L’adesione ad un contratto collettivo può essere desunta anche implicitamente ove risulti che l’azienda abbia regolato i singoli rapporti di lavoro rifacendosi a quella determinata disciplina collettiva.

Nota a Cass. 19 ottobre 2021, n. 28905

Sonia Gioia

I contratti collettivi, in quanto atti aventi natura negoziale e privatistica, sono “applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti fra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi oppure li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione alcuna, delle relative clausole al singolo rapporto”.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione (19 ottobre 2021, n. 28905, in linea con App. Roma n. 2908/2017), in relazione ad una fattispecie concernente un lavoratore che rivendicava il pagamento della parte variabile del premio di partecipazione previsto dal contratto integrativo interaziendale.

Nello specifico, la Corte distrettuale aveva ritenuto illegittimo il rifiuto di corrispondere tale emolumento dal momento che l’azienda, successivamente all’atto di disdetta di adesione all’associazione nazionale di rappresentanza delle imprese manifatturiere e di servizi (Confindustria), “aveva continuato ad erogare ai lavoratori diverse voci retributive e/o incentivanti e/o indennitarie previste dal contratto integrativo interaziendale”.

Al riguardo, la Cassazione ha precisato che i contratti collettivi post– corporativi, che non siano stati dichiarati  efficaci erga omnes, ai sensi della L. 14 luglio 1959, n. 741 (concernente “Norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori”), costituiscono atti di natura negoziale e privatistica e, in quanto tali,  hanno efficacia soltanto nei confronti delle parti del rapporto che abbiano aderito alle organizzazioni sindacali stipulanti nonché, in mancanza di tale condizione, dei soggetti che abbiano operato un rinvio, espresso o tacito,  all’accordo collettivo.

In particolare, l’adesione ad un contratto collettivo da parte di coloro che non siano iscritti alle associazioni sindacali stipulanti può avvenire sia in modo esplicito, allorché le parti abbiano espressamente aderito ai patti collettivi, che per fatti concludenti, ravvisabili nella protratta e non contestata applicazione delle relative clausole al singolo rapporto di impiego.

L’accertamento in ordine ad un implicito recepimento dell’accordo collettivo costituisce giudizio di fatto – non sindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato –  riservato al giudice di merito che ha “il compito di valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, allo scopo di accertare, pur in difetto della iscrizione alla associazioni sindacali stipulanti, se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata” (v., fra le tante, Cass. n. 18408/15, Cass. n. 14944/14, Cass. n. 24336/2013).

In attuazione di tali principi, la Cassazione, nel confermare la pronuncia di merito, ha accertato il diritto del lavoratore al pagamento del premio di partecipazione previsto dall’accordo collettivo interaziendale sul presupposto che la società datrice, pur avendo formalmente disdetto la propria adesione all’associazione sindacale dei datori di lavoro, aveva continuato ad erogare le somme previste dalla contrattazione collettiva e, in sede giudiziale, non aveva indicato gli ulteriori istituti contrattuali dalla stessa non applicati idonei ad  escludere il tacito recepimento dell’accordo interaziendale.

CCNL: adesione per fatti concludenti
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