Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 novembre 2021, n. 37588

Rapporto di lavoro, Artico diffamatori pubblicati nel
giornale, Risarimento danni, Spese di giustizia dei vari processi

Svolgimento del processo

 

La controversia, promossa dinanzi al Tribunale di
Perugia, con ricorso depositato il 12.7.11, contro la I.E.L. s.r.l. (già EQ
s.r.l.), concerne l’accertamento del diritto di S.B., già capo redattore e poi
direttore responsabile del quotidiano “I.C.” delle edizioni Umbria,
Siena, Arezzo e Viterbo, a essere manlevato dalla società editrice e
proprietaria della testata – così come previsto dal contratto individuale di
lavoro del 27 aprile 1995 (“sono a carico della EQ tutte le spese di giustizia
riguardanti tutte le varie edizioni del Corriere”) – di quanto egli aveva già
pagato, e di quanto fosse in seguito tenuto a pagare, in esecuzione delle
sentenze emesse dal Tribunale di Perugia in alcune controversie, promosse da
soggetti danneggiati da articoli in tesi diffamatori pubblicati nel giornale, a
titolo di risarcimento dei danni, accessori, spese legali e processuali,
comprese le spese per la sua difesa, con la conseguente condanna della società
convenuta al rimborso in suo favore di quanto già corrisposto.

La I.E.L. s.r.l. in liquidazione si costituì in
giudizio, contestando la domanda. In particolare, eccepì che il B. aveva
sottoscritto il 26 maggio 2006 un verbale di conciliazione sindacale, con cui
aveva liberato la società da qualsiasi obbligazione o vincolo solidale rispetto
alle rivendicazioni economiche che egli si proponeva di avanzare nei confronti
della E.Q. s.r.l. (affittuaria dell’azienda) nel periodo compreso tra il 17
luglio 2003 ed il 27 aprile 2006, ricevendo, come corrispettivo della rinuncia,
la somma di €. 2.000,00 lordi.

Con sentenza n.396/2014, il Tribunale, accolta
l’eccezione sollevata dalla I.E.L. in liquidazione, respinse il ricorso e
condannò il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalla società per
il giudizio.

Con atto depositato il 31 marzo 2015, S.B. interpose
appello, concludendo per l’accoglimento delle domande spiegate nel ricorso
introduttivo.

Con atto depositato il 1.4.16 la C. A.B. s.p.a.
intervenne volontariamente nel giudizio rilevando che la I.E.L. s.r.l. in
liquidazione era stata cancellata dal Registro delle Imprese con effetto
dall’11.9.14, con conseguente inammissibilità dell’appello proposto nei
confronti di tale società.

In ogni caso rappresentò che i soci della I.E.L.
s.r.l. erano la F.H. (detentrice del 10% delle quote) e la EDI.B s.p.a. in liquidazione
(che partecipava con il restante 90%). Quest’ultima a sua volta era stata
cancellata dal Registro delle imprese, e i suoi soci erano la stessa società
interveniente, con il 72,21% delle azioni, la B.M.P.S. s.p.a., con il 18,05%,
la B.P.S. S.p.A., con il 5% e la Coop Centro Italia Società cooperativa a r.l.
con il 4,74%. Peraltro, il bilancio finale di liquidazione della EDI.B non
aveva distribuito alcuna somma, cosicché i soci non potevano rispondere di
alcuna obbligazione, secondo la previsione dell’art. 2495.

Nel merito, la C. A.B. chiedeva il rigetto del
gravame. All’udienza del 13 aprile 2016, la Corte d’appello, preso atto delle
vicende societarie descritte nella memoria dell’interveniente, ordinò
all’appellante di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soci
della S.r.l. Iniziative Editoriali Locali, entro il termine del 31 luglio 2016.

Con atto depositato il 4.11.16, la B.M.P.S. si
costituì in giudizio, facendo proprie le difese svolte dalla C., e concluse per
la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva e, in ogni caso,
per il rigetto del gravame.

La B.P.S. si costituì a sua volta, rilevando la
inammissibilità dell’appello, proposto contro un soggetto non più esistente;
eccepì, inoltre, il difetto d’interesse dell’appellante a una pronuncia nei
suoi confronti, non avendo essa tratto alcun utile dalla liquidazione della EDB
s.p.a., concludendo per la declaratoria d’inammissibilità e, in ogni caso, per
il rigetto del gravame.

La F.H. S.r.l. e la Coop. Centro Italia S.c.r.l.
rimasero contumaci.

Con sentenza depositata il 15.6.17, la Corte
d’appello di Perugia in riforma della sentenza impugnata, dichiarava che la
F.H. s.r.l, la C. A.B. s.p.a., la B.M.P.S. s.p.a., la B.P.S. s.p.a. e la coop
centro Italia s.c.r.l. erano tenute, in solido tra loro (ma nei rapporti
interni rispettivamente in ragione delle quote di possesso) a manievare
l’appellante B. di quanto egli avrà pagato – all’esito del passaggio in
giudicato delle sentenze emesse dal Tribunale civile di Perugia nelle
controversie n. 5728/2003 R.G., n.309055/2005 R.G., n. 028/02 R.G., n.
3303/2002 RG – per sorte, accessori, spese legali e processuali, ivi comprese
le spese per la sua difesa, oltre agli interessi legali dal giorno di ciascun
pagamento al saldo, oltre alla rifusione delle spese legali del doppio grado
sostenute dal B.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso
la C. A.B. s.p.a., affidato a sette motivi; resistono il B. con controricorso,
nonché il MPS ed il B.P.S., che spiegano altresì ricorso incidentale adesivo al
ricorso principale; quello del MPS attraverso due motivi in tesi autonomi.

La s.p.a. C. ha presentato memoria.

Il B. ha presentato memoria per la costituzione di
nuovo difensore. La Procura Generale ha presentato conclusioni scritte con cui
chiede il rigetto del ricorso principale.

 

Motivi della decisione

 

1. – Con il primo motivo la ricorrente principale
denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 110, 299-305 c.p.c.,
degli artt. 2909 e 2495 c.c., in relazione all’eccepita inammissibilità del
ricorso in appello in quanto notificato a società già cancellata dal Registro
delle Imprese e non tempestivamente notificato ai soci della stessa.

Il motivo (così come i corrispondenti, contenuti nei
ricorsi adesivi) è infondato.

Ed invero, secondo il consolidato orientamento di
questa Corte (Cass. sez.un. n. 15295/14, Cass. 26495/14, Cass. n. H072/18,
Cass. 9168 del 2017, 23563 del 2017, 92 del 2016, 770 del 2016, 15177 del 2016,
30341 del 2018, 21287 del 2015, 24993 del 2014, 26495 del 2018, etc.) la
perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso
non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la
regola dell’uItrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della
sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far
decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o
del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo
procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli
ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione – ad
eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale –
in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va
considerata, nell’ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è
ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi
dell’art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza
“aliunde” di uno degli eventi previsti dall’art. 299 cod. proc. civ. da
parte del notificante.

2. – Con secondo motivo la ricorrente denuncia la
violazione degli artt. 1362-1371 c.c., 1321-1325, 1965 e segg. c..c., 115 e 116
c.p.c., 2113 c.c. in relazione al verbale di conciliazione in sede sindacale
sottoscritto il 26.5.06 ed al contenuto del contratto individuale di lavoro del
27.4.95.

3. – Con terzo motivo la ricorrente denuncia
l’omesso esame delle fonti negoziali (contratto individuale di lavoro e verbale
di conciliazione detti), nonché del comportamento complessivo tenuto dalle
parti.

4. – Con quarto motivo la ricorrente denuncia la
violazione degli artt. 1362-1371 e 2112 c.c., in relazione al contenuto del
contratto individuale di lavoro (EQ s.r.l.- B.) del 27.4.95.

4.1- I motivi da 2 a 4 possono essere esaminati
congiuntamente per ragioni di connessione, riguardando l’interpretazione del
contratto individuale di lavoro del 27 aprile 1995 e del verbale di
conciliazione sindacale del 26 maggio 2006.

Essi sono infondati avendo la Corte di merito
ampiamente e correttamente esaminato tali accordi alla luce dei principi di
ermeneutica contrattuali, diffusamente motivando ed argomentando anche dal
fondamentale canone del comportamento complessivo delle parti, evidenziando che
dalla documentazione prodotta emergeva che la E.Q. aveva sempre continuato
(anche dopo l’accordo del 26.5.06) ad accollarsi le spese di giustizia nei vari
processi instaurati contro il B. dai terzi ritenutisi danneggiati dalla
pubblicazione di articoli giornalistici apparsi dal “Corriere”.

La Corte di merito ha inoltre logicamente e
congruamente sottolineato che la clausola dell’accordo 26.5.06 (il rapporto
sarà regolato sotto il profilo normativo ed economico dall’attuale
inquadramento e trattamento evidenziato nella busta paga del 27.4.06 con
rinuncia del B. ad ogni diversa pretesa), non poteva che riferirsi al
trattamento economico e normativo risultante dalla detta busta paga e non certo
alla garanzia per le spese di giudizio inerenti le cause per diffamazione.

Deve peraltro confermarsi, in argomento, la costante
giurisprudenza di legittimità sull’ambito della ricorribilità in cassazione
delle interpretazioni contrattuali, rese dal giudice di merito sulla base di
congrua e corretta ricostruzione del significato delle clausole negoziali,
rispetto alle quali si rivelano inammissibili le censure che si concretizzano
semplicemente in una diversa lettura delle clausole stesse.

Al riguardo va rimarcato che l’interpretazione è
un’operazione guidata da regole di natura precettiva, finalizzate alla
ricostruzione di un regolamento teleologicamente caratterizzato dalla
determinazione di un significato giuridicamente rilevante dell’accordo.
Muovendo in tale prospettiva, il pacifico orientamento di questa Corte afferma
l’impossibilità che il ricorrente alleghi la violazione da parte del giudice f
del merito dei criteri di ermeneutica contrattuale, allorché si limiti a
contrapporre la propria interpretazione del contratto agli esiti cui si
perviene nella sentenza impugnata (Cass. 26 dicembre 2006 n.26683).

Per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella
data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione
possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili
interpretazioni, per cui, quando di una clausola contrattuale sono possibili
due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito, alla parte che aveva
proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice, dolersi in sede di
legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. 20 novembre
2009 n.24539; 2 maggio 2006 n. 10131; Cass. n. 11254 del 2018).

5. – Col quinto motivo la ricorrente principale
lamenta la violazione degli artt. 2495 e 2697 c.c. nonché 116 c.p.c. in
relazione alla misura dell’attivo della E. s.p.a. al momento della liquidazione
ed alla sua non riscossione da parte dei soci.

6. – Col sesto motivo denuncia l’omesso esame delle
fonti di prova raccolte in ordine all’attivo patrimoniale della E. ed alla sua
riscossione da parte dei soci.

7. – Con settimo motivo denuncia (al pari del MPS
col primo motivo del suo ricorso incidentale) la violazione degli artt. 115,
342, 345, 434 e 437 c.p.c., oltre all’art. Ili Cost. in relazione all’avvenuta
ammissione di un documento tardivo (bilancio della liquidazione della IEL
s.r.l.) depositato da controparte solo in udienza.

Anche le censure di cui ai detti motivi, esaminabili
congiuntamente in quanto strettamente connessi, si rivelano infondate.

Risulta infatti che il bilancio di liquidazione fu
depositato solo in appello, perché, come emerge anche dai fatti che sono alla
base della confutazione del primo motivo di ricorso, solo in detta sede il
lavoratore apprese dell’estinzione della società odierna ricorrente e, quindi,
è da considerarsi tempestiva la produzione, in quanto avvenuta alla prima
udienza successiva alla dichiarazione di detto evento.

La necessità di dimostrare l’esistenza degli utili,
quindi, è sorta solo in seguito alle contrarie deduzioni delle società e,
pertanto, il documento (bilancio di liquidazione) era ammissibile. Se si
ritenesse il contrario, i soci della società estinta finirebbero col trarre
vantaggio da un comportamento processuale, consistito nella mancata
dichiarazione dell’estinzione della società, che, seppure lecito, non si rivela
conforme ai principi di lealtà e correttezza, cui sempre devono essere ispirati
i rapporti tra le parti di un giudizio.

Sulla base dei dati emergenti dai bilanci, la Corte
territoriale ha correttamente e congruamente determinato (ed accertato) quale
fosse l’utile complessivo di cui erano diventati titolari i soci F.H. ed E., su
cui infondatamente insiste MPS col suo secondo motivo di ricorso incidentale,
ed ha poi calcolato le percentuali di partecipazione della F. e dei soci di
detta società dopo la sua liquidazione, desumendone che l’ammontare complessivo
si rivelava ampiamente sufficiente rispetto alle pretese avanzate in questa
controversia dal B., nei confronti della società stessa e dei suoi aventi
causa.

Trattasi di accertamenti di fatto non sindacabili in
questa sede.

Il ricorso principale va dunque rigettato, mentre i
ricorsi incidentali delle società costituite restano assorbiti, riguardando le
medesime questioni sin qui esaminate (a prescindere dalla loro qualificazione
come autonomi o adesivi).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si
liquidano come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso principale e dichiara assorbiti i
ricorsi incidentali. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese
del presente giudizio di legittimità, che liquida in €.200,00 per esborsi,
€.5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del
15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.
115/02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della
sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della
ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13, se dovuto.

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