Legislazione – LEGGE 26 novembre 2021, n. 206

Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per
la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle
controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia
di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione
forzata

Art. 1

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del processo civile,
mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali
speciali, in funzione di obiettivi di semplificazione, speditezza e
razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del
contraddittorio, attenendosi ai principi e criteri direttivi previsti dalla
presente legge.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al
comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per l’innovazione
tecnologica e la transizione digitale. I medesimi schemi sono trasmessi alle
Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta
giorni dalla data della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti
possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine
scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per
l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo è prorogato di
sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni
e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di
informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti
per materia e per i profili finanziari sono espressi entro venti giorni dalla
data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere
comunque emanati.

3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2,
entro due anni dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti
legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel
rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, può
adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi
medesimi.

4. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il
decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alle discipline della
procedura di mediazione e della negoziazione assistita sono adottati nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordinare e semplificare la disciplina degli
incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle
controversie prevedendo: l’incremento della misura dell’esenzione dall’imposta
di registro di cui all’articolo
17, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28; la
semplificazione della procedura prevista per la determinazione del credito
d’imposta di cui all’articolo 20
del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e il riconoscimento di un credito
d’imposta commisurato al compenso dell’avvocato che assiste la parte nella
procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali;
l’ulteriore riconoscimento di un credito d’imposta commisurato al contributo
unificato versato dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della
conclusione dell’accordo di mediazione; l’estensione del patrocinio a spese
dello Stato alle procedure di mediazione e di negoziazione assistita; la
previsione di un credito d’imposta in favore degli organismi di mediazione
commisurato all’indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle
condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la riforma delle
spese di avvio della procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli
organismi di mediazione; un monitoraggio del rispetto del limite di spesa
destinato alle misure previste che, al verificarsi di eventuali scostamenti
rispetto al predetto limite di spesa, preveda il corrispondente aumento del
contributo unificato;

b) eccezion fatta per l’arbitrato, armonizzare,
all’esito del monitoraggio che dovrà essere effettuato sull’area di
applicazione della mediazione obbligatoria, la normativa in materia di
procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie previste dalla legge
e, allo scopo, raccogliere tutte le discipline in un testo unico degli strumenti
complementari alla giurisdizione (TUSC), anche con opportuna valorizzazione
delle singole competenze in ragione delle materie nelle quali dette procedure
possono intervenire;

c) estendere il ricorso obbligatorio alla
mediazione, in via preventiva, in materia di contratti di associazione in
partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di
somministrazione, di società di persone e di subfornitura, fermo restando il
ricorso alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto
da leggi speciali e fermo restando che, quando l’esperimento del procedimento
di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, le parti
devono essere necessariamente assistite da un difensore e la condizione si
considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza
l’accordo e che, in ogni caso, lo svolgimento della mediazione non preclude la
concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della
domanda giudiziale. In conseguenza di questa estensione rivedere la
formulazione del comma 1-bis dell’articolo
5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Prevedere, altresì, che
decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo che
estende la mediazione come condizione di procedibilità si proceda a una
verifica, alla luce delle risultanze statistiche, dell’opportunità della
permanenza della procedura di mediazione come condizione di procedibilità;

d) individuare, in caso di mediazione obbligatoria
nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che deve
presentare la domanda di mediazione, nonché definire il regime del decreto
ingiuntivo laddove la parte obbligata non abbia soddisfatto la condizione di procedibilità;

e) riordinare le disposizioni concernenti lo
svolgimento della procedura di mediazione nel senso di favorire la
partecipazione personale delle parti, nonché l’effettivo confronto sulle
questioni controverse, regolando le conseguenze della mancata partecipazione;

f) prevedere la possibilità per le parti del
procedimento di mediazione di delegare, in presenza di giustificati motivi, un
proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per
la soluzione della controversia e prevedere che le persone giuridiche e gli
enti partecipano al procedimento di mediazione avvalendosi di rappresentanti o
delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la soluzione
della controversia;

g) prevedere per i rappresentanti delle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che la conciliazione nel
procedimento di mediazione ovvero in sede giudiziale non dà luogo a
responsabilità contabile, salvo il caso in cui sussista dolo o colpa grave,
consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione
della legge o dal travisamento dei fatti;

h) prevedere che l’amministratore del condominio è
legittimato ad attivare un procedimento di mediazione, ad aderirvi e a
parteciparvi, e prevedere che l’accordo di conciliazione riportato nel verbale
o la proposta del mediatore sono sottoposti all’approvazione dell’assemblea
condominiale che delibera con le maggioranze previste dall’articolo 1136 del
codice civile e che, in caso di mancata approvazione, la conciliazione si
intende non conclusa o la proposta del mediatore non approvata;

i) prevedere, quando il mediatore procede ai sensi
dell’articolo 8, comma 4, del
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la possibilità per le parti di
stabilire, al momento della nomina dell’esperto, che la sua relazione possa
essere prodotta in giudizio e liberamente valutata dal giudice;

l) procedere alla revisione della disciplina sulla
formazione e sull’aggiornamento dei mediatori, aumentando la durata della
stessa, e dei criteri di idoneità per l’accreditamento dei formatori teorici e
pratici, prevedendo che coloro che non abbiano conseguito una laurea nelle
discipline giuridiche possano essere abilitati a svolgere l’attività di
mediatore dopo aver conseguito un’adeguata formazione tramite specifici
percorsi di approfondimento giuridico, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica;

m) potenziare i requisiti di qualità e trasparenza
del procedimento di mediazione, anche riformando i criteri indicatori dei
requisiti di serietà ed efficienza degli enti pubblici o privati per
l’abilitazione a costituire gli organismi di mediazione di cui all’articolo 16 del decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e le modalità della loro documentazione per
l’iscrizione nel registro previsto dalla medesima norma;

n) riformare e razionalizzare i criteri di
valutazione dell’idoneità del responsabile dell’organismo di mediazione, nonché
degli obblighi del responsabile dell’organismo di mediazione e del responsabile
scientifico dell’ente di formazione;

o) valorizzare e incentivare la mediazione demandata
dal giudice, di cui all’articolo 5,
comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in un regime di
collaborazione necessaria fra gli uffici giudiziari, le università, nel rispetto
della loro autonomia, l’avvocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le
associazioni professionali e di categoria sul territorio, che consegua
stabilmente la formazione degli operatori, il monitoraggio delle esperienze e
la tracciabilità dei provvedimenti giudiziali che demandano le parti alla
mediazione. Agli stessi fini prevedere l’istituzione di percorsi di formazione
in mediazione per i magistrati e la valorizzazione di detta formazione e dei
contenziosi definiti a seguito di mediazione o comunque mediante accordi
conciliativi, al fine della valutazione della carriera dei magistrati stessi;

p) prevedere che le procedure di mediazione e di
negoziazione assistita possano essere svolte, su accordo delle parti, con
modalità telematiche e che gli incontri possano svolgersi con collegamenti da
remoto;

q) prevedere, per le controversie di cui
all’articolo 409 del codice di procedura civile, fermo restando quanto disposto
dall’articolo 412-ter del medesimo codice, senza che ciò costituisca condizione
di procedibilità dell’azione, la possibilità di ricorrere alla negoziazione
assistita, a condizione che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato,
nonché, ove le parti lo ritengano, anche dai rispettivi consulenti del lavoro,
e prevedere altresì che al relativo accordo sia assicurato il regime di
stabilità protetta di cui all’articolo 2113, quarto comma, del codice civile;

r) semplificare la procedura di negoziazione
assistita, anche prevedendo che, salvo diverse intese tra le parti, sia utilizzato
un modello di convenzione elaborato dal Consiglio nazionale forense;

s) prevedere, nell’ambito della procedura di
negoziazione assistita, quando la convenzione di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, la prevede
espressamente, la possibilità di svolgere, nel rispetto del principio del
contraddittorio e con la necessaria partecipazione di tutti gli avvocati che
assistono le parti coinvolte, attività istruttoria, denominata « attività di
istruzione stragiudiziale », consistente nell’acquisizione di dichiarazioni da
parte di terzi su fatti rilevanti in relazione all’oggetto della controversia e
nella richiesta alla controparte di dichiarare per iscritto, ai fini di cui
all’articolo 2735 del codice civile, la verità
di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente;

t) prevedere, nell’ambito della disciplina
dell’attività di istruzione stragiudiziale, in particolare:

1) garanzie per le parti e i terzi, anche per ciò
che concerne le modalità di verbalizzazione delle dichiarazioni, compresa la
possibilità per i terzi di non rendere le dichiarazioni, prevedendo in tal caso
misure volte ad anticipare l’intervento del giudice al fine della loro
acquisizione;

2) sanzioni penali per chi rende dichiarazioni false
e conseguenze processuali per la parte che si sottrae all’interrogatorio, in
particolar modo consentendo al giudice di tener conto della condotta ai fini
delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, secondo
comma, del codice di procedura civile;

3) l’utilizzabilità delle prove raccolte nell’ambito
dell’attività di istruzione stragiudiziale nel successivo giudizio avente ad
oggetto l’accertamento degli stessi fatti e iniziato, riassunto o proseguito
dopo l’insuccesso della procedura di negoziazione assistita, fatta salva la
possibilità per il giudice di disporne la rinnovazione, apportando le
necessarie modifiche al codice di procedura civile;

4) che il compimento di abusi nell’attività di
acquisizione delle dichiarazioni costituisca per l’avvocato grave illecito
disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da altre norme;

u) apportare modifiche all’articolo 6 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162: prevedendo
espressamente che, fermo il principio di cui al comma 3 del medesimo articolo 6, gli accordi raggiunti
a seguito di negoziazione assistita possano contenere anche patti di
trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori; disponendo che nella
convenzione di negoziazione assistita il giudizio di congruità previsto
dall’articolo 5, ottavo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sia
effettuato dai difensori con la certificazione dell’accordo delle parti;
adeguando le disposizioni vigenti quanto alle modalità di trasmissione
dell’accordo; prevedendo che gli accordi muniti di nulla osta o di
autorizzazione siano conservati, in originale, in apposito archivio tenuto
presso i Consigli dell’ordine degli avvocati di cui all’articolo 11 del citato
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, che rilasciano copia autentica
dell’accordo alle parti, ai difensori che hanno sottoscritto l’accordo e ai
terzi interessati al contenuto patrimoniale dell’accordo stesso; prevedendo
l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei difensori
che violino l’obbligo di trasmissione degli originali ai Consigli dell’ordine
degli avvocati, analoga a quella prevista dal comma 4 dell’articolo 6 del citato
decreto-legge n. 132 del 2014.

5. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il
decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile
in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in
composizione monocratica sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:

a) assicurare la semplicità, la concentrazione e
l’effettività della tutela e la ragionevole durata del processo;

b) prevedere che nell’atto di citazione i fatti e
gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, di cui all’articolo 163, terzo comma, numero 4), del codice
di procedura civile, siano esposti in modo chiaro e specifico;

c) stabilire che nell’atto di citazione sia
contenuta l’indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l’attore intende
valersi e dei documenti che offre in comunicazione, di cui all’articolo 163, terzo comma, numero 5), del codice
di procedura civile;

d) prevedere che l’atto di citazione contenga, in
aggiunta ai requisiti di cui all’articolo 163,
terzo comma, numero 7), del codice di procedura civile, l’ulteriore
avvertimento che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria ai sensi
degli articoli 82 e seguenti del codice di
procedura civile, in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per
i casi di cui all’articolo 86 del medesimo
codice, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare
istanza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

e) prevedere che nella comparsa di risposta di cui
all’articolo 167 del codice di procedura civile
il convenuto proponga tutte le sue difese e prenda posizione sui fatti posti
dall’attore a fondamento della domanda in modo chiaro e specifico e che, ferme
le preclusioni di cui all’articolo 167, secondo
comma, primo periodo, del codice di procedura civile, indichi i mezzi di prova
di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione;

f) prevedere che l’attore, entro un congruo termine
prima dell’udienza di comparizione, a pena di decadenza può proporre le domande
e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle
eccezioni del convenuto e chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai
sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, del codice di procedura civile
se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto, nonché in ogni caso precisare
e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena
di decadenza, indicare i nuovi mezzi di prova e le produzioni documentali;
prevedere che entro un successivo termine anteriore all’udienza di comparizione
il convenuto può modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già
formulate e, a pena di decadenza, indicare i mezzi di prova ed effettuare le
produzioni documentali e che entro un ulteriore termine prima dell’udienza di comparizione
le parti possono replicare alle domande ed eccezioni formulate nelle memorie
integrative e indicare la prova contraria;

g) determinare i termini per le memorie di cui alla
lettera f) in modo tale da permettere la celere trattazione del processo
garantendo in ogni caso il principio del contradditorio e il più ampio
esercizio del diritto di difesa, se del caso anche ampliando il termine a
comparire previsto dall’articolo 163-bis e il termine per la costituzione del
convenuto previsto dall’articolo 166 del codice
di procedura civile;

h) adeguare la disciplina della chiamata in causa
del terzo e dell’intervento volontario ai principi di cui alle lettere da c) a
g);

i) adeguare le disposizioni sulla trattazione della
causa ai principi di cui alle lettere da c) a g) e prevedere che:

1) nel corso dell’udienza di comparizione le parti
devono comparire personalmente ai fini del tentativo di conciliazione previsto
dall’articolo 185 del codice di procedura
civile; la mancata comparizione personale senza giustificati motivi è
valutabile dal giudice ai fini dell’articolo 116,
secondo comma, del codice di procedura civile;

2) il giudice provvede sulle richieste istruttorie
all’esito dell’udienza, predisponendo il calendario del processo e disponendo
che l’udienza per l’assunzione delle prove sia fissata entro novanta giorni;

l) prevedere che, esaurita la trattazione e
istruzione della causa:

1) il giudice, ove abbia disposto la discussione
orale della causa ai sensi dell’articolo 281-sexies del codice di procedura
civile, possa riservare il deposito della sentenza entro un termine non
superiore a trenta giorni dall’udienza di discussione;

2) il giudice, ove non proceda ai sensi dell’articolo 281-sexies del codice di procedura civile,
fissi l’udienza di rimessione della causa in decisione e di conseguenza:

2.1) assegni un termine perentorio non superiore a
sessanta giorni prima di tale udienza per il deposito di note scritte di
precisazione delle conclusioni;

2.2) assegni termini perentori non superiori a
trenta e quindici giorni prima di tale udienza per il deposito rispettivamente
delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, salvo che le parti non
vi rinuncino espressamente;

2.3) all’udienza riservi la decisione e provveda al
deposito della sentenza nei successivi trenta giorni nelle cause in cui il
tribunale decide in composizione monocratica ovvero nei successivi sessanta
giorni nelle cause in cui il tribunale decide in composizione collegiale;

m) modificare l’articolo
185-bis del codice di procedura civile prevedendo che il giudice possa
formulare una proposta di conciliazione fino al momento in cui trattiene la
causa in decisione;

n) prevedere che il procedimento previsto dagli articoli 702-bis e seguenti del codice di
procedura civile:

1) sia sistematicamente collocato nel libro II del
codice di procedura civile;

2) assuma la denominazione di «procedimento
semplificato di cognizione»;

3) ferma la possibilità che l’attore vi ricorra di
sua iniziativa nelle controversie di competenza del tribunale in composizione
monocratica, debba essere adottato in ogni procedimento, anche nelle cause in
cui il tribunale giudica in composizione collegiale, quando i fatti di causa
siano tutti non controversi, quando l’istruzione della causa si basi su prova
documentale o di pronta soluzione o richieda un’attività istruttoria
costituenda non complessa, stabilendo che, in difetto, la causa sia trattata
con il rito ordinario di cognizione e che nello stesso modo si proceda ove sia
avanzata domanda riconvenzionale priva delle condizioni di applicabilità del
procedimento semplificato;

4) sia disciplinato mediante l’indicazione di
termini e tempi prevedibili e ridotti rispetto a quelli previsti per il rito
ordinario per lo svolgimento delle difese e il maturare delle preclusioni, nel
rispetto del contraddittorio fra le parti;

5) si concluda con sentenza;

o) prevedere che, nel corso del giudizio di primo
grado, nelle controversie di competenza del tribunale che hanno ad oggetto
diritti disponibili:

1) il giudice possa, su istanza di parte,
pronunciare ordinanza provvisoria di accoglimento provvisoriamente esecutiva,
in tutto o in parte, della domanda proposta, quando i fatti costitutivi sono
provati e le difese del convenuto appaiono manifestamente infondate;

2) l’ordinanza di accoglimento sia reclamabile ai
sensi dell’articolo 669-terdecies del codice di
procedura civile e non acquisti efficacia di giudicato ai sensi dell’articolo 2909 del codice civile, né possa avere
autorità in altri processi;

3) in caso di accoglimento del reclamo, il
procedimento di merito prosegua davanti a un magistrato diverso appartenente al
medesimo ufficio;

p) prevedere che, nel corso del giudizio di primo
grado, nelle controversie di competenza del tribunale in materia di diritti
disponibili:

1) all’esito della prima udienza di comparizione
delle parti e di trattazione della causa il giudice possa, su istanza di parte,
pronunciare ordinanza provvisoria di rigetto della domanda proposta, quando
quest’ultima è manifestamente infondata ovvero se è omesso o risulta
assolutamente incerto il requisito stabilito dall’articolo
163, terzo comma, numero 3), del codice di procedura civile ovvero se manca
l’esposizione dei fatti di cui al numero 4) del predetto terzo comma;

2) l’ordinanza di cui al numero 1) sia reclamabile
ai sensi dell’articolo 669-terdecies del codice
di procedura civile e non acquisti efficacia di giudicato ai sensi dell’articolo 2909 del codice civile, né possa avere
autorità in altri processi;

3) in caso di accoglimento del reclamo, il
procedimento prosegua davanti a un magistrato diverso appartenente al medesimo
ufficio;

q) coordinare la disciplina dell’articolo 164, quarto, quinto e sesto comma, del
codice di procedura civile con quanto previsto al numero 1) della lettera p);

r) estendere l’applicabilità della procedura di
convalida, di licenza per scadenza del contratto e di sfratto per morosità
anche ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto d’azienda;

s) disciplinare i rapporti tra collegio e giudice
monocratico, prevedendo che:

1) il collegio, quando rilevi che una causa, rimessa
davanti a sé per la decisione, deve essere decisa dal tribunale in composizione
monocratica, rimetta la causa al giudice istruttore con ordinanza non
impugnabile perché decida quale giudice monocratico, senza fissare ulteriori
udienze;

2) il giudice, quando rilevi che una causa, già riservata
per la decisione davanti a sé quale giudice monocratico, deve essere decisa dal
tribunale in composizione collegiale, senza fissare ulteriori udienze, rimetta
la causa al collegio per la decisione con ordinanza comunicata alle parti,
ciascuna delle quali, entro dieci giorni dalla comunicazione, può chiedere la
fissazione dell’udienza di discussione davanti al collegio, senza che in tal
caso sia necessario precisare nuovamente le conclusioni e debbano essere
assegnati alle parti ulteriori termini per il deposito di atti difensivi;

3) in caso di mutamento del rito, gli effetti
sostanziali e processuali della domanda si producano secondo le norme del rito
seguite prima del mutamento, restino ferme le decadenze e le preclusioni già
maturate secondo le norme seguite prima del mutamento e il giudice fissi alle
parti un termine perentorio per l’eventuale integrazione degli atti
introduttivi;

4) in caso di cause connesse oggetto di riunione,
prevalga il rito collegiale, restando ferme le decadenze e le preclusioni già
maturate in ciascun procedimento prima della riunione;

t) modificare, in conformità ai criteri di cui al
presente comma, le connesse disposizioni del codice di procedura civile.

6. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il
decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile
in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale in
composizione collegiale sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:

a) ridurre i casi in cui il tribunale giudica in
composizione collegiale, in considerazione dell’oggettiva complessità giuridica
e della rilevanza economico-sociale delle controversie;

b) prevedere che nel processo operi un regime di
preclusioni e di fissazione dell’oggetto della causa analogamente a quanto
previsto per il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica.

7. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il
decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile
in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al giudice di pace
sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) uniformare il processo davanti al giudice di pace
al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica;

b) provvedere a una rideterminazione della
competenza del giudice di pace in materia civile, anche modificando le
previsioni di cui all’articolo 27 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n.
116.

8. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il
decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile
in materia di giudizio di appello sono adottati nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i termini per le impugnazioni
previsti dall’articolo 325 del codice di
procedura civile decorrono dal momento in cui la sentenza è notificata anche
per la parte che procede alla notifica;

b) prevedere che l’impugnazione incidentale tardiva
perde efficacia anche quando l’impugnazione principale è dichiarata
improcedibile;

c) prevedere che, negli atti introduttivi
dell’appello disciplinati dagli articoli 342 e 434 del codice di procedura civile, le indicazioni
previste a pena di inammissibilità siano esposte in modo chiaro, sintetico e
specifico;

d) individuare la forma con cui, nei casi previsti
dall’articolo 348 del codice di procedura
civile, l’appello è dichiarato improcedibile e il relativo regime di controllo;

e) prevedere, fuori dei casi in cui deve essere
pronunciata l’improcedibilità dell’appello secondo quanto previsto
dall’articolo 348 del codice di procedura civile, che l’impugnazione che non ha
una ragionevole probabilità di essere accolta sia dichiarata manifestamente
infondata e prevedere che la decisione di manifesta infondatezza sia assunta a
seguito di trattazione orale con sentenza succintamente motivata anche mediante
rinvio a precedenti conformi; modificare conseguentemente gli articoli 348-bis e 348-ter
del codice di procedura civile;

f) modificare la disciplina dei provvedimenti
sull’esecuzione provvisoria in appello, prevedendo:

1) che la sospensione dell’efficacia esecutiva o
dell’esecuzione della sentenza impugnata sia disposta sulla base di un giudizio
prognostico di manifesta fondatezza dell’impugnazione o, alternativamente,
sulla base di un grave e irreparabile pregiudizio derivante dall’esecuzione
della sentenza anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle
parti quando la sentenza contiene la condanna al pagamento di una somma di
denaro;

2) che l’istanza di cui al numero 1) possa essere
proposta o riproposta nel corso del giudizio di appello, anche con ricorso
autonomo, a condizione che il ricorrente indichi, a pena di inammissibilità,
gli specifici elementi sopravvenuti dopo la proposizione dell’impugnazione;

3) che, qualora l’istanza sia dichiarata
inammissibile o manifestamente infondata, il giudice, con ordinanza non
impugnabile, può condannare la parte che l’ha proposta al pagamento in favore
della cassa delle ammende di una somma non inferiore ad euro 250 e non
superiore ad euro 10.000. L’ordinanza è revocabile con la sentenza che
definisce il giudizio;

g) introdurre modifiche all’articolo 287 del codice di procedura civile
prevedendo che, nell’ambito del procedimento di correzione delle sentenze e
delle ordinanze, le parti possano fare richiesta congiunta, da depositare
almeno cinque giorni prima dell’udienza fissata, di non presenziarvi. In caso
di richiesta non congiunta, prevedere che il giudice abbia comunque facoltà di
invitare la parte resistente a depositare note scritte, senza fissazione di
apposita udienza;

h) introdurre modifiche all’articolo 288 del codice di procedura civile,
prevedendo la possibilità di ricorrere al procedimento di correzione nei casi
in cui si voglia contestare l’attribuzione o la quantificazione delle spese di
lite liquidate con un provvedimento già passato in giudicato, prevedendo
altresì che tale procedimento non sia più esperibile decorso un anno dalla
pubblicazione del provvedimento;

i) prevedere che per la trattazione del procedimento
sull’esecuzione provvisoria il presidente del collegio, fermi i poteri di
sospensione immediata previsti dall’articolo 351,
terzo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, designa il
consigliere istruttore e ordina la comparizione delle parti davanti al predetto
consigliere e prevedere che, sentite le parti, il consigliere istruttore
riferisce al collegio per l’adozione dei provvedimenti sull’esecuzione
provvisoria;

l) prevedere che la trattazione davanti alla corte
d’appello si svolge davanti al consigliere istruttore, designato dal
presidente, al quale sono attribuiti i poteri di dichiarare la contumacia
dell’appellato, di procedere alla riunione degli appelli proposti contro la stessa
sentenza, di procedere al tentativo di conciliazione, di ammettere i mezzi di
prova, di procedere all’assunzione dei mezzi istruttori e di fissare udienza di
discussione della causa davanti al collegio anche ai sensi dell’articolo 281-sexies del codice di procedura civile,
fermo restando il potere del collegio di impartire provvedimenti per
l’ulteriore istruzione della causa e di disporre, anche d’ufficio, la
riassunzione davanti a sé di uno o più mezzi di prova;

m) introdurre la possibilità che, all’esito
dell’udienza in camera di consiglio fissata per la decisione sull’istanza
prevista dall’articolo 283 del codice di
procedura civile, il collegio provveda ai sensi dell’articolo 281-sexies del
codice di procedura civile, assegnando ove richiesto un termine per il deposito
di note conclusive scritte antecedente all’udienza di discussione;

n) prevedere che, esaurita l’attività prevista dagli
articoli 350 e 351
del codice di procedura civile, il consigliere istruttore assegna termini
perentori non superiori a sessanta giorni per il deposito di note scritte
contenenti la precisazione delle conclusioni, termini non superiori a trenta
giorni per il deposito delle comparse conclusionali e termini non superiori a
quindici giorni per il deposito delle memorie di replica e fissa successiva
udienza avanti a sé nella quale la causa è rimessa in decisione e il
consigliere istruttore si riserva di riferire al collegio; prevedere altresì
che la sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni;

o) riformulare gli articoli
353 e 354 del codice di procedura civile,
riducendo le fattispecie di rimessione della causa in primo grado ai casi di
violazione del contraddittorio.

9. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1, il
decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura civile
in materia di giudizio di cassazione sono adottati nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il ricorso debba contenere la
chiara ed essenziale esposizione dei fatti della causa e la chiara e sintetica
esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione;

b) uniformare i riti camerali disciplinati dall’articolo 380-bis e dall’articolo 380-bis.1 del codice di procedura
civile, prevedendo:

1) la soppressione della sezione prevista dall’articolo 376 del codice di procedura civile e lo
spostamento della relativa competenza dinanzi alle sezioni semplici;

2) la soppressione del procedimento disciplinato
dall’articolo 380-bis del codice di procedura
civile;

c) estendere la pronuncia in camera di consiglio
all’ipotesi in cui la Corte riconosca di dover dichiarare l’improcedibilità del
ricorso;

d) prevedere, quanto alla fase decisoria del
procedimento in camera di consiglio disciplinato dagli articoli 380-bis.1 e 380-ter del codice di
procedura civile, che, al termine della camera di consiglio, l’ordinanza,
succintamente motivata, possa essere immediatamente depositata in cancelleria,
rimanendo ferma la possibilità per il collegio di riservare la redazione e la
pubblicazione della stessa entro sessanta giorni dalla deliberazione;

e) introdurre un procedimento accelerato, rispetto
all’ordinaria sede camerale, per la definizione dei ricorsi inammissibili,
improcedibili o manifestamente infondati, prevedendo:

1) che il giudice della Corte formuli una proposta
di definizione del ricorso, con la sintetica indicazione delle ragioni
dell’inammissibilità, dell’improcedibilità o della manifesta infondatezza
ravvisata;

2) che la proposta sia comunicata agli avvocati
delle parti;

3) che, se nessuna delle parti chiede la fissazione
della camera di consiglio nel termine di venti giorni dalla comunicazione, il
ricorso si intenda rinunciato e il giudice pronunci decreto di estinzione,
liquidando le spese, con esonero della parte soccombente che non presenta la
richiesta di cui al presente numero dal pagamento di quanto previsto
dall’articolo 13, comma 1-quater, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

f) prevedere che la Corte proceda in udienza
pubblica quando la questione di diritto è di particolare rilevanza, anticipando
fino a quaranta giorni prima dell’udienza l’onere di comunicazione della data
della stessa al pubblico ministero e agli avvocati, introducendo la facoltà per
il pubblico ministero di depositare una memoria non oltre quindici giorni prima
dell’udienza;

g) introdurre la possibilità per il giudice di
merito, quando deve decidere una questione di diritto sulla quale ha
preventivamente provocato il contraddittorio tra le parti, di sottoporre
direttamente la questione alla Corte di cassazione per la risoluzione del
quesito posto, prevedendo che:

1) l’esercizio del potere di rinvio pregiudiziale
alla Corte di cassazione è subordinato alla sussistenza dei seguenti
presupposti:

1.1) la questione è esclusivamente di diritto, non
ancora affrontata dalla Corte di cassazione e di particolare importanza;

1.2) la questione presenta gravi difficoltà
interpretative;

1.3) la questione è suscettibile di porsi in
numerose controversie;

2) ricevuta l’ordinanza con la quale il giudice
sottopone la questione, il Primo presidente, entro novanta giorni, dichiara
inammissibile la richiesta qualora risultino insussistenti i presupposti di cui
al numero 1) della presente lettera;

3) nel caso in cui non provvede a dichiarare
l’inammissibilità, il Primo presidente assegna la questione alle sezioni unite
o alla sezione semplice tabellarmente competente;

4) la Corte di cassazione decide enunciando il
principio di diritto in esito ad un procedimento da svolgere mediante pubblica
udienza, con la requisitoria scritta del pubblico ministero e con facoltà per
le parti di depositare brevi memorie entro un termine assegnato dalla Corte
stessa;

5) il rinvio pregiudiziale in cassazione sospende il
giudizio di merito ove è sorta la questione oggetto di rinvio;

6) il provvedimento con il quale la Corte di
cassazione decide sulla questione è vincolante nel procedimento nell’ambito del
quale è stata rimessa la questione e conserva tale effetto, ove il processo si
estingua, anche nel nuovo processo che è instaurato con la riproposizione della
medesima domanda nei confronti delle medesime parti.

10. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1,
il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura
civile in materia di revocazione a seguito di sentenze emesse dalla Corte
europea dei diritti dell’uomo sono adottati nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:

a) prevedere che, ferma restando l’esigenza di
evitare duplicità di ristori, sia esperibile il rimedio della revocazione
previsto dall’articolo 395 del codice di procedura civile nel caso in cui, una
volta formatosi il giudicato, il contenuto della sentenza sia successivamente
dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo contrario, in tutto o in
parte, alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali ovvero a uno dei suoi Protocolli e non sia possibile
rimuovere la violazione tramite tutela per equivalente;

b) prevedere che, nell’ambito del procedimento per
revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo, siano fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede che
non hanno partecipato al processo svoltosi innanzi alla Corte europea dei
diritti dell’uomo;

c) prevedere che, nell’ambito del procedimento per
revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo, la legittimazione attiva a promuovere l’azione di revocazione spetti
alle parti del processo svoltosi innanzi a tale Corte, ai loro eredi o aventi
causa e al pubblico ministero;

d) prevedere, nell’ambito del procedimento per
revocazione a seguito di sentenza emessa dalla Corte europea dei diritti
dell’uomo, un termine per l’impugnazione non superiore a novanta giorni che
decorra dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo ai sensi del regolamento della Corte
stessa;

e) prevedere l’onere per l’Agente del Governo di
comunicare a tutte le parti del processo che ha dato luogo alla sentenza
sottoposta all’esame della Corte europea dei diritti dell’uomo e al pubblico
ministero la pendenza del procedimento davanti alla Corte stessa, al fine di
consentire loro di fornire elementi informativi o, nei limiti consentiti dal
regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo, di richiedere di essere
autorizzati all’intervento;

f) operare gli adattamenti delle disposizioni del
codice di procedura civile, del codice civile e delle altre disposizioni
legislative che si rendano necessari in seguito all’adozione delle norme
attuative dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere a), b), c), d)
ed e).

11. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1,
il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura
civile in materia di controversie di lavoro e previdenza sono adottati nel
rispetto del seguente principio e criterio direttivo: unificare e coordinare la
disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti, anche quando
devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di
lavoro, adottando le opportune norme transitorie, prevedendo che:

a) la trattazione delle cause di licenziamento in
cui sia proposta domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro
abbia carattere prioritario;

b) le azioni di impugnazione dei licenziamenti dei
soci delle cooperative, anche ove consegua la cessazione del rapporto
associativo, siano introdotte con ricorso ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura
civile;

c) le azioni di nullità dei licenziamenti
discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell’articolo 414 del codice di procedura civile,
possano essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti
speciali di cui agli articoli 38 del codice delle pari opportunità tra uomo e
donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e 28 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150, stabilendo che la proposizione
dell’azione, nell’una o nell’altra forma, preclude la possibilità di agire
successivamente in giudizio con rito diverso.

12. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1,
il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del
processo di esecuzione sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:

a) prevedere che, per valere come titolo per l’esecuzione
forzata, le sentenze e gli altri provvedimenti dell’autorità giudiziaria e gli
atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale devono essere formati in
copia attestata conforme all’originale, abrogando le disposizioni del codice di
procedura civile e le altre disposizioni legislative che si riferiscono alla
formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva;

b) prevedere che se il creditore presenta l’istanza
di cui all’articolo 492-bis del codice di procedura
civile, il termine di cui all’articolo 481, primo comma, del codice di
procedura civile, rimane sospeso e riprende a decorrere dalla conclusione delle
operazioni previste dal secondo comma dell’articolo
492-bis del medesimo codice;

c) prevedere che il termine prescritto dal secondo
comma dell’articolo 567 del codice di procedura civile per il deposito
dell’estratto del catasto e dei certificati delle iscrizioni e trascrizioni
ovvero del certificato notarile sostitutivo coincide con quello previsto dal
combinato disposto degli articoli 497 e 501 del medesimo codice per il deposito
dell’istanza di vendita, prevedendo che il predetto termine può essere
prorogato di ulteriori quarantacinque giorni, nei casi previsti dal terzo comma
dell’articolo 567 del codice di procedura
civile;

d) prevedere che il custode di cui all’articolo 559 del codice di procedura civile
collabori con l’esperto nominato ai sensi dell’articolo 569 del codice di
procedura civile al controllo della completezza della documentazione di cui
all’articolo 567, secondo comma, del codice di procedura civile;

e) prevedere che il giudice dell’esecuzione provvede
alla sostituzione del debitore nella custodia nominando il custode giudiziario
entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui al secondo comma
dell’articolo 567 del codice di procedura
civile, contemporaneamente alla nomina dell’esperto di cui all’articolo 569 del medesimo codice, salvo che la
custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o amministrazione
del bene ovvero per la vendita;

f) prevedere che il giudice dell’esecuzione ordina
la liberazione dell’immobile pignorato non abitato dall’esecutato e dal suo
nucleo familiare ovvero occupato da soggetto privo di titolo opponibile alla
procedura, al più tardi nel momento in cui pronuncia l’ordinanza con cui è
autorizzata la vendita o sono delegate le relative operazioni e che ordina la
liberazione dell’immobile abitato dall’esecutato convivente col nucleo
familiare al momento in cui pronuncia il decreto di trasferimento, ferma
restando comunque la possibilità di disporre anticipatamente la liberazione nei
casi di impedimento alle attività degli ausiliari del giudice, di ostacolo del
diritto di visita di potenziali acquirenti, di omessa manutenzione del cespite
in uno stato di buona conservazione o di violazione degli altri obblighi che la
legge pone a carico dell’esecutato o degli occupanti;

g) prevedere che la relazione di stima e gli avvisi
di vendita siano redatti secondo schemi standardizzati;

h) prevedere che sia il custode ad attuare il
provvedimento di liberazione dell’immobile pignorato secondo le disposizioni
del giudice dell’esecuzione immobiliare, senza l’osservanza delle formalità di
cui agli articoli 605 e seguenti del codice di procedura civile, successivamente
alla pronuncia del decreto di trasferimento nell’interesse dell’aggiudicatario
o dell’assegnatario se questi non lo esentano;

i) prevedere che la delega delle operazioni di
vendita ell’espropriazione immobiliare ha durata annuale, con incarico
innovabile da parte del giudice dell’esecuzione, e che in tale periodo il
professionista delegato deve svolgere almeno tre esperimenti di vendita con
l’obbligo di una tempestiva relazione al giudice sull’esito di ciascuno di
essi, nonché prevedere che il giudice dell’esecuzione esercita una diligente
vigilanza sull’esecuzione delle attività delegate e sul rispetto dei tempi per
esse stabiliti, con l’obbligo di provvedere immediatamente alla sostituzione
del professionista in caso di mancato o tardivo adempimento;

l) prevedere un termine di venti giorni per la
proposizione del reclamo al giudice dell’esecuzione avverso l’atto del
professionista delegato ai sensi dell’articolo
591-ter del codice di procedura civile e prevedere che l’ordinanza con cui
il giudice dell’esecuzione decide il reclamo possa essere impugnata con
l’opposizione di cui all’articolo 617 dello
stesso codice;

m) prevedere che il professionista delegato procede
alla predisposizione del progetto di distribuzione del ricavato in base alle
preventive istruzioni del giudice dell’esecuzione, sottoponendolo alle parti e
convocandole innanzi a sé per l’audizione, nel rispetto del termine di cui all’articolo 596 del codice di procedura civile;
nell’ipotesi prevista dall’articolo 597 del codice di procedura civile o
qualora non siano avanzate contestazioni al progetto, prevedere che il
professionista delegato lo dichiara esecutivo e provvede entro sette giorni al
pagamento delle singole quote agli aventi diritto secondo le istruzioni del
giudice dell’esecuzione; prevedere che in caso di contestazioni il
professionista rimette le parti innanzi al giudice dell’esecuzione;

n) prevedere:

1) che il debitore, con istanza depositata non oltre
dieci giorni prima dell’udienza prevista dall’articolo
569, primo comma, del codice di procedura civile, può chiedere al giudice
dell’esecuzione di essere autorizzato a procedere direttamente alla vendita
dell’immobile pignorato per un prezzo non inferiore al prezzo base indicato
nella relazione di stima, prevedendo che all’istanza del debitore deve essere
sempre allegata l’offerta di acquisto irrevocabile per centoventi giorni e che,
a garanzia della serietà dell’offerta, è prestata cauzione in misura non
inferiore a un decimo del prezzo proposto;

2) che il giudice dell’esecuzione, con decreto,
deve: verificata l’ammissibilità dell’istanza, disporre che l’esecutato rilasci
l’immobile nella disponibilità del custode entro trenta giorni a pena di
decadenza dall’istanza, salvo che il bene sia occupato con titolo opponibile
alla procedura; disporre che entro quindici giorni è data pubblicità, ai sensi
dell’articolo 490 del codice di procedura
civile, dell’offerta pervenuta rendendo noto che entro sessanta giorni possono
essere formulate ulteriori offerte di acquisto, garantite da cauzione in misura
non inferiore a un decimo del prezzo proposto, il quale non può essere inferiore
a quello dell’offerta già presentata a corredo dell’istanza dell’esecutato;
convocare il debitore, i comproprietari, il creditore procedente, i creditori
intervenuti, i creditori iscritti e gli offerenti a un’udienza da fissare entro
novanta giorni per la deliberazione sull’offerta e, in caso di pluralità di
offerte, per la gara tra gli offerenti;

3) che con il provvedimento con il quale il giudice
dell’esecuzione aggiudica l’immobile al miglior offerente devono essere
stabilite le modalità di pagamento del prezzo, da versare entro novanta giorni,
a pena di decadenza ai sensi dell’articolo 587 del codice di procedura civile;

4) che il giudice dell’esecuzione può delegare uno
dei professionisti iscritti nell’elenco di cui all’articolo
179-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile
e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,
alla deliberazione sulle offerte e allo svolgimento della gara, alla
riscossione del prezzo nonché alle operazioni di distribuzione del ricavato e
che, una volta riscosso interamente il prezzo, ordina la cancellazione delle
trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie ai sensi
dell’articolo 586 del codice di procedura civile;

5) che, se nel termine assegnato il prezzo non è
stato versato, il giudice provvede ai sensi degli articoli
587 e 569 del codice di procedura civile;

6) che l’istanza di cui al numero 1) può essere
formulata per una sola volta a pena di inammissibilità;

o) prevedere criteri per la determinazione
dell’ammontare, nonché del termine di durata delle misure di coercizione
indiretta di cui all’articolo 614-bis del codice
di procedura civile; prevedere altresì l’attribuzione al giudice
dell’esecuzione del potere di disporre dette misure quando il titolo esecutivo
è diverso da un provvedimento di condanna oppure la misura non è stata
richiesta al giudice che ha pronunciato tale provvedimento;

p) prevedere che, nelle operazioni di vendita dei
beni immobili compiute nelle procedure esecutive individuali e concorsuali, gli
obblighi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a carico
del cliente si applicano anche agli aggiudicatari e che il giudice emette il
decreto di trasferimento soltanto dopo aver verificato l’avvenuto rispetto di
tali obblighi;

q) istituire presso il Ministero della giustizia la
banca dati per le aste giudiziali, contenente i dati identificativi degli
offerenti, i dati identificativi del conto bancario o postale utilizzato per
versare la cauzione e il prezzo di aggiudicazione, nonché le relazioni di
stima. I dati identificativi degli offerenti, del conto e dell’intestatario devono
essere messi a disposizione, su richiesta, dell’autorità giudiziaria, civile e
penale.

13. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1,
il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina dei
procedimenti in camera di consiglio sono adottati nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:

a) ridurre i casi in cui il tribunale provvede in
composizione collegiale, limitandoli alle ipotesi in cui è previsto
l’intervento del pubblico ministero ovvero ai procedimenti in cui il tribunale
è chiamato a pronunciarsi in ordine all’attendibilità di stime effettuate o
alla buona amministrazione di cose comuni, operando i conseguenti adattamenti
delle disposizioni di cui al capo VI del titolo II del libro IV del codice di
procedura civile e consentendo il rimedio del reclamo di cui all’articolo 739
del codice di procedura civile ai decreti emessi dal tribunale in composizione
monocratica, individuando per tale rimedio la competenza del tribunale in
composizione collegiale;

b) prevedere interventi volti a trasferire alle
amministrazioni interessate, ai notai e ad altri professionisti dotati di
specifiche competenze alcune delle funzioni amministrative, nella volontaria
giurisdizione, attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile,
individuando altresì gli specifici ambiti e limiti di tale trasferimento di
funzioni.

14. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1,
il decreto o i decreti legislativi che provvedono alla revisione dei
procedimenti in camera di consiglio e alle modifiche del procedimento sommario
di cognizione di primo grado sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:

a) modificare l’articolo 30 del decreto legislativo
1° settembre 2011, n. 150, specificando che si svolgono in camera di consiglio,
in assenza di contraddittorio, i procedimenti volti ad ottenere la
dichiarazione di esecutività di una decisione straniera e quelli volti ad
ottenere in via principale l’accertamento della sussistenza dei presupposti per
il riconoscimento di una decisione straniera ai sensi degli atti indicati di
seguito:

1) regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del
27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione
delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità
genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000;

2) regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18
dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al
riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia
di obbligazioni alimentari;

3) regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24
giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza,
della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni
in materia di regimi patrimoniali tra coniugi;

4) regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24
giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza,
della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni
in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate;

5) regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla
legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione
e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione
di un certificato successorio europeo;

b) prevedere che nei procedimenti di cui alla
lettera a) il giudice provveda con decreto motivato, avverso il quale può essere
promosso ricorso ai sensi della lettera c);

c) prevedere che i ricorsi avverso le decisioni rese
nei procedimenti di cui alla lettera a), nonché i giudizi sulle domande di
diniego del riconoscimento promosse ai sensi degli atti indicati nei numeri da
1) a 5) della lettera a) siano trattati con il rito sommario di cognizione di
cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile, o con
altro rito ordinario semplificato;

d) prevedere che le domande di diniego del
riconoscimento o dell’esecuzione previste dal regolamento (UE) n. 606/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al
riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile, siano
trattate con il rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e
seguenti del codice di procedura civile, o con altro rito ordinario
semplificato;

e) prevedere che, fatti salvi i procedimenti di cui
agli articoli 615 e seguenti del codice di procedura civile, si applichi il
rito sommario di cognizione, o altro rito ordinario semplificato, ai
procedimenti di diniego del riconoscimento o dell’esecuzione e di accertamento
dell’assenza di motivi di diniego del riconoscimento previsti dagli atti di
seguito indicati:

1) regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale;

2) regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza
(rifusione);

3) regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25
giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle
decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e
alla sottrazione internazionale di minori;

f) prevedere che i ricorsi di cui agli atti indicati
nelle lettere a), c) ed e) siano promossi innanzi alla corte d’appello
territorialmente competente ai sensi delle disposizioni e nei termini previsti
da tali atti;

g) prevedere che le decisioni della corte d’appello
rese sui ricorsi di cui alle lettere a), c) ed e) siano impugnabili innanzi
alla Corte di cassazione;

h) prevedere che i criteri di cui alle lettere da a)
a g) si estendano, con gli opportuni adattamenti, ai procedimenti volti ad
ottenere la dichiarazione di esecutività di una decisione straniera o in via
principale l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il
riconoscimento di una decisione straniera, o il diniego di tale riconoscimento,
allorché l’efficacia di tali decisioni si fondi su una convenzione
internazionale.

15. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1,
il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina
dell’arbitrato sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:

a) rafforzare le garanzie di imparzialità e
indipendenza dell’arbitro, reintroducendo la facoltà di ricusazione per gravi
ragioni di convenienza nonché prevedendo l’obbligo di rilasciare, al momento dell’accettazione
della nomina, una dichiarazione che contenga tutte le circostanze di fatto
rilevanti ai fini delle sopra richiamate garanzie, prevedendo l’invalidità
dell’accettazione nel caso di omessa dichiarazione, nonché in particolare la
decadenza nel caso in cui, al momento dell’accettazione della nomina, l’arbitro
abbia omesso di dichiarare le circostanze che, ai sensi dell’articolo 815 del
codice di procedura civile, possono essere fatte valere come motivi di
ricusazione;

b) prevedere in modo esplicito l’esecutività del
decreto con il quale il presidente della corte d’appello dichiara l’efficacia
del lodo straniero con contenuto di condanna;

c) prevedere l’attribuzione agli arbitri rituali del
potere di emanare misure cautelari nell’ipotesi di espressa volontà delle parti
in tal senso, manifestata nella convenzione di arbitrato o in atto scritto
successivo, salva diversa disposizione di legge; mantenere per tali ipotesi in
capo al giudice ordinario il potere cautelare nei soli casi di domanda anteriore
all’accettazione degli arbitri; disciplinare il reclamo cautelare davanti al
giudice ordinario per i motivi di cui all’articolo
829, primo comma, del codice di procedura civile e per contrarietà
all’ordine pubblico; disciplinare le modalità di attuazione della misura
cautelare sempre sotto il controllo del giudice ordinario;

d) prevedere, nel caso di decisione secondo diritto,
il potere delle parti di indicazione e scelta della legge applicabile;

e) ridurre a sei mesi il termine di cui all’articolo 828, secondo comma, del codice di
procedura civile per la proposizione dell’impugnazione per nullità del lodo
rituale, equiparandolo al termine di cui all’articolo
327, primo comma, del codice di procedura civile;

f) prevedere, nella prospettiva di riordino organico
della materia e di semplificazione della normativa di riferimento,
l’inserimento nel codice di procedura civile delle norme relative all’arbitrato
societario e la conseguente abrogazione del decreto legislativo 17 gennaio
2003, n. 5; prevedere altresì la reclamabilità dell’ordinanza di cui
all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, che
decide sulla richiesta di sospensione della delibera;

g) disciplinare la translatio iudicii tra giudizio
arbitrale e giudizio ordinario e tra giudizio ordinario e giudizio arbitrale;

h) prevedere che, in tutti i casi, le nomine degli
arbitri da parte dell’autorità giudiziaria siano improntate a criteri che
assicurino trasparenza, rotazione ed efficienza.

16. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1,
il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla normativa in materia
di consulenti tecnici sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:

a) rivedere il percorso di iscrizione dei consulenti
presso i tribunali, favorendo l’accesso alla professione anche ai più giovani;

b) distinguere le varie figure professionali,
caratterizzate da percorsi formativi differenti anche per il tramite
dell’unificazione o aggiornamento degli elenchi, favorendo la formazione di
associazioni nazionali di riferimento;

c) creazione di un albo nazionale unico, al quale
magistrati e avvocati possano accedere per ricercare le figure professionali
più adeguate al singolo caso;

d) favorire la mobilità dei professionisti tra le
diverse corti d’appello, escludendo obblighi di cancellazione da un distretto
all’altro;

e) prevedere la formazione continua dei consulenti
tecnici e periti;

f) tutelare la salute, la gravidanza o le situazioni
contingenti che possono verificarsi nel corso dell’anno lavorativo, prevedendo
la possibilità di richiesta di sospensione volontaria come prevista in altri
ambiti lavorativi;

g) istituire presso le corti d’appello una
commissione di verifica deputata al controllo della regolarità delle nomine, ai
cui componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o
altri emolumenti comunque denominati.

17. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1,
il decreto o i decreti legislativi recanti disposizioni dirette a rendere i
procedimenti civili più celeri ed efficienti sono adottati nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, nei procedimenti davanti al
giudice di pace, al tribunale, alla corte d’appello e alla Corte di cassazione,
il deposito dei documenti e di tutti gli atti delle parti che sono in giudizio
con il ministero di un difensore abbia luogo esclusivamente con modalità
telematiche, o anche mediante altri mezzi tecnologici, e che spetti al capo
dell’ufficio autorizzare il deposito con modalità non telematiche unicamente
quando i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti e
sussista una situazione d’urgenza, assicurando che agli interessati sia data
conoscenza adeguata e tempestiva anche dell’avvenuta riattivazione del sistema;

b) prevedere che, in tutti i procedimenti civili, il
deposito telematico di atti e documenti di parte possa avvenire anche con
soluzioni tecnologiche diverse dall’utilizzo della posta elettronica
certificata nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

c) prevedere che, nel caso di utilizzo di soluzioni
tecnologiche diverse dalla posta elettronica certificata, in tutti i
procedimenti civili, il deposito si abbia per avvenuto nel momento in cui è
generato il messaggio di conferma del completamento della trasmissione;

d) prevedere che i provvedimenti del giudice e gli atti
del processo per i quali la legge non richiede forme determinate possano essere
compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo, nel rispetto
dei principi di chiarezza e sinteticità, stabilendo che sia assicurata la
strutturazione di campi necessari all’inserimento delle informazioni nei
registri del processo, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti con
decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore
della magistratura e il Consiglio nazionale forense;

e) prevedere il divieto di sanzioni sulla validità
degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma, sui
limiti e sullo schema informatico dell’atto, quando questo ha comunque
raggiunto lo scopo, e che della violazione delle specifiche tecniche, o dei
criteri e limiti redazionali, si possa tener conto nella disciplina delle
spese;

f) rivedere la disciplina delle modalità di
versamento del contributo unificato per i procedimenti davanti al giudice
ordinario e, in particolare:

1) prevedere che tale versamento possa avvenire:

1.1) con sistemi telematici di pagamento tramite la
piattaforma tecnologica di cui all’articolo 5, comma 2, del codice
dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di
pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale,
come previsto dall’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n.
193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24;

1.2) con strumenti di pagamento non telematici, in
conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;

1.3) presso le rivendite di generi di monopolio e di
valori bollati, con rilascio di contrassegni emessi ai sensi dell’articolo 3,
comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, di valore corrispondente all’importo dovuto;

1.4) mediante bonifico, con strumenti di pagamento
non telematici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293;

2) disciplinare i mezzi tramite i quali deve essere
data la prova del versamento;

3) prevedere che nei procedimenti davanti al giudice
ordinario, quando uno degli atti di cui all’articolo 14 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è
depositato con modalità telematiche, il contributo unificato sia corrisposto
esclusivamente con sistemi telematici di pagamento;

4) prevedere, nella procedura di liquidazione
giudiziale, che il contributo unificato sia corrisposto esclusivamente con
sistemi telematici di pagamento;

5) prevedere che il versamento con modalità diverse
da quelle prescritte non liberi la parte dagli obblighi di cui all’articolo 14
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e che la relativa istanza di rimborso debba essere proposta, a pena
di decadenza, entro trenta giorni dal pagamento;

6) rivedere la disciplina dell’articolo 197 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, prevedendo e disciplinando il versamento anche con sistemi telematici
delle spettanze degli ufficiali giudiziari;

g) rivedere la disciplina delle attestazioni di
conformità di cui agli articoli 16-bis, comma 9-bis, 16-decies e 16-undecies
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, al fine di consentire tali attestazioni per
tutti gli atti trasmessi con modalità telematiche all’ufficiale giudiziario o
dal medesimo ricevuti con le stesse modalità;

h) introdurre, in funzione dell’attuazione dei
principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, misure di riordino e
implementazione delle disposizioni in materia di processo civile telematico;

i) prevedere all’articolo 22 delle disposizioni per
l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui
al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, che le funzioni di consulente
presso le sezioni specializzate dei tribunali con competenza distrettuale
possono essere affidate ai consulenti iscritti negli albi dei tribunali del
distretto;

l) prevedere che il giudice, fatta salva la
possibilità per le parti costituite di opporsi, può disporre che le udienze
civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle
parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice si svolgano con
collegamenti audiovisivi a distanza, individuati e regolati con provvedimento
del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero
della giustizia;

m) prevedere che, fatta salva la possibilità per le
parti costituite di opporsi, il giudice può, o deve in caso di richiesta
congiunta delle parti, disporre che le udienze civili che non richiedono la
presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero
e dagli ausiliari del giudice siano sostituite dal deposito telematico di note
scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da effettuare entro il termine
perentorio stabilito dal giudice;

n) prevedere che il giudice, in luogo dell’udienza
di comparizione per il giuramento del consulente tecnico d’ufficio, può
disporre il deposito telematico di una dichiarazione sottoscritta con firma
digitale recante il giuramento di cui all’articolo 193 del codice di procedura
civile;

o) prevedere che nei procedimenti di separazione
consensuale, di istanza congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio le parti possono formulare rinuncia alla partecipazione
all’udienza, confermando nelle conclusioni del ricorso la volontà di non
volersi riconciliare con l’altra parte purché offrano una descrizione
riassuntiva delle disponibilità reddituali e patrimoniali relative al triennio
antecedente e depositino la relativa documentazione;

p) prevedere che, nei procedimenti di interdizione,
inabilitazione e amministrazione di sostegno, all’udienza per l’esame
dell’interdicendo, dell’inabilitando o della persona per la quale sia richiesta
la nomina di amministratore di sostegno sia di regola prevista la comparizione
personale del soggetto destinatario della misura, con facoltà per il giudice di
disporre l’udienza in modalità da remoto mediante collegamenti audiovisivi a
distanza, individuati e regolati con provvedimento del Ministero della
giustizia, nelle ipotesi in cui la comparizione personale potrebbe arrecare
grave pregiudizio per il soggetto destinatario della misura;

q) prevedere che il provvedimento cautelare di
sospensione dell’esecuzione delle deliberazioni assunte da qualsiasi organo di
associazioni, fondazioni, società, ovvero condominio, non perde efficacia in
caso di estinzione del giudizio, anche quando la relativa domanda è stata
proposta in corso di causa; prevedere che i provvedimenti di sospensione delle
deliberazioni dell’assemblea condominiale di cui all’articolo
1137 del codice civile non perdono efficacia ove non sia successivamente
instaurato il giudizio di merito;

r) prevedere che la dichiarazione di inefficacia di
cui all’articolo 669-novies del codice di
procedura civile assume anche in caso di contestazioni la forma dell’ordinanza.

18. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1,
il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina
dell’ufficio per il processo istituito presso i tribunali e le corti d’appello,
anche ad integrazione delle disposizioni dell’articolo 16-octies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono adottati nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l’ufficio per il processo, sotto la
direzione e il coordinamento di uno o più magistrati dell’ufficio, sia
organizzato individuando i requisiti professionali del personale da assegnare a
tale struttura facendo riferimento alle figure già previste dalla legge;

b) prevedere altresì che all’ufficio per il processo
sono attribuiti, previa formazione degli addetti alla struttura:

1) compiti di supporto ai magistrati comprendenti,
tra le altre, le attività preparatorie per l’esercizio della funzione
giurisdizionale quali lo studio dei fascicoli, l’approfondimento
giurisprudenziale e dottrinale, la selezione dei presupposti di mediabilità
della lite, la predisposizione di bozze di provvedimenti, il supporto nella
verbalizzazione, la cooperazione per l’attuazione dei progetti organizzativi
finalizzati a incrementare la capacità produttiva dell’ufficio, ad abbattere
l’arretrato e a prevenirne la formazione;

2) compiti di supporto per l’ottimale utilizzo degli
strumenti informatici;

3) compiti di coordinamento tra l’attività del
magistrato e l’attività del cancelliere;

4) compiti di catalogazione, archiviazione e messa a
disposizione di precedenti giurisprudenziali;

5) compiti di analisi e preparazione dei dati sui
flussi di lavoro;

c) prevedere che presso la Corte di cassazione siano
istituite una o più strutture organizzative denominate ufficio per il processo
presso la Corte di cassazione, in relazione alle quali:

1) individuare i requisiti professionali del
personale da assegnare a tale struttura organizzativa, facendo riferimento alle
figure previste dalla legislazione vigente per le corti d’appello e i tribunali
ordinari, in coerenza con la specificità delle funzioni della Corte di
cassazione;

2) prevedere che all’ufficio per il processo presso
la Corte di cassazione, sotto la direzione e il coordinamento del presidente o
di uno o più magistrati da lui delegati, previa formazione degli addetti alla
struttura, sono attribuiti compiti:

2.1) di assistenza per l’analisi delle pendenze e
dei flussi delle sopravvenienze;

2.2) di supporto ai magistrati, comprendenti, tra
l’altro, la compilazione della scheda del ricorso, corredata delle informazioni
pertinenti quali la materia, la sintesi dei motivi e l’esistenza di precedenti
specifici, lo svolgimento dei compiti necessari per l’organizzazione delle
udienze e delle camere di consiglio, anche con l’individuazione di tematiche
seriali, lo svolgimento di attività preparatorie relative ai provvedimenti
giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina
e di documentazione al fine di contribuire alla complessiva gestione dei
ricorsi e dei relativi provvedimenti giudiziali;

2.3) di supporto per l’ottimale utilizzo degli
strumenti informatici;

2.4) di raccolta di materiale e documentazione anche
per le attività necessarie per l’inaugurazione dell’anno giudiziario;

d) prevedere l’istituzione, presso la Procura
generale della Corte di cassazione, di una o più strutture organizzative denominate
ufficio spoglio, analisi e documentazione, in relazione alle quali:

1) individuare i requisiti professionali del
personale da assegnare a tale struttura, facendo riferimento alle figure
previste dalla legislazione vigente per le corti d’appello e i tribunali
ordinari, in coerenza con la specificità delle attribuzioni della Procura
generale in materia di intervento dinanzi alla Corte di cassazione;

2) prevedere che alla predetta struttura
organizzativa, sotto la supervisione e gli indirizzi degli avvocati generali e
dei magistrati dell’ufficio, previa formazione degli addetti alla struttura,
sono attribuiti compiti:

2.1) di assistenza per l’analisi preliminare dei
procedimenti che pervengono per l’intervento, per la formulazione delle
conclusioni e per il deposito delle memorie dinanzi alle sezioni unite e alle
sezioni semplici della Corte;

2.2) di supporto ai magistrati comprendenti, tra
l’altro, l’attività di ricerca e analisi su precedenti, orientamenti e prassi
degli uffici giudiziari di merito che formano oggetto dei ricorsi e di
individuazione delle questioni che possono formare oggetto del procedimento per
l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge previsto
dall’articolo 363 del codice di procedura
civile;

2.3) di supporto per l’ottimale utilizzo degli
strumenti informatici;

2.4) di raccolta di materiale e documentazione per
la predisposizione dell’intervento del Procuratore generale in occasione
dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.

19. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al
comma 18, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, con
decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2023, un contingente di 500 unità di
personale da inquadrare nella III area funzionale, posizione economica F1, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato.

20. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1,
il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del
procedimento notificatorio sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:

a) prevedere, quando il destinatario della
notificazione è un soggetto per il quale la legge prevede l’obbligo di munirsi
di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi
o quando il destinatario ha eletto domicilio digitale ai sensi dell’articolo
3-bis, comma 1-bis, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, iscritto nel pubblico elenco dei domicili
digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti
all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese ai sensi
dell’articolo 6-quater del medesimo codice, che la notificazione degli atti in
materia civile e stragiudiziale sia eseguita dall’avvocato esclusivamente a
mezzo di posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione
dei documenti informatici;

b) prevedere che, quando la notificazione a mezzo di
posta elettronica certificata non sia possibile o non abbia esito positivo per
causa imputabile al destinatario, l’avvocato provveda alla notificazione
esclusivamente mediante inserimento, a spese del richiedente, nell’area web
riservata di cui all’articolo 359 del codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, che la
notificazione si abbia per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in
cui è compiuto l’inserimento e che, solo quando la notificazione non sia possibile
o non abbia esito positivo per cause non imputabili al destinatario, la
notificazione si esegua con le modalità ordinarie;

c) prevedere che, quando la notificazione deve
essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata o mediante inserimento
nell’area web riservata, sia vietato all’ufficiale giudiziario eseguire, su
richiesta di un avvocato, notificazioni di atti in materia civile e
stragiudiziale, salvo che l’avvocato richiedente dichiari che il destinatario
della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica
certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo
di posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito
positivo per cause non imputabili al destinatario;

d) adottare misure di semplificazione del
procedimento di notificazione nei casi in cui la stessa è effettuata
dall’ufficiale giudiziario, al fine di agevolare l’uso di strumenti informatici
e telematici.

21. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1,
il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura
civile dirette a rafforzare i doveri di leale collaborazione delle parti e dei
terzi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il riconoscimento dell’Amministrazione
della giustizia quale soggetto danneggiato nei casi di responsabilità aggravata
e, conseguentemente, specifiche sanzioni a favore della cassa delle ammende;

b) prevedere conseguenze processuali e sanzioni
pecuniarie nei casi di rifiuto non giustificato di consentire l’ispezione
prevista dall’articolo 118 del codice di procedura civile e nei casi di rifiuto
o inadempimento non giustificati dell’ordine di esibizione previsto
dall’articolo 210 del medesimo codice;

c) prevedere la fissazione di un termine non
superiore a sessanta giorni entro il quale la pubblica amministrazione, cui
sono state richieste informazioni ai sensi dell’articolo 213 del codice di
procedura civile, deve trasmetterle o deve comunicare le ragioni del diniego.

22. Il decreto o i decreti legislativi attuativi
della delega di cui al comma 1 sono adottati altresì nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:

a) curare il coordinamento con le disposizioni
vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del
codice di procedura civile, del codice civile e delle norme contenute in leggi
speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega,
comprese le disposizioni del testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,
in modo da renderle ad essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e
adottando le opportune disposizioni transitorie;

b) apportare le necessarie modifiche alla legge 24
marzo 2001, n. 89, sostituendo all’introduzione del giudizio nelle forme del
procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del
codice di procedura civile quali rimedi preventivi, la stipulazione, anche
fuori dei casi in cui l’accesso preventivo a strumenti alternativi per la
risoluzione della controversia costituisce condizione di procedibilità della
domanda giudiziale, di una convenzione di negoziazione assistita ovvero la
partecipazione personale al procedimento di mediazione anche successivamente al
primo incontro ovvero la partecipazione attiva ad altri procedimenti di
conciliazione e mediazione previsti da disposizioni speciali e, per i giudizi
davanti alla corte d’appello, alla proposizione d’istanza di decisione in udienza,
all’esito di discussione orale, preceduta dalla sola precisazione delle
conclusioni nel corso della medesima udienza;

c) prevedere che il difetto di giurisdizione:

1) sia rilevabile nel giudizio di primo grado anche
d’ufficio e nei successivi gradi del processo solo quando è oggetto di
specifico motivo di impugnazione;

2) non sia eccepibile nel giudizio di gravame da
parte dell’attore che ha promosso il giudizio di primo grado.

23. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1,
il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina
processuale per la realizzazione di un rito unificato denominato «procedimento
in materia di persone, minorenni e famiglie» sono adottati nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l’introduzione di nuove disposizioni in
un apposito titolo IV-bis del libro II del codice di procedura civile,
rubricato «Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e
famiglie», recante la disciplina del rito applicabile a tutti i procedimenti
relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie di competenza
del tribunale ordinario, del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare,
con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei
procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla
competenza delle sezioni istituite dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e con
abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle
disposizioni vigenti;

b) nei procedimenti di cui alla lettera a),
prevedere che in presenza di allegazioni di violenza domestica o di genere
siano assicurate: su richiesta, adeguate misure di salvaguardia e protezione,
avvalendosi delle misure di cui all’articolo 342-bis del codice civile; le
necessarie modalità di coordinamento con altre autorità giudiziarie, anche
inquirenti; l’abbreviazione dei termini processuali nonché specifiche
disposizioni processuali e sostanziali per evitare la vittimizzazione
secondaria. Qualora un figlio minore rifiuti di incontrare uno o entrambi i
genitori, prevedere che il giudice, personalmente, sentito il minore e assunta
ogni informazione ritenuta necessaria, accerta con urgenza le cause del rifiuto
ed assume i provvedimenti nel superiore interesse del minore, considerando ai
fini della determinazione dell’affidamento dei figli e degli incontri con i
figli eventuali episodi di violenza. In ogni caso, garantire che gli eventuali
incontri tra i genitori e il figlio avvengano, se necessario, con
l’accompagnamento dei servizi sociali e non compromettano la sicurezza della
vittima. Prevedere che, qualora il giudice ritenga di avvalersi dell’ausilio di
un consulente, procede alla sua nomina con provvedimento motivato, indicando
gli accertamenti da svolgere; il consulente del giudice eventualmente nominato
si attiene ai protocolli e alle metodologie riconosciuti dalla comunità
scientifica senza effettuare valutazioni su caratteristiche e profili di
personalità estranee agli stessi; prevedere esplicitamente, inoltre, che i
provvedimenti di cui agli articoli 342-bis e
seguenti del codice civile possono essere richiesti ed emessi anche dal
tribunale per i minorenni e quando la convivenza è già cessata;

c) prevedere la competenza del tribunale in
composizione collegiale, con facoltà di delega per la trattazione e
l’istruzione al giudice relatore, stabilendo che nel tribunale per i minorenni
la prima udienza di cui alla lettera l) e le udienze all’esito delle quali
devono essere adottati provvedimenti decisori, anche provvisori, sono tenute
dal giudice relatore, con facoltà per lo stesso di delegare ai giudici onorari
specifici adempimenti e con l’esclusione della facoltà di delegare l’ascolto
dei minorenni, l’assunzione delle testimonianze e tutti gli atti riservati al
giudice togato;

d) procedere al riordino dei criteri di competenza
territoriale, prevedendo quale criterio di competenza prevalente quello della
residenza abituale del minore che corrisponde al luogo in cui si trova di fatto
il centro della sua vita al momento della proposizione della domanda, salvo il
caso di illecito trasferimento, prevedendo altresì che per il cambio di
residenza ovvero per la scelta dell’istituto scolastico anche prima della
separazione dei genitorisia sempre necessario il consenso di entrambi i
genitori, ovvero, indifetto, del giudice;

e) disporre l’intervento necessario del pubblico
ministero, aisensi dell’articolo 70 del codice
di procedura civile, fermo restandoil potere del pubblico ministero nei
procedimenti di cui agli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del
codice civile e in quelli dicui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, di proporre
la relativa azione;

f) prevedere l’introduzione del giudizio con
ricorso, redatto in modo sintetico, contenente: l’indicazione del giudice, le
generalitàe la residenza abituale del ricorrente, del resistente e dei
figlicomuni della coppia, minorenni, maggiorenni economicamente
nonautosufficienti o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali ilprocedimento si
riferisce; la determinazione dell’oggetto delladomanda; l’esposizione dei fatti
e degli elementi di diritto suiquali si fonda la domanda con le relative
conclusioni; l’indicazione,a pena di decadenza per le sole domande aventi ad
oggetto dirittidisponibili, dei mezzi di prova e dei documenti di cui il
ricorrenteintenda avvalersi; il deposito di copia dei
provvedimentieventualmente già adottati all’esito di uno dei procedimenti di
cuialla lettera a); l’indicazione di procedimenti penali in cui una delle parti
o il minorenne sia persona offesa; nelle ipotesi di domande di natura
economica, il deposito di copia delle denunce dei redditi e di documentazione
attestante le disponibilità mobiliari, immobiliari e finanziarie delle parti
degli ultimi tre anni, disponendo le sanzioni per il mancato deposito della
documentazione senza giustificato motivo ovvero per il deposito di
documentazione inesatta o incompleta; prevedere che con gli atti introduttivi
le parti depositino altresì un piano genitoriale che illustri gli impegni e le
attività quotidiane dei minori, relativamente alla scuola, al percorso
educativo, alle eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e
ricreative, alle frequentazioni parentali e amicali, ai luoghi abitualmente
frequentati, alle vacanze normalmente godute; prevedere che all’esito del
deposito del ricorso sia fissata con decreto la data dell’udienza di
comparizione delle parti davanti al giudice relatore, da tenere entro novanta giorni
dal deposito del ricorso; prevedere inoltre che il capo dell’ufficio
giudiziario vigili sul rispetto di tale termine e ne tenga conto nella
formulazione dei rapporti per la valutazione di professionalità; prevedere con
la fissazione della data l’indicazione del termine per la notificazione del
ricorso e del decreto e del termine per la costituzione della parte convenuta,
con possibilità per il giudice relatore di assumere provvedimenti d’urgenza
nell’interesse delle parti e dei minori prima dell’instaurazione del
contraddittorio, quando ciò potrebbe pregiudicare l’attuazione del
provvedimento o in presenza di pregiudizio imminente ed irreparabile, fissando
l’udienza di comparizione delle parti per la conferma, modifica o revoca di
tali provvedimenti entro i successivi quindici giorni; prevedere che con il
decreto di fissazione della prima udienza il giudice debba informare le parti
della possibilità di avvalersi della mediazione familiare, con esclusione dei
casi in cui una delle parti sia stata destinataria di condanna anche non
definitiva o di emissione dei provvedimenti cautelari civili o penali per fatti
di reato previsti dagli articoli 33 e seguenti della Convenzione del Consiglio
d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle
donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011, di cui alla
legge 27 giugno 2013, n. 77;

g) prevedere che, in assenza di limitazioni o
provvedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale, nell’assumere i
provvedimenti circa l’affido dei figli minori il giudice indichi quali sono le
informazioni che ciascun genitore deve obbligatoriamente comunicare all’altro;

h) prevedere che il convenuto debba costituirsi
mediante comparsa di costituzione, redatta in modo sintetico, nella quale
devono essere proposte, a pena di decadenza, eventuali domande riconvenzionali
ed eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, nonché
contestazioni specifiche sui fatti affermati dal ricorrente e, a pena di
decadenza per le sole domande aventi ad oggetto diritti disponibili, i mezzi di
prova e i documenti, oltre alla documentazione indicata nella lettera f) e con
le stesse sanzioni per il mancato deposito della documentazione senza
giustificato motivo ovvero per il deposito di documentazione inesatta o
incompleta;

i) disciplinare le difese del ricorrente in caso di
domande riconvenzionali del convenuto, nonché la possibilità di precisare e
modificare le domande e proporre nuove istanze istruttorie alla luce delle
difese della controparte; prevedere in ogni caso la possibilità di introdurre
nel corso del giudizio domande nuove relative all’affidamento e al mantenimento
dei figli minori e di quelli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché la
possibilità di introdurre domande nuove relative al mantenimento delle parti e
dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nelle sole ipotesi di
fatti sopravvenuti ovvero di nuovi accertamenti istruttori;

l) prevedere che la prima udienza si svolga con
necessaria comparizione personale delle parti per essere sentite, anche
separatamente, e per il tentativo di conciliazione, disponendo le sanzioni per
la mancata comparizione senza giustificato motivo e prevedendo in ogni caso la
data di decorrenza dei provvedimenti a contenuto economico, con facoltà di
farli retroagire alla data della domanda o comunque della prima udienza, e che
il verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo e titolo per
l’iscrizione di ipoteca giudiziale; prevedere che, in caso di mancata
comparizione del convenuto senza giustificato motivo, il giudice adotta
comunque i provvedimenti provvisori e urgenti all’esito della prima udienza,
determinando la data di decorrenza dei provvedimenti di natura economica anche
a far data dalla domanda; prevedere che la prima udienza debba svolgersi con
necessaria comparizione personale delle parti per il tentativo di
conciliazione, con esclusione delle ipotesi in cui siano allegate o segnalate
violenze di genere o domestiche, e che il giudice possa formulare una proposta
di definizione motivata anche tenendo conto di tutte le circostanze e delle
risultanze istruttorie acquisite; prevedere che la mancata comparizione senza
giustificato motivo sia valutata ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del
codice di procedura civile e che possa altresì essere tenuta in considerazione
ai fini delle spese di lite; prevedere infine che il verbale di conciliazione
costituisca titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale;

m) prevedere che, qualora il tentativo di
conciliazione non riesca, il presidente, anche d’ufficio, sentiti le parti ed i
rispettivi difensori, assuma con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti
che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi, nonché che il
tentativo di conciliazione non sia esperito nei casi in cui sia allegata
qualsiasi forma di violenza prevista dalla Convenzione del Consiglio d’Europa
sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la
violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011, di cui alla legge 27
giugno 2013, n. 77; in tali casi la comparizione personale delle parti deve
avvenire in orari differiti;

n) prevedere che il giudice relatore possa, con
esclusione delle fattispecie in cui siano allegate violenze di genere o
domestiche, secondo quanto previsto dalla citata Convenzione del Consiglio
d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle
donne e la violenza domestica, invitare le parti ad esperire un tentativo di
mediazione familiare; in caso di rifiuto di una delle parti, il giudice
pronuncia i provvedimenti temporanei ed urgenti;

o) prevedere che l’attività professionale del
mediatore familiare, la sua formazione, le regole deontologiche e le tariffe
applicabili siano regolate secondo quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013,
n. 4;

p) prevedere l’istituzione, presso ciascun
tribunale, di un elenco dei mediatori familiari iscritti presso le associazioni
del settore, secondo quanto disciplinato dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, con
possibilità per le parti di scegliere il mediatore tra quelli iscritti in tale
elenco; prevedere che i mediatori familiari siano dotati di adeguata formazione
e specifiche competenze nella disciplina giuridica della famiglia, nonché in
materia di tutela dei minori e di violenza contro le donne e di violenza
domestica, e che i mediatori abbiano l’obbligo di interrompere la loro opera
nel caso in cui emerga qualsiasi forma di violenza;

q) prevedere che alla prima udienza, in mancanza di
conciliazione tra le parti, il giudice, ove la causa sia matura per la
decisione, inviti le parti alla discussione, pronunciando sentenza definitiva
ovvero parziale qualora possa essere decisa la sola domanda relativa allo stato
delle persone e il procedimento debba continuare per la definizione delle
ulteriori domande;

r) prevedere che qualora il processo debba
continuare il giudice relatore, nel contraddittorio tra le parti: adotti i
provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse delle
parti stesse, nel limite delle rispettive domande e anche d’ufficio per i
minori, per i figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per i
figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che costituiscono titolo esecutivo e
titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale, disciplinando il regime della
reclamabilità dinanzi al giudice, che decide in composizione collegiale; ammetta
le prove o adotti gli altri provvedimenti istruttori, fissando l’udienza per la
prosecuzione del giudizio; prevedere che nell’adottare i provvedimenti
temporanei e urgenti il giudice possa formulare una proposta di piano
genitoriale nella quale illustrare la complessiva situazione di vita del minore
e le sue esigenze dal punto di vista dell’affidamento e dei tempi di
frequentazione dei genitori, nonché del mantenimento, dell’istruzione,
dell’educazione e dell’assistenza morale del minore, nel rispetto dei principi
previsti dall’articolo 337-ter del codice civile;
prevedere altresì che all’interno del piano genitoriale siano individuati i
punti sui quali vi sia l’accordo dei genitori e che il mancato rispetto delle
condizioni previste nel piano genitoriale costituisce comportamento
sanzionabile ai sensi dell’articolo 709-ter del
codice di procedura civile;

s) prevedere che il giudice dispone in ogni caso la
videoregistrazione dell’audizione del minore;

t) prevedere che il giudice, anche relatore, previo
ascolto non delegabile del minore anche infradodicenne, ove capace di esprimere
la propria volontà, fatti salvi i casi di impossibilità del minore, possa
adottare provvedimenti relativi ai minori d’ufficio e anche in assenza di
istanze, salvaguardando il contraddittorio tra le parti a pena di nullità del
provvedimento; prevedere che il giudice, anche relatore, possa disporre
d’ufficio mezzi di prova a tutela dei minori, nonché delle vittime di violenze,
anche al di fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, sempre garantendo il
contraddittorio e il diritto alla prova contraria, disciplinando i poteri
istruttori officiosi di indagine patrimoniale;

u) stabilire che i provvedimenti temporanei ed
urgenti debbano contenere le modalità e i termini di prosecuzione del giudizio,
che possano essere modificati o revocati dal giudice, anche relatore, nel corso
del giudizio in presenza di fatti sopravvenuti o di nuovi accertamenti
istruttori, che mantengano la loro efficacia in caso di estinzione del processo
e che siano disciplinate le forme di controllo dei provvedimenti emessi nel
corso del giudizio;

v) modificare l’articolo
178 del codice di procedura civile introducendo una disposizione in cui si
preveda che, una volta istituito il tribunale per le persone, per i minorenni e
per le famiglie, l’ordinanza del giudice istruttore in materia di separazione e
di affidamento dei figli è impugnabile dalle parti con reclamo immediato al
collegio, che il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di venti
giorni dalla lettura alla presenza delle parti oppure dalla ricezione della
relativa notifica e che il collegio decide in camera di consiglio entro trenta
giorni dal deposito del reclamo;

z) prevedere che per la fase decisoria il giudice
relatore, esaurita l’istruzione, fissi davanti a sé l’udienza di rimessione
della causa in decisione con assegnazione dei termini per gli scritti difensivi
finali, che all’udienza la causa sia posta in decisione dal giudice relatore
che si riserva di riferire al collegio e che la sentenza venga depositata nel
termine di sessanta giorni;

aa) prevedere che in presenza di allegazioni o
segnalazioni di comportamenti di un genitore tali da ostacolare il mantenimento
di un rapporto equilibrato e continuativo con l’altro genitore e la
conservazione di rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di
ciascun ramo genitoriale siano assicurate l’abbreviazione dei termini processuali
e la concreta attuazione dei provvedimenti adottati nell’interesse del minore;

bb) prevedere che nel processo di separazione tanto
il ricorrente quanto il convenuto abbiano facoltà di proporre domanda di
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo che
quest’ultima sia procedibile solo all’esito del passaggio in giudicato della
sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto del
termine previsto dall’articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e che
sia ammissibile la riunione dei procedimenti aventi ad oggetto queste domande
qualora pendenti tra le stesse parti dinanzi al medesimo tribunale, assicurando
in entrambi i casi l’autonomia dei diversi capi della sentenza, con
specificazione della decorrenza dei relativi effetti;

cc) stabilire che nei procedimenti di separazione
personale e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio le
parti possano, sino alla prima udienza di comparizione, concludere un accordo
sulla legge applicabile alla separazione e al divorzio ai sensi degli articoli
8 e 9 del regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010;

dd) prevedere: la nomina, anche d’ufficio, del
curatore speciale del minore; il riordino delle disposizioni in materia di
ascolto del minore, anche alla luce della normativa sovranazionale di
riferimento; la predisposizione di autonoma regolamentazione della consulenza
tecnica psicologica, anche con l’inserimento nell’albo dei consulenti tecnici
d’ufficio di indicazioni relative alle specifiche competenze; la possibilità di
nomina di un tutore del minore, anche d’ufficio, nel corso e all’esito dei
procedimenti di cui alla lettera a), e in caso di adozione di provvedimenti ai
sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile;

ee) prevedere la facoltà per il giudice, anche
relatore, su richiesta concorde di entrambe le parti, di nominare un
professionista, scelto tra quelli iscritti nell’albo dei consulenti tecnici
d’ufficio, ovvero anche al di fuori dell’albo in presenza di concorde richiesta
delle parti, dotato di specifiche competenze in grado di coadiuvare il giudice
per determinati interventi sul nucleo familiare, per superare conflitti tra le
parti, per fornire ausilio per i minori e per la ripresa o il miglioramento
delle relazioni tra genitori e figli;

ff) adottare, per i procedimenti di cui alla lettera
a), puntuali disposizioni per regolamentare l’intervento dei servizi
socio-assistenziali o sanitari, in funzione di monitoraggio, controllo e
accertamento, prevedendo che nelle relazioni redatte siano tenuti distinti con
chiarezza i fatti accertati, le dichiarazioni rese dalle parti e le valutazioni
formulate dagli operatori, con diritto delle parti e dei loro difensori di
avere visione di ogni relazione ed accertamento compiuto dai responsabili del
servizio socio-assistenziale o sanitario, e, fermo restando il principio
generale dell’interesse del minore a mantenere relazioni significative con i
genitori, sia assicurato che nelle ipotesi di violenze di genere e domestiche
tale intervento sia disposto solo in quanto specificamente diretto alla
protezione della vittima e del minore e sia adeguatamente motivato, nonché
disciplinando presupposti e limiti dell’affidamento dei minorenni al servizio
sociale; dettare disposizioni per individuare modalità di esecuzione dei
provvedimenti relativi ai minori, prevedendo che queste siano determinate dal
giudice in apposita udienza in contraddittorio con le parti, salvo che sussista
il concreto e attuale pericolo, desunto da circostanze specifiche ed oggettive,
di sottrazione del minore o di altre condotte che potrebbero pregiudicare
l’attuazione del provvedimento, che in caso di mancato accordo l’esecuzione
avvenga sotto il controllo del giudice, anche con provvedimenti assunti
nell’immediatezza, che nell’esecuzione sia sempre salvaguardato il preminente
interesse alla salute psicofisica del minorenne e che l’uso della forza
pubblica, sostenuto da adeguata e specifica motivazione, sia limitato ai soli
casi in cui sia assolutamente indispensabile e sia posto in essere per il
tramite di personale specializzato;

gg) riformare la disciplina dei procedimenti per la
tutela e l’affidamento dei minori previsti dal codice civile e dalla legge 4
maggio 1983, n. 184, e in particolare:

1) prevedere cause di incompatibilità con
l’assunzione dell’incarico di consulente tecnico d’ufficio nonché con lo
svolgimento delle funzioni di assistente sociale nei procedimenti che
riguardano l’affidamento dei minori, per coloro che rivestono cariche
rappresentative in strutture o comunità pubbliche o private presso le quali
sono inseriti i minori, che partecipano alla gestione complessiva delle
medesime strutture, che prestano a favore di esse attività professionale, anche
a titolo gratuito, o che fanno parte degli organi sociali di società che le
gestiscono, nonché per coloro il cui coniuge, parte dell’unione civile,
convivente, parente o affine entro il quarto grado svolge le medesime funzioni
presso le citate strutture o comunità; apportare modifiche al regio
decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 maggio 1935, n. 835, per adeguare le ipotesi di incompatibilità ivi
previste per i giudici onorari a quelle previste dal presente numero;

2) introdurre il divieto di affidamento dei minori a
persone che sono parenti o affini entro il quarto grado del giudice che ha
disposto il collocamento, del consulente tecnico d’ufficio o di coloro che
hanno svolto le funzioni di assistente sociale nel medesimo procedimento nonché
il divieto di collocamento dei minori presso strutture o comunità pubbliche o
private nelle quali rivestono cariche rappresentative, o partecipano alla
gestione complessiva o prestano a favore di esse attività professionale anche a
titolo gratuito o fanno parte degli organi sociali di società che le
gestiscono, persone che sono parente o affine entro il quarto grado,
convivente, parte dell’unione civile o coniuge del giudice che a disposto il collocamento,
del consulente tecnico d’ufficio o di coloro che hanno svolto le funzioni di
assistente sociale nel medesimo procedimento;

hh) introdurre un unico rito per i procedimenti su
domanda congiunta di separazione personale dei coniugi, di divorzio e di
affidamento dei figli nati fuori del matrimonio, modellato sul procedimento
previsto dall’articolo 711 del codice di
procedura civile, disponendo che nel ricorso debba essere contenuta
l’indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico
delle parti, prevedendo la possibilità che l’udienza per il tentativo di
conciliazione delle parti si svolga con modalità di scambio di note scritte e
che le parti possano a tal fine rilasciare dichiarazione contenente la volontà
di non volersi riconciliare; introdurre un unico rito per i procedimenti
relativi alla modifica delle condizioni di separazione ai sensi dell’articolo 711 del codice di procedura civile, alla
revisione delle condizioni di divorzio ai sensi dell’articolo 9 della legge 1°
dicembre 1970, n. 898, e alla modifica delle condizioni relative ai figli di
genitori non coniugati, strutturato mediante presentazione di istanza congiunta
e successiva decisione da parte del tribunale, prevedendo la fissazione
dell’udienza di comparizione personale delle parti nei soli casi di richiesta
congiunta delle parti ovvero nelle ipotesi in cui il tribunale ravvisi la
necessità di approfondimenti in merito alle condizioni proposte dalle parti;

ii) procedere al riordino della disciplina di cui
agli articoli 145 e 316
del codice civile, attribuendo la relativa competenza al giudice anche su
richiesta di una sola parte e prevedendo la possibilità di ordinare al coniuge
inadempiente al dovere di contribuire ai bisogni della famiglia previsto dall’articolo 143 del codice civile di versare una
quota dei propri redditi in favore dell’altro; prevedere altresì che il
relativo provvedimento possa valere in via esecutiva diretta contro il terzo,
in analogia a quanto previsto dall’articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n.
898;

ll) procedere al riordino della disciplina di cui
all’articolo 156 del codice civile,
all’articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, all’articolo 3 della legge
10 dicembre 2012, n. 219, e all’articolo 316-bis
del codice civile, introducendo un unico modello processuale strutturato in
analogia a quanto previsto dall’articolo 8 della legge 1° dicembre 1970, n.
898, e che tenga conto dell’assenza di limiti prevista dall’articolo 156 del codice civile per adottare le
garanzie a tutela dell’adempimento delle obbligazioni a carico dell’onerato e
per il sequestro;

mm) procedere al riordino della disciplina di cui
all’articolo 709-ter del codice di procedura civile,
con possibilità di adottare anche d’ufficio, previa instaurazione del
contraddittorio, provvedimenti ai sensi dell’articolo
614-bis del codice di procedura civile in caso di inadempimento agli
obblighi di fare e di non fare anche quando relativi ai minori;

nn) predisporre autonoma regolamentazione per il
giudizio di appello, per tutti i procedimenti di cui alla lettera a);

oo) prevedere che i provvedimenti adottati dal
giudice tutelare, inclusi quelli emessi ai sensi dell’articolo 720-bis del codice di procedura civile in
materia di amministrazione di sostegno, siano reclamabili al tribunale che
decide in composizione monocratica per quelli aventi contenuto patrimoniale
gestorio e in composizione collegiale in tutti gli altri casi; prevedere che
del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento
reclamato.

24. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1,
il decreto o i decreti legislativi recanti norme per l’istituzione del
tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie sono adottati con
l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riorganizzare il funzionamento e le competenze
del tribunale per i minorenni di cui al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n.
1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, che
assume la denominazione di «tribunale per le persone, per i minorenni e per le
famiglie» composto dalla sezione distrettuale e dalle sezioni circondariali,
prevedendo che la sezione distrettuale sia costituita presso ciascuna sede di
corte d’appello o di sezione di corte d’appello e che le sezioni circondariali
siano costituite presso ogni sede di tribunale ordinario di cui all’articolo 42
dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
collocata nel distretto di corte d’appello o di sezione di corte d’appello in
cui ha sede la sezione distrettuale; organizzare il tribunale per le persone,
per i minorenni e per le famiglie nell’ambito delle attuali dotazioni organiche
del personale di magistratura, del personale amministrativo, dirigenziale e non
dirigenziale, e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

b) trasferire le competenze civili, penali e di
sorveglianza del tribunale per i minorenni alle sezioni distrettuali del
tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, ad eccezione delle
competenze civili indicate nella lettera c) che sono trasferite alle sezioni
circondariali;

c) attribuire alle sezioni circondariali del
tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie le competenze
assegnate al tribunale per i minorenni dall’articolo
38 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni
transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, dall’articolo 403 del codice civile e dai titoli I e
I-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, oltre a tutte le competenze civili
attribuite al tribunale ordinario nelle cause riguardanti lo stato e la capacità
delle persone, ad esclusione delle cause aventi ad oggetto la cittadinanza,
l’immigrazione e il riconoscimento della protezione internazionale, nonché
quelle riguardanti la famiglia, l’unione civile, le convivenze, i minori e
tutti i procedimenti di competenza del giudice tutelare, nonché i procedimenti
aventi ad oggetto il risarcimento del danno endo-familiare;

d) stabilire l’anzianità di servizio necessaria per
svolgere le funzioni di presidente della sezione distrettuale e la minore
anzianità di servizio necessaria per svolgere quelle di presidente della
sezione circondariale;

e) determinare le competenze del presidente della
sezione distrettuale e del presidente della sezione circondariale;

f) stabilire che i giudici assegnati al tribunale
per le persone, per i minorenni e per le famiglie siano scelti tra quelli
dotati di specifiche competenze nelle materie attribuite all’istituendo
tribunale, stabilire l’anzianità di servizio necessaria e disporre che non si
applichi il limite dell’assegnazione decennale nella funzione;

g) stabilire che i magistrati siano assegnati in via
esclusiva al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;
disciplinare la possibilità di applicazione, anche per singoli procedimenti
individuati con criteri predeterminati nei provvedimenti tabellari con
provvedimento del presidente della sezione distrettuale, dei giudici delle
sezioni circondariali alla sezione distrettuale ovvero dei giudici della
sezione distrettuale alle sezioni circondariali, prevedendo la possibilità che
le udienze, in caso di applicazione, possano svolgersi con modalità di scambio
di note scritte o di collegamento da remoto e con possibilità per il giudice di
tenere udienza in luogo diverso dall’ufficio;

h) stabilire che i magistrati onorari assegnati ai
tribunali per i minorenni al momento dell’istituzione del tribunale per le
persone, per i minorenni e per le famiglie, ferme le disposizioni che prevedono
la loro presenza nella composizione dei collegi secondo i principi di delega di
seguito indicati, siano assegnati all’ufficio per il processo già esistente
presso il tribunale ordinario per le funzioni da svolgere nell’ambito delle
sezioni circondariali del tribunale per le persone, per i minorenni e per le
famiglie;

i) disciplinare composizione ed attribuzioni
dell’ufficio per il processo secondo quelle previste per l’ufficio per il
processo costituito presso i tribunali ordinari ai sensi dell’articolo
16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevedendola possibilità
di demandare ai giudici onorari, che integreranno l’ufficio, oltre alle
funzioni previste per l’ufficio per il processo presso il tribunale ordinario,
funzioni di conciliazione, di informazione sulla mediazione familiare, di
ausilio all’ascolto del minore e di sostegno ai minorenni e alle parti, con
attribuzione di specifici compiti puntualmente delegati dal magistrato togato
assegnatario del procedimento, secondo le competenze previste dalla legislazione
vigente;

l) stabilire che nelle materie del penale minorile
la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le
famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla competenza
del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica o
collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

m) stabilire che, nelle materie della sorveglianza
minorile, la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni
e per le famiglie sia competente per tutti i procedimenti già attribuiti alla
competenza del tribunale per i minorenni e giudichi in composizione monocratica
o collegiale secondo le disposizioni vigenti che disciplinano la materia;

n) stabilire che, nei procedimenti civili che
rientrano nelle loro rispettive competenze, secondo quanto previsto nelle
lettere b) e c), le sezioni circondariali giudichino in composizione
monocratica e le sezioni distrettuali giudichino in composizione collegiale,
con esclusione dei soli procedimenti di cui ai titoli II, III e IV della legge
4 maggio 1983, n. 184, per i quali le sezioni distrettuali giudicano in
composizione collegiale, con collegio composto da due magistrati togati e da
due magistrati onorari;

o) stabilire che: ogni provvedimento che definisce
il giudizio adottato dal giudice della sezione circondariale sia impugnabile
dinanzi alla sezione distrettuale, che giudica in composizione collegiale,
prevedendo che del collegio non possa far parte il giudice che ha emesso il provvedimento
impugnato; ogni provvedimento che definisce il giudizio adottato, quale giudice
di prima istanza, dalla sezione distrettuale nelle materie di competenza della
stessa sia impugnabile dinanzi alla sezione di corte d’appello per i minorenni;

p) stabilire che avverso i provvedimenti di cui alla
lettera o) possa essere proposto ricorso per cassazione e avverso i
provvedimenti provvisori emessi ai sensi degli articoli 330, 332 e 333 del
codice civile dalle sezioni distrettuali del tribunale per le persone, per i
minorenni e per le famiglie, su reclamo proposto avverso i provvedimenti
provvisori emessi dalle sezioni circondariali, possa essere proposto ricorso
per cassazione ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione;

q) stabilire che nel settore civile ogni
provvedimento provvisorio adottato dalle sezioni circondariali che presenti
contenuti decisori sia reclamabile dinanzi alla sezione distrettuale e che ogni
provvedimento provvisorio adottato dalla sezione distrettuale che presenti
contenuti decisori nelle materie di competenza della stessa sia reclamabile
dinanzi alla sezione di corte d’appello per i minorenni, fatto salvo quanto
previsto dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64, in materia di sottrazione
internazionale di minorenni;

r) stabilire per i procedimenti civili elencati nel
comma 23, lettera a), l’applicazione del rito unificato in materia di persone,
minorenni e famiglie previsto dal medesimo comma 23, salvo quanto previsto
dalle lettere n), o) e q) del presente comma;

s) stabilire che per i procedimenti civili non
ricompresi nella lettera r) si applichino le disposizioni processuali vigenti
che disciplinano la materia;

t) riorganizzare il funzionamento e le competenze
dell’ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni
che assume la denominazione di ufficio della procura della Repubblica presso il
tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, attribuendo,
inoltre, all’ufficio le funzioni civili attribuite all’ufficio della procura
della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle materie di competenza del
costituendo tribunale; stabilire che le funzioni del pubblico ministero
attribuite siano svolte, sia presso le sezioni distrettuali sia presso le
sezioni circondariali, anche con l’utilizzo di modalità di collegamento da
remoto, da individuare con decreto del Ministero della giustizia;

u) stabilire l’anzianità di servizio necessaria per
svolgere le funzioni di procuratore della Repubblica presso il tribunale per le
persone, per i minorenni e per le famiglie;

v) stabilire l’anzianità di servizio necessaria
perché i magistrati possano essere assegnati all’ufficio della procura della
Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le
famiglie;

z) stabilire che per l’iniziale costituzione dei
tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie e delle procure
della Repubblica presso i suddetti tribunali, con decreto del Ministro della
giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro
un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al
presente comma, sia determinata la pianta organica dei magistrati addetti alle
sezioni distrettuali e circondariali dei tribunali per le persone, per i
minorenni e per le famiglie e alle procure della Repubblica presso i suddetti
tribunali, nell’ambito della dotazione organica del personale di magistratura,
con decorrenza dalla data indicata nei decreti legislativi stessi; disporre che
i magistrati con funzione di presidente di tribunale per i minorenni siano
assegnati quali presidenti delle sezioni distrettuali dei costituendi tribunali
e che i presidenti di sezione presso i tribunali ordinari, assegnati anche in
via non esclusiva alle materie di competenza delle costituende sezioni circondariali,
siano nominati, previa domanda, presidenti delle sezioni circondariali,
individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di
posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata
nelle materie di competenza del costituendo tribunale; disporre che i
procuratori della Repubblica delle procure della Repubblica presso i tribunali
per i minorenni siano assegnati quali procuratori della Repubblica delle
procure della Repubblica presso i costituendi tribunali; stabilire che
l’assegnazione è prevista fino alla scadenza del termine stabilito per
l’assegnazione delle funzioni dirigenziali e semi-dirigenziali, computando in
tale periodo quello già svolto nella precedente funzione; prevedere che i
magistrati già assegnati ai tribunali per i minorenni e, in via anche non
esclusiva, alle sezioni di corte d’appello per i minorenni siano assegnati alle
sezioni distrettuali e che i magistrati assegnati nei tribunali ordinari, in
via anche non esclusiva, alle materie di competenza delle sezioni circondariali
siano assegnati alle stesse, previa domanda dei magistrati interessati,
individuando i criteri di selezione in caso di richieste superiori al numero di
posti disponibili, privilegiando i magistrati con maggiore esperienza maturata
nelle materie di competenza del costituendo tribunale; prevedere che i
magistrati assegnati alla procura della Repubblica presso il tribunale per i
minorenni siano assegnati alla procura della Repubblica presso il costituendo
tribunale;

aa) stabilire che il personale di cancelleria e le
dotazioni materiali assegnati al tribunale per i minorenni siano assegnati alla
sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le
famiglie e che il personale di cancelleria e le dotazioni materiali assegnati
in ciascun tribunale allo svolgimento delle funzioni amministrative connesse
alle materie trasferite alle istituende sezioni circondariali siano alle stesse
assegnati con provvedimenti del Ministero della giustizia;

bb) stabilire l’informatizzazione del tribunale per
le persone, per i minorenni e per le famiglie e dell’ufficio di procura, con
l’introduzione della consolle del magistrato e del pubblico ministero per tutti
i procedimenti civili di competenza dell’istituendo tribunale, da attuare con
provvedimenti del Ministero della giustizia;

cc) stabilire che le disposizioni contenute nei
decreti legislativi di cui al presente comma abbiano efficacia decorsi due anni
dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

25. Il Governo è delegato ad emanare, entro il
termine del 31 dicembre 2024, le norme necessarie al coordinamento delle
disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 24 con tutte
le altre leggi dello Stato nonché la disciplina transitoria volta ad assicurare
la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le
fasi oltre le quali i procedimenti saranno definiti secondo le disposizioni
previgenti.

26. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1,
il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al codice di procedura
civile in materia di processo di cognizione di primo grado davanti al tribunale
in composizione collegiale sono adottati nel rispetto del seguente principio e
criterio direttivo: modificare l’articolo 336 del codice civile, prevedendo che
la legittimazione a richiedere i relativi provvedimenti competa, oltre che ai
soggetti già previsti dalla norma, anche al curatore speciale del minore,
qualora già nominato; che il tribunale sin dall’avvio del procedimento nomini
il curatore speciale del minore, nei casi in cui ciò è previsto a pena di
nullità del provvedimento di accoglimento; che con il provvedimento con cui
adotta provvedimenti temporanei nell’interesse del minore, il tribunale fissi
l’udienza di comparizione delle parti, del curatore del minore se nominato e
del pubblico ministero entro un termine perentorio, proceda all’ascolto del
minore, direttamente e ove ritenuto necessario con l’ausilio di un esperto, e
all’esito dell’udienza confermi, modifichi o revochi i provvedimenti emanati.

27. All’articolo 403 del codice civile sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « Quando il minore è
moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o
pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri
motivi incapaci di provvedere all’educazione di lui » sono sostituite dalle
seguenti: «Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o si trova
esposto, nell’ambiente familiare, a grave pregiudizio e pericolo per la sua
incolumità psico-fisica e vi è dunque emergenza di provvedere»;

b) dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti: «La
pubblica autorità che ha adottato il provvedimento emesso ai sensi del primo
comma ne dà immediato avviso orale al pubblico ministero presso il tribunale
per i minorenni, nella cui circoscrizione il minore ha la sua residenza
abituale; entro le ventiquattro ore successive al collocamento del minore in
sicurezza, con l’allontanamento da uno o da entrambi i genitori o dai soggetti
esercenti la responsabilità genitoriale, trasmette al pubblico ministero il
provvedimento corredato di ogni documentazione utile e di sintetica relazione
che descrive i motivi dell’intervento a tutela del minore.

Il pubblico ministero, entro le successive
settantadue ore, se non dispone la revoca del collocamento, chiede al tribunale
per i minorenni la convalida del provvedimento; a tal fine può assumere
sommarie informazioni e disporre eventuali accertamenti. Con il medesimo
ricorso il pubblico ministero può formulare richieste ai sensi degli articoli
330 e seguenti.

Entro le successive quarantotto ore il tribunale per
i minorenni, con decreto del presidente o del giudice da lui delegato, provvede
sulla richiesta di convalida del provvedimento, nomina il curatore speciale del
minore e il giudice relatore e fissa l’udienza di comparizione delle parti
innanzi a questo entro il termine di quindici giorni. Il decreto è
immediatamente comunicato al pubblico ministero e all’autorità che ha adottato
il provvedimento a cura della cancelleria. Il ricorso e il decreto sono
notificati entro quarantotto ore agli esercenti la responsabilità genitoriale e
al curatore speciale a cura del pubblico ministero che a tal fine può avvalersi
della polizia giudiziaria.

All’udienza il giudice relatore interroga
liberamente le parti e può assumere informazioni; procede inoltre all’ascolto
del minore direttamente e, ove ritenuto necessario, con l’ausilio di un
esperto.

Entro i quindici giorni successivi il tribunale per
i minorenni, in composizione collegiale, pronuncia decreto con cui conferma,
modifica o revoca il decreto di convalida, può adottare provvedimenti
nell’interesse del minore e qualora siano state proposte istanze ai sensi degli
articoli 330 e seguenti dà le disposizioni per l’ulteriore corso del
procedimento. Il decreto è immediatamente comunicato alle parti a cura della
cancelleria.

Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla
comunicazione del decreto il pubblico ministero, gli esercenti la
responsabilità genitoriale e il curatore speciale possono proporre reclamo alla
corte d’appello ai sensi dell’articolo 739 del codice di procedura civile. La
corte d’appello provvede entro sessanta giorni dal deposito del reclamo.

Il provvedimento emesso dalla pubblica autorità
perde efficacia se la trasmissione degli atti da parte della pubblica autorità,
la richiesta di convalida da parte del pubblico ministero e i decreti del
tribunale per i minorenni non intervengono entro i termini previsti. In questo
caso il tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti temporanei e urgenti
nell’interesse del minore.

Qualora il minore sia collocato in comunità di tipo
familiare, quale ipotesi residuale da applicare in ragione dell’accertata
esclusione di possibili soluzioni alternative, si applicano le norme in tema di
affidamento familiare».

28. All’articolo 38 delle disposizioni per
l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio
decreto 30 marzo 1942, n. 318, il primo comma è sostituito dai seguenti:

«Sono di competenza del tribunale per i minorenni i
procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317-bis,
ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile.
Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli
articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su
ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato
successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli
articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma, e 316 del codice civile,
dell’articolo 710 del codice di procedura civile e dell’articolo 9 della legge
1° dicembre 1970, n. 898. In questi casi il tribunale per i minorenni,
d’ufficio o su richiesta di parte, senza indugio e comunque entro il termine di
quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli opportuni provvedimenti
temporanei e urgenti nell’interesse del minore e trasmette gli atti al
tribunale ordinario, innanzi al quale il procedimento, previa riunione,
continua. I provvedimenti adottati dal tribunale per i minorenni conservano la
loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con
provvedimento emesso dal tribunale ordinario. Il pubblico ministero della
procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, nei casi di
trasmissione degli atti dal tribunale per i minorenni al tribunale ordinario,
provvede alla trasmissione dei propri atti al pubblico ministero della procura
della Repubblica presso il tribunale ordinario.

Il tribunale per i minorenni è competente per il
ricorso previsto dall’articolo 709-ter del codice di procedura civile quando è
già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un
procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice
civile. Nei casi in cui è già pendente o viene instaurato autonomo procedimento
previsto dall’articolo 709-ter del codice di procedura civile davanti al
tribunale ordinario, quest’ultimo, d’ufficio o a richiesta di parte, senza
indugio e comunque non oltre quindici giorni dalla richiesta, adotta tutti gli
opportuni provvedimenti temporanei e urgenti nell’interesse del minore e trasmette
gli atti al tribunale per i minorenni, innanzi al quale il procedimento, previa
riunione, continua. I provvedimenti adottati dal tribunale ordinario conservano
la loro efficacia fino a quando sono confermati, modificati o revocati con
provvedimento emesso dal tribunale per i minorenni».

29. All’articolo 26-bis, primo comma, del codice di
procedura civile, le parole: «il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la
residenza, il domicilio, la dimora o la sede» sono sostituite dalle seguenti:
«il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel
cui distretto il creditore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede».

30. All’articolo 78 del codice di procedura civile
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il giudice provvede alla nomina del curatore
speciale del minore, anche d’ufficio e a pena di nullità degli atti del
procedimento:

1) con riguardo ai casi in cui il pubblico ministero
abbia chiesto la decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambi i
genitori, o in cui uno dei genitori abbia chiesto la decadenza dell’altro;

2) in caso di adozione di provvedimenti ai sensi
dell’articolo 403 del codice civile o di affidamento del minore ai sensi degli
articoli 2 e seguenti della legge 4 maggio 1983, n. 184;

3) nel caso in cui dai fatti emersi nel procedimento
venga alla luce una situazione di pregiudizio per il minore tale da precluderne
l’adeguata rappresentanza processuale da parte di entrambi i genitori;

4) quando ne faccia richiesta il minore che abbia
compiuto quattordici anni.

In ogni caso il giudice può nominare un curatore
speciale quando i genitori appaiono per gravi ragioni temporaneamente
inadeguati a rappresentare gli interessi del minore; il provvedimento di nomina
del curatore deve essere succintamente motivato».

31. All’articolo 80 del codice di procedura civile
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di
un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d’ufficio, il
giudice che procede»;

b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Al curatore speciale del minore il giudice può
attribuire nel provvedimento di nomina, ovvero con provvedimento non impugnabile
adottato nel corso del giudizio, specifici poteri di rappresentanza
sostanziale. Il curatore speciale del minore procede al suo ascolto.

Il minore che abbia compiuto quattordici anni, i
genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o il pubblico
ministero possono chiedere con istanza motivata al presidente del tribunale o
al giudice che procede, che decide con decreto non impugnabile, la revoca del
curatore per gravi inadempienze o perché mancano o sono venuti meno i presupposti
per la sua nomina».

32. All’articolo 543 del codice di procedura civile,
dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

«Il creditore, entro la data dell’udienza di
comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al
terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di
ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo
dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel
fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento.

Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti
di più terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai
quali non è notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica
dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del
debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di
pignoramento».

33. All’articolo 709-ter, secondo comma, del codice
di procedura civile, il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) disporre il risarcimento dei danni a carico di
uno dei genitori nei confronti dell’altro anche individuando la somma
giornaliera dovuta per ciascun giorno di violazione o di inosservanza dei
provvedimenti assunti dal giudice. Il provvedimento del giudice costituisce
titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o
inosservanza ai sensi dell’articolo 614-bis».

34. Alle disposizioni per l’attuazione del codice di
procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18
dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 13, terzo comma, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «; 7) della neuropsichiatria infantile, della
psicologia dell’età evolutiva e della psicologia giuridica o forense»;

b) all’articolo 15, dopo il primo comma è inserito
il seguente: «Con riferimento alla categoria di cui all’articolo 13, terzo
comma, numero 7), la speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano,
alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti:

1) comprovata esperienza professionale in materia di
violenza domestica e nei confronti di minori;

2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o
approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia
dell’età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno
cinque anni nei rispettivi albi professionali;

3) aver svolto per almeno cinque anni attività
clinica con minori presso strutture pubbliche o private».

35. All’articolo
6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) alla rubrica, dopo le parole: «o di divorzio»
sono aggiunte le seguenti: «, di affidamento e mantenimento dei figli nati
fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La convenzione di negoziazione assistita da
almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i genitori al fine di
raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di
affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché
per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente
autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni
già determinate. Può altresì essere conclusa tra le parti per raggiungere una
soluzione consensuale per la determinazione dell’assegno di mantenimento
richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente
e per la determinazione degli alimenti, ai sensi dell’articolo 433 del codice
civile, e per la modifica di tali determinazioni»;

c) al comma 3, primo periodo, le parole: « nei casi
di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « nei casi di cui ai commi
1 e 1-bis » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, di affidamento e
di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i
procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli
maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la modifica delle
condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro
modifica».

36. All’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17
febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l’attore risiede
all’estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana
sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o
dell’avo cittadini italiani».

37. Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del
presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal
centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge.

38. Dall’attuazione della presente legge, salvo
quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi 4, lettera a), 9, lettera
e), numero 3), e 19, e dei decreti legislativi da essa previsti, non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le
amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.

39. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al
comma 4, lettera a), è autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l’anno
2022 e di 60,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023. Al relativo
onere si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l’anno 2022 e a 15 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, quanto a 15 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
e, quanto a 30,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi
da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero della giustizia.

40. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle
disposizioni di cui al comma 9, lettera e), numero 3), valutati in euro 586.894
per l’anno 2022 e in euro 1. 173.788 a decorrere dall’anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi
da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero della giustizia.

41. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al
comma 19 è autorizzata la spesa di euro 23.383.320 annui a decorrere dall’anno
2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 860, della legge 30
dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente, all’articolo 1 della legge 30 dicembre
2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 858, primo periodo, le parole: «3.000
unità» sono sostituite dalle seguenti: «2.410 unità», le parole: «1.500 unità»
sono sostituite dalle seguenti: «1.205 unità», le parole: «1.200 unità» sono
sostituite dalle seguenti: «961 unità» e le parole: «300 unità» sono sostituite
dalle seguenti: «244 unità»;

b) al comma 860, la cifra: «119.010.951» è
sostituita dalla seguente: «95.627.631».

42. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

43. I decreti legislativi di attuazione della delega
contenuta nel presente articolo sono corredati di relazione tecnica che dia
conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori
oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

44. In conformità all’articolo 17, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio
interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o
contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che
stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

 

Provvedimento pubblicato nella G.U. 09 dicembre 2021, n. 292.

 

 

Legislazione – LEGGE 26 novembre 2021, n. 206
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