L’accesso alla documentazione e ai dati relativi alla posizione di previdenza complementare (Fondo Pensione Previndai) da parte del legittimario del de cuius o da un richiedente che alleghi l’interesse, concreto e non pretestuoso, è legittimo.

Nota a Cass. (ord.) 13 dicembre 2021, n. 39531

Francesco Belmonte

“È legittima l’ostensione dei dati del beneficiario della posizione previdenziale di un fondo pensione, allorché il richiedente alleghi l’interesse, concreto e non pretestuoso, ad intraprendere un giudizio nei confronti del soggetto in tal modo designato dall’aderente al fondo, come allorché la richiesta provenga dal legittimario del de cuius”.

Questo, il principio espresso dalla Corte di Cassazione (13 dicembre 2021, n. 39531, conf. a Trib. Rovereto 13 febbraio 2019) in una fattispecie in cui il giudice di merito aveva accolto la domanda di accesso alla documentazione e ai dati relativi alla posizione di previdenza complementare ed ai beneficiari del Fondo Pensione Previndai n. 166677.1 (previdenza a capitalizzazione per i dirigenti di aziende industriali, intestato al marito della richiedente), ordinando al Fondo stesso di consentire alla ricorrente di accedere a tutti i dati relativi e di consegnarne copia. Ciò, in quanto il marito, in condizioni di salute già gravemente compromesse, aveva provveduto alla sostituzione dei beneficiari, indicando altri soggetti al posto della medesima e della figlia. Di qui l’intenzione di promuovere un giudizio di riduzione per lesione di legittima o l’azione di annullamento ex art. 428 c.c., anche per conto della minore.

La Corte precisa che la legge ha apprestato una tutela particolarmente intensa al titolare della posizione individuale, il quale ha facoltà di designare i soggetti beneficiari, anche diversi dagli eredi. Ed infatti ha espressamente disciplinato quali siano i soggetti, a seconda delle diverse evenienze, titolari della posizione dell’aderente al Fondo, stabilendo (art. 24, co. 3, D.LGS. 5 dicembre 2005, n. 252, sulla Disciplina delle forme pensionistiche complementari) che, in caso di morte dell’aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, “l’intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari individuali, viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Nelle forme pensionistiche complementari collettive, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione”.

L’art. 24, D.LGS. n. 196/2003 (sino alla sua abrogazione, avvenuta ad opera dell’art. 27, co. 1, lett. a, n. 2, D.LGS. 10 agosto 2018, n. 101) elenca gli specifici «casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza consenso». Tra di essi, l’art. 24, co. 1, lett. f), contempla l’esigenza di «far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento” (v. Cass. n. 21612/2013 e Cass. n. 17204/2013).

Successivamente, il co. 5, art. 2-terdecies, D.LGS. n. 196/2003, introdotto dall’art. 2, co.1, lett. f), D.LGS. n. 101/2018, ha affermato, in tema di diritti riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, che essi possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell’interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione, salvo che (limitatamente all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione) l’interessato lo abbia espressamente vietato con dichiarazione scritta: ma, “[i]n ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi”.

L’interesse alla riservatezza dei dati personali cede, pertanto, “a fronte della tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, e dall’ordinamento configurati come prevalenti nel necessario bilanciamento operato, fra i quali l’interesse, ove autentico e non surrettizio, all’esercizio del diritto di difesa in giudizio” (v. l’art. 51 c.p., riguardante l’esimente dell’esercizio di un diritto e gli artt. 93 e 94, L. 22 aprile 1941, n. 633, legge sul diritto d’autore, per la quale, quando la conoscenza dello scritto sia richiesta ai fini di un giudizio civile o penale, anche la corrispondenza che abbia carattere confidenziale o si riferisca alla intimità della vita privata può essere divulgata senza autorizzazione).

In sintesi, dunque: a) il diritto alla difesa giudiziale (di cui all’art. 24, co.1, cit.), anche mediante la conoscenza dei dati a ciò strettamente necessari, non può essere interpretato in senso restrittivo, correlato cioè al solo titolare dei dati soggetti a trattamento: al contrario, “anche altri soggetti possono formulare la richiesta di accesso ai dati, sempre se portatori di un interesse tutelabile in sede giudiziaria e per la cui realizzazione sia indispensabile conoscere i dati personali richiesti” (cfr. Cass., n. 7783/2014); b) rientrano fra i dati personali (ex art. 4, D.LGS. n. 196/ 2003) le informazioni, relative a “persona fisica, giuridica, ente o associazione”, che siano “identificati o identificabili”, anche “indirettamente mediante riferimento a qualsiasi altra informazione”, ed “in tale nozione sono riconducibili i dati dei singoli beneficiari di una polizza o di un fondo di previdenza complementare, raccolti ed utilizzati per le finalità del Fondo pensione”; c) il giudice adito non è tenuto né all’accertamento della effettiva qualità di erede in capo al ricorrente (cfr. Cass. n. 195717/2019) né a stabilire se il beneficiario designato abbia acquistato un diritto proprio neppure entrato nel patrimonio ereditario (come ha ritenuto Cass. SU. n. 11421/2021 in caso di assicurazione in favore del terzo che devolva l’indennizzo ai legittimi eredi).

Ostensione di dati relativi ad un fondo pensione
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