ricorso.

 

P.Q.M.

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte
ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si
liquidano in C 7.400,00, di cui C 7.200,00 per compensi, oltre spese generali
in misura pari al 15% e accessori di legge, per ciascuna delle parti
controricorrenti.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, d.P.R. n.
115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del
comma 1 – bis dello stesso art. 13.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 novembre 2021, n. 34423
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