Anche un comportamento connotato da disvalore ambientale può legittimare il licenziamento per giusta causa del lavoratore.
Nota a Cass. 28 ottobre 2021, n. 30433
Fabio Iacobone
Ai fini del licenziamento per giusta causa, la condotta del lavoratore va “valutata con riferimento agli obblighi di diligenza e fedeltà, … anche per il “disvalore ambientale” che la medesima sia idonea a determinare quando, in virtù della posizione professionale rivestita o della collocazione del lavoratore all’interno del contesto organizzativo aziendale, essa possa assurgere a modello diseducativo e disincentivante dal rispetto di tali obblighi”, potendo ritenersi proporzionata la sanzione espulsiva, anche in presenza di un unico episodio, secondo gli elementi di fatto che definiscono il caso concreto.
Così si è espressa la Corte di Cassazione 28 ottobre 2021, n. 30433 (conf. ad App. Palermo n. 386/2015; v. anche Cass. n. 24619/2019, annotata in q. sito da A. EVANGELISTA) in una fattispecie in cui il lavoratore aveva falsamente dichiarato di essere il responsabile della portineria, inducendo, in tal modo, gli addetti al predetto servizio a non segnare gli ingressi e le uscite riguardati lui stesso ed i suoi collaboratori. Secondo la Corte distrettuale, la condotta tenuta dal lavoratore era idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario alla base della relazione contrattuale, integrando, al contempo, un grave inadempimento degli obblighi negoziali sottesi al rapporto, anche alla luce della natura dolosa dell’azione realizzata.
La Cassazione ha altresì ribadito l’idoneità di un singolo episodio, purché disciplinarmente rilevante e in grado di incrinare irreversibilmente il rapporto di fiducia tra lavoratore e datore, ad integrare una giusta causa di licenziamento.