Il sostituto d’imposta, ai fini dell’applicazione dell’addizionale IRPEF di cui all’art. 33, D.L. n. 78/2010, deve considerare solo gli emolumenti dallo stesso erogati al proprio dirigente e non anche quelli erogati da altre società del gruppo. Il sostituto deve, inoltre, assoggettare all’addizionale IRPEF anche i compensi elargiti per la stipula di patti di non concorrenza e di patti sul termine di preavviso.

Nota a AdE Risposta 11 gennaio 2022, n.11

Francesco Palladino

L’Agenzia delle entrate, con l’interpello n. 11/2022, ha fornito chiarimenti sull’applicazione dell’aliquota addizionale IRPEF del 10% prevista dall’art. 33, D.L. n. 78/2010.

Si tratta, come noto, di un’aliquota addizionale del 10% sui compensi erogati sotto forma di bonus e stock option, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario, nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (tipicamente gli amministratori) operanti nello stesso settore. Detta addizionale (trattenuta dal sostituto d’imposta ai sensi del precedente co. 2) si applica «sull’ammontare che eccede l’importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione» e, dunque, sull’ammontare corrispondente alla parte variabile della retribuzione.

Con l’istanza d’interpello in esame, l’istante, in qualità di sostituto d’imposta, chiedeva chiarimenti all’Agenzia delle entrate in merito alla corretta modalità di applicazione dell’aliquota addizionale IRPEF del 10%, con riferimento a talune forme di remunerazione corrisposte ai propri dirigenti in forza di specifici accordi contrattuali.

In particolare, l’istante chiedeva di sapere:

  1. se le remunerazioni “fisse” riconosciute ai propri dirigenti da altre società del gruppo andassero sommate alle remunerazioni elargite dall’istante e, dunque, se sussistesse in capo ad esso, in qualità di sostituto d’imposta, l’obbligo di tenere conto, ai fini del calcolo del rapporto tra remunerazione fissa e variabile (al superamento della quale trova applicazione l’addizionale) anche degli emolumenti percepiti dal proprio dirigente a fronte della carica sociale ricoperta presso un’altra società del gruppo;
  2. se la remunerazione percepita dai propri dirigenti per patti di non concorrenza e patti sul termine di preavviso fosse da considerare parte “variabile” o “fissa” della retribuzione e se, dunque, tale remunerazione fosse da assoggettare all’addizionale.

L’Agenzia delle entrate, in relazione al primo quesito, concernente la corretta applicazione dell’addizionale nei confronti dei dipendenti dell’istante che, oltre a rivestire la qualifica di dirigente, ricoprono la carica di amministratore presso un’altra società appartenente al medesimo gruppo, ha precisato che le componenti retributive dei due rapporti di lavoro debbano restare autonome le une dalle altre. Pertanto, l’istante, in qualità di sostituto d’imposta, dovrà considerare, ai fini del calcolo del rapporto tra remunerazione fissa e variabile, al superamento della quale trova applicazione l’addizionale, solo le componenti retributive erogate ai propri dipendenti per l’attività di dirigente svolta a loro favore e non anche quanto percepito dagli stessi per l’attività di amministratore  eseguita, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, presso altre società operanti nel settore finanziario.

Con riferimento, invece, al secondo quesito, avente ad oggetto la riconducibilità alla quota fissa o alla quota variabile della retribuzione delle remunerazioni percepite, nell’ambito di patti di non concorrenza e di preavviso, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che tali compensi siano da ricomprendere nell’importo della remunerazione variabile da assoggettare  all’addizionale del 10%, ai sensi dell’art. 33 D.L. n. 78/2010, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Banca d’Italia che, nella Circ. n. 285/2013, inquadra detti emolumenti tra le componenti variabili della remunerazione.

L’Agenzia delle entrate fornisce nuovi chiarimenti in tema di addizionale IRPEF del 10% sugli emolumenti corrisposti a di-rigenti del settore finanziario
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