Il limite di età di 65 anni per la conduzione di aeromobili si applica anche ai piloti e co-piloti di aerei impiegati nel servizio antincendio boschivo.

Nota a Cass. 19 agosto 2021, n. 23148

Sonia Gioia

In materia di trasporto aereo non commerciale e, in particolare, per il servizio di aerei antincendio, i limiti di età per le attività professionali consentite dalle licenze e dagli attestati di volo è regolato dall’art. 9, D.P.R. 18 novembre 1988, n. 566 (“Approvazione del regolamento in materia di licenze, attestati ed abilitazioni aeronautiche”), che fissa a 65 anni l’età a partire dalla quale gli addetti al pilotaggio di aeromobili non possono più svolgere la propria attività lavorativa.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione (19 agosto 2021, n. 23148, difforme da App. Roma n. 4407/2018) in relazione ad una fattispecie concernente un lavoratore, addetto agli aerei antincendio con qualifica di primo ufficiale (co-pilota), licenziato dalla società datrice per raggiunti limiti di età.

Nello specifico, la Corte distrettuale, nell’accogliere le doglianze del prestatore, aveva dichiarato l’illegittimità del recesso sul presupposto che la disciplina nazionale, di cui all’art. 9, D.P.R. n. 566 cit., “era ormai stata modificata dalla normativa Europea”, che prevede limiti di età solo per il trasporto aereo commerciale e non per le attività di volo diverse dal trasporto di passeggeri, merci e posta.

Al riguardo, la Cassazione ha precisato che i titolari di una licenza di pilota non possono operare come conducenti di un velivolo attivo nel trasporto aereo commerciale, ossia nel trasporto di passeggeri, merci e posta dietro corrispettivo o noleggio, dopo aver compiuto il 65° anno di età (punto FCL.065, lett. b, Allegato I, Regolamento UE n. 1178/2011).

Tale  limite anagrafico, previsto dalla normativa europea per il settore del trasporto aereo commerciale,  non si estende ad altre tipologie di voli (CGUE 7 novembre 2019, C-396/18, annotata in q. sito da S. GIOIA; CGUE 5 luglio 2017, C-190/16), con la conseguenza che  la tematica della scadenza dei titoli abilitativi del personale dei voli antincendio – la cui attività non costituisce trasporto aereo commerciale – continua ad essere regolata dall’art. 9, D.P.R. n. 566 cit., che prevede che “le attività professionali consentite dalle licenze e dagli attestati di volo possono essere svolte fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età”.

Al raggiungimento dell’età cui corrisponde la scadenza di validità della licenza di volo, il pilota che abbia maturato i requisiti pensionistici e non abbia esercitato alcuna opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro transita nel regime di libera recedibilità, mentre, ove ciò non accada, l’aviatore può essere assegnato a mansioni compatibili con la ridotta idoneità al volo, nel rispetto dell’art. 2103 c.c.

Qualora, invece, il conducente di aeromobili non abbia ancora maturato i requisiti pensionistici, il suo rapporto di impiego prosegue in regime di stabilità e il datore di lavoro è tenuto a rinvenire, nell’organizzazione aziendale, mansioni compatibili con la ridotta abilitazione del pilota.

Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto non condivisibile la conclusione cui era giunta la Corte di merito in ordine ad una abrogazione implicita dei limiti di età previsti dall’art. 9, D.P.R. n. 566 cit. per essere lo stesso stato superato dai Regolamenti dell’Unione Europea, precisando che per i piloti e i co-piloti di velivoli adibiti al servizio antincendio boschivo “è ancora vigente” la normativa nazionale richiamata.

Ciò, perché la materia del settore del trasporto aereo non commerciale non è disciplinata dal diritto dell’Unione e, pertanto, non vi è un’antinomia legislativa tra normativa interna ed europea che possa comportare un’abrogazione implicita o la disapplicazione della prima.

Piloti di Canadair ed età pensionabile
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