Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 novembre 2021, n. 35876

Lavoro, Produttori di assicurazione, Svolgimento di attività
per conto delle imprese assicurative, Iscrizione alla Gestione separata degli
esercenti attività commerciale

 

Rilevato che

 

la Corte d’Appello di Torino, a conferma della
sentenza del Tribunale della stessa città, ha dichiarato insussistente in capo
a T.G. e C.C. l’obbligo di iscriversi e versare i contributi, presso la
Gestione separata degli esercenti attività commerciali tenuta dall’INPS, in
relazione all’attività svolta di produttori diretti o liberi di assicurazioni
per conto di una società assicurativa;

avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per
cassazione l’INPS, sulla base di un unico motivo, cui hanno resistito T.G. e
C.C. con tempestivo controricorso, illustrato da successiva memoria.

 

Considerato che

 

con l’unico motivo, formulato ai sensi dell’art.
360, co. 1, n. 3 cod. proc. civ., l’INPS denuncia violazione e falsa
applicazione del contratto collettivo corporativo 25.5.1939 per la disciplina
dei rapporti tra le agenzie, le sub-agenzie e i produttori di assicurazioni e
dell’art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 (conv. con I. n. 326/2003), in
relazione agli artt. 1, I. n. 613/1966, 29, I. n. 160/1975, e 1, comma 202, I.
n. 662/1996, per avere la Corte di merito ritenuto che l’obbligo di iscrizione
presso la Gestione commercianti sussisterebbe soltanto per i produttori il cui
rapporto si sia instaurato con un’agenzia di assicurazioni e non anche per
coloro che svolgono l’attività in virtù di un rapporto costituito direttamente
con la compagnia di assicurazioni;

il motivo è manifestamente infondato, dovendosi dare
continuità al principio secondo cui l’obbligo di iscrizione di cui all’art. 44,
comma 2, d.l. n. 269/2003, cit., non include la posizione dei produttori di
assicurazione che svolgono la loro attività direttamente per conto delle
imprese assicurative, ma solo quella dei produttori collegati ad agenti o
subagenti, in quanto il richiamo della norma al contratto collettivo
corporativo intercorrente tra produttori ed agenzie e sub-agenzie e la qualità
dei soggetti collettivi contraenti è, per la precisione del rinvio, un elemento
significativo utilizzato dal legislatore per strutturare la disposizione, che
porta ad escludere la correttezza di interpretazioni analogiche (Cass. n. 1768
e n. 2279 del 2018);

il superiore principio è stato ribadito anche a
fronte delle perplessità sollevate dalla Sezione Sesta con ordinanza
interlocutoria n. 13049 del 2018, essendosi precisato che, ai fini
dell’inquadramento previdenziale dei produttori assicurativi diretti, rilevano
le concrete modalità di esercizio dell’attività di ricerca del cliente
assicurativo, con la conseguenza che l’iscrizione va effettuata presso la
Gestione commercianti ordinaria ove tale attività sia svolta dal produttore in
forma di impresa, e presso la Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, I.
n. 335/1995, ove l’attività in questione sia esercitata mediante apporto
personale, coordinato e continuativo, privo di carattere imprenditoriale, o in
forma autonoma occasionale da cui derivi un reddito annuo superiore ad euro
5.000,00 (Cass. n. 30554 e n. 30693 del 2018);

il ricorso, pertanto, va rigettato;

le spese del giudizio di legittimità vanno
compensate in ragione del contrasto di giurisprudenza esistente al tempo di
proposizione del ricorso;

in considerazione del rigetto del ricorso,
sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello, ove dovuto, per il ricorso.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Spese compensate.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 22 novembre 2021, n. 35876
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