Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 novembre 2021, n. 35057

Rapporto di lavoro, Autista, Pagamento di differenze
retributive maturate a titolo di lavoro ordinario e straordinario, Prova

Rilevato

 

– che, con sentenza del 25 gennaio 2018, la Corte
d’Appello di Salerno confermava la decisione resa dal Tribunale di Salerno e
rigettava la domanda proposta da G.C. nei confronti di E. di F. e figlio
s.n.c., alle cui dipendenze il primo operava quale autista presso i diversi
cantieri dell’Emilia Romagna, avente ad oggetto il pagamento di differenze
retributive maturate a titolo di lavoro ordinario e straordinario, di indennità
di trasferta di trasporto, di mensa e di TFR;

– che la decisione della Corte territoriale discende
dall’aver questa ritenuto rimasta sfornita di prova ogni deduzione dell’istante
(in particolare a motivo della corrispondenza dell’orario riconosciuto a quanto
comunicato dallo stesso ricorrente al responsabile della contabilità della
Società), dovendosi pertanto escludere sia lo svolgimento regolare di due ore
di lavoro straordinario sia del lavoro durante la giornata del sabato, avendo
la Società provveduto al servizio di mensa, essendo la stessa esonerata dal
pagamento dell’indennità di trasferta e di trasporto avendo la Società medesima
provveduto, da un lato, al rimborso delle spese di alloggio, dall’altro, a
mettere a disposizione anche del C. i mezzi di trasporto necessari per
raggiungere il posto di lavoro, non dovuta pertanto alcuna integrazione del
TFR;

– che per la cassazione di tale decisione ricorre
G.C., affidando l’impugnazione a sette motivi, in relazione alla quale la
Società, pur intimata, non ha svolto alcuna attività difensiva;

– che nelle more il pubblico ministero ha depositato
la propria requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso;

 

Considerato

 

– che, con il primo motivo, il ricorrente deduce la
nullità della sentenza per essere stata questa emessa da un collegio diverso da
quello innanzi al quale la causa era stata discussa, in cui era incluso il
giudice pronunciatosi sulla causa in primo grado;

– che, con i successivi sei motivi il ricorrente
contesta il merito della decisione imputando alla Corte territoriale, in una
con l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, la violazione e falsa
applicazione della disciplina di legge e di contratto collettivo, nazionale
(per il settore Edilizia Artigianato 1.10.2004) ed integrativo territoriale,
relativa alla fattispecie de qua in ordine ai diversi istituti di cui era stata
richiesta l’applicazione, dal lavoro ordinario, straordinario ed eseguito nella
giornata del sabato (secondo e terzo motivo) all’indennità di mensa(quarto
motivo), all’indennità di trasferta (quinto motivo) all’indennità di trasporto
(sesto motivo) al ROL ed alla Cassa Edile in relazione ai quali si deduce
altresì l’omessa pronunzia (settimo motivo);

– che il primo motivo merita accoglimento emergendo
dall’intestazione dell’impugnata sentenza, recante l’indicazione dei componenti
il Collegio decidente, tanto il nominativo del giudice che dagli atti risulta
aver deciso la controversia in primo grado, evidentemente incompatibile, quanto
la modifica del collegio decidente, evenienze che comportano la nullità della
sentenza, dovendosi ribadire per quel che riguarda, in particolare il secondo degli
indicati vizi, l’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 2431/1995
e Cass. 3889/1999), per cui “nel rito del lavoro deve attribuirsi la fede
privilegiata dell’atto pubblico sia al verbale di udienza che al dispositivo
della sentenza letto in udienza, compresa la relativa intestazione, il quale
prevale sull’eventuale difforme contenuto della sentenza successivamente
depositata, derivandone che, in caso di contrasto tra il verbale della
discussione ed il dispositivo letto In udienza della sentenza di appello circa
la composizione del collegio giudicante, tutta la sentenza deve ritenersi
affetta da nullità insanabile per la non coincidenza tra il collegio della fase
di discussione della causa e quello deliberante, né tale contrasto e la conseguente
nullità possono essere eliminati mediante il procedimento di correzione degli
errori materiali

– che il primo motivo di ricorso va, dunque,
accolto, restando assorbiti tutti gli altri motivi e la sentenza impugnata
cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli che provvederà in conformità
disponendo, altresì, per l’attribuzione delle spese;

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa
la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di
Napoli.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 novembre 2021, n. 35057
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