Le mance erogate al lavoratore direttamente dai clienti rientrano nella nozione onnicomprensiva di reddito di lavoro dipendente e, in quanto tali, sono interamente soggette a tassazione, salvo specifiche deroghe previste dalla legge.

Nota a Cass. (ord.) 30 settembre 2021, n. 26512

Sonia Gioia

In tema di imposte sui redditi di lavoro, le erogazioni liberali percepite dal lavoratore dipendente in relazione alla propria attività di impiego, tra cui le cosiddette mance, rientrano nell’ambito della nozione onnicomprensiva di reddito di lavoro dipendente fissata dall’art. 51, co. 1, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (c.d. Testo Unico delle Imposte sui Redditi) e sono, pertanto, soggette a tassazione, salvo diversa disposizione di legge.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (ord. 30 settembre 2021, n. 26512), in riforma della pronuncia di merito (Commissione tributaria regionale della Sardegna, sez. distaccata di Sassari) che aveva ritenuto non tassabili le somme percepite a titolo di mance da un lavoratore con  mansioni di capo ricevimento, sul presupposto che le stesse non fossero comprese nella previsione di reddito di lavoro dipendente, in ragione della loro natura aleatoria ed in quanto erogate direttamente dai clienti senza alcuna relazione con il datore di lavoro.

Al riguardo, la Cassazione ha precisato che, mentre la retribuzione è strettamente connessa con la prestazione lavorativa, in virtù del vincolo sinallagmatico che qualifica il rapporto di lavoro subordinato, il reddito di lavoro dipendente prescinde da tale sinallagma ed “è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” (art. 51, co. 1, TUIR).

La nozione di reddito di lavoro dipendente è, perciò, “diversa e più ampia di quella di retribuzione” e comprende tutti gli introiti, in denaro o in natura, che “si legano casualmente con il rapporto di lavoro (e cioè derivano da esso), nel senso che l’esistenza del rapporto di lavoro costituisce il necessario presupposto per la loro percezione da parte del lavoratore subordinato”.

Pertanto, le somme erogate al lavoratore direttamente dai clienti, a titolo di mancia, sono interamente soggette a tassazione come reddito di lavoro dipendente, salvo specifiche deroghe previste dalla legge che – come le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (c.d. croupiers), per le quali è prevista una deduzione forfettaria del 25%, ex art. 51, co. 2, lett. i), TUIR – non sono suscettibili di applicazione analogica o estensiva, atteso che le norme che introducono agevolazioni in materia tributaria sono di stretta interpretazione (Cass. n. 23686/2020; Cass. n. 24894/2016; Cass. S.U. n. 9560/2014).

Nel caso di specie, la Corte ha cassato la pronuncia di merito, con rinvio ad altro giudice in diversa composizione, per aver fatto errata applicazione dei principi soprarichiamati, dal momento che l’onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente giustifica la totale imponibilità di tutto ciò che il prestatore riceve, anche non direttamente dal datore di lavoro, ma sulla cui percezione il dipendente può fare, per sua comune esperienza, ragionevole, se non certo, affidamento.

Tassabilità delle mance
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