Il soggetto “legittimato passivo” rispetto all’azione di recupero delle somme anticipate a titolo di indennità di malattia non è il datore di lavoro, bensì l’INPS.

Nota a Cass. 1 febbraio 2022, n. 3076

Francesco Belmonte

Nel caso di prestazioni previdenziali in cui il datore di lavoro è chiamato ad anticipare gli importi al lavoratore nella veste di adiectus solutionis causa, salvo conguaglio, la Cassazione (ord. 1 febbraio 2022, n. 3076) ha ritenuto sussistente la legittimazione passiva dell’INPS, quale effettivo titolare dal lato passivo del rapporto obbligatorio.

Nello specifico, la Corte ha affermato che:

a) l’indennità di malattia è dovuta dall’INPS e viene corrisposta all’avente diritto a cura del datore di lavoro in funzione di adiectus solutionis causa (v. Cass. n. 11296/2000). Sicché qualora l’indennità stessa, “anticipata dal datore di lavoro, risulti non dovuta, l’unico soggetto legittimato al recupero della prestazione indebitamente erogata è l’INPS, e non il datore di lavoro a cui non spetta alcuna valutazione in ordine ai presupposti condizionanti le spettanze dell’indennità” (Cass. n. 19316/2021; e Cass. n. 4274/2017). Il rapporto previdenziale non viene in rilievo soltanto nel caso di domanda di restituzione del trattamento economico spettante al dipendente per la quota eccedente la corrispondente indennità di malattia, con conseguente legittimazione del datore di lavoro in quanto solvens e non adiectus solutionis causa (Cass. n. 4274/2017, cit.);

b) analogamente, anche l’indennità di maternità (dovuta dall’INPS ex art. 1, D.L. n. 6631979, conv. in L. n. 33/1980) è corrisposta all’avente diritto a cura del datore di lavoro in funzione di adiectus solutionis causa; per cui “nella controversia promossa dalla lavoratrice per ottenere il pagamento della suddetta indennità è l’INPS il soggetto legittimato passivo, non rilevando in contrario la circostanza che il datore di lavoro, adducendo di aver corrisposto l’indennità in questione, abbia già effettuato il conguaglio fra la somma ad essa corrispondente ed i contributi dovuti” (Cass. n. 639/1997);

c) anche per quanto riguarda l’erogazione degli assegni familiari, l’unico obbligato è l’INPS, mentre il datore di lavoro, quando corrisponde i relativi importi, assume la posizione di semplice adiectus solutionis causa. Sicché, per le controversie relative al pagamento di tale prestazione previdenziale, è legittimato passivamente solo l’Istituto previdenziale, non il datore di lavoro (Cass. n. 862/1988 e Cass. n. 1186/1985);

d) allo stesso modo, per ciò che concerne la cassa integrazione guadagni, è l’INPS parte del rapporto previdenziale che si instaura per effetto del provvedimento di concessione dell’integrazione salariale, “ancorché, nella ipotesi normale, il datore di lavoro sia tenuto ad anticipare la prestazione ai dipendenti, ottenendo dall’Inps il rimborso delle somme versate per conto dello stesso in qualità di adiectus solutionis causa”. Ne consegue che l’Inps è legittimato passivamente nel giudizio promosso per il pagamento della prestazione previdenziale (Cass. n. 2760/2003).

Anticipo indennità di malattia e recupero della prestazione
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