Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 marzo 2022, n. 7388

Opposizione cartella di pagamento, Omissioni contributive,
Collaborazione in favore di associazioni dilettantistiche, Presupposto per
l’esenzione contributiva, Applicabilità dell’art. 67, comma 1°, lett. m), TUIR

 

Rilevato in fatto

 

che, con sentenza depositata il 23.3.2018, la Corte
d’appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha
rideterminato le sanzioni dovute da S.S.D. Sport Management s.p.a. nella minor misura
di cui all’art. 116, comma 8, lett. a), I. n. 388/2000, per l’omissione
contributiva, confermando la pronuncia di prime cure nella parte in cui aveva
rigettato l’opposizione proposta dalla società stessa avverso la cartella di
pagamento con cui le era stato ingiunto di pagare alI’INPS, Gestione ex ENPALS,
i contributi previdenziali dovuti sui compensi corrisposti a n. 80 fra
istruttori, assistenti bagnanti e addetti ad attività complementari per
l’effettuazione di corsi di nuoto e fitness; che i giudici territoriali, in
particolare, hanno ritenuto che il presupposto per l’esenzione contributiva dei
compensi corrisposti ai collaboratori della società consistesse nell’essere la
loro attività direttamente riferibile a manifestazioni sportive di carattere
dilettantistico, mentre, sotto altro profilo, hanno valutato che, essendo il
periodo in contestazione prossimo all’intervento della norma d’interpretazione
autentica di cui all’art. 35, d.l. n. 207/2008 (conv. con I. n. 14/2009), che
aveva risolto i dubbi ermeneutici legati alla formulazione dell’art. 67, comma
1°, lett. m), TUIR, non potesse in specie essere ravvisata la specifica
intenzione di occultare i rapporti di lavoro per non versare i contributi;

che avverso tali statuizioni S.S.D. Sport Management
s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, al
quale l’INPS ha resistito con controricorso;

che l’INPS ha inoltre presentato ricorso successivo,
anch’esso fondato su di un motivo, rispetto al quale S.S.D. Sport Management s.p.a.
è rimasta intimata;

 

Considerato in diritto

 

che, con l’unico motivo del ricorso principale, la
società ricorrente denuncia violazione dell’art. 67, comma 1°, lett. m), TUIR,
e dell’art. 35, comma 5, d.l. n. 207/2008 (conv. con I. n. 14/2009), per avere
la Corte di merito ritenuto che il presupposto per l’esenzione contributiva dei
compensi corrisposti ai collaboratori della società consistesse nell’essere la
loro attività direttamente riferibile a manifestazioni sportive di carattere
dilettantistico; che, con l’unico motivo del ricorso successivo, l’INPS lamenta
violazione dell’art. 116, comma 8, lett. c), I. n. 388/2000, per avere la Corte
territoriale ritenuto applicabile alla fattispecie il meno grave regime
sanzionatorio dell’omissione, invece che dell’evasione; che, con riguardo
all’unico motivo del ricorso principale, va premesso che la giurisprudenza di
questa Corte di legittimità ha in più occasioni ritenuto che la disposizione di
cui all’art. 67, comma 1°, lett. m), TUIR, in quanto sostanziale eccezione
all’obbligo contributivo previsto per gli addetti agli impianti sportivi
dall’art. 3, n. 21, d.lgs. C.p.S. n. 708/1947 (nel testo modificato dalla legge
di ratifica n. 2388/1952), sia rilevante anche in materia previdenziale, ferma
restando la necessità della concreta ricorrenza dei presupposti per la sua
applicazione (cfr. da ult. Cass. n. 11375 del 2020, cui adde Cass. n. 24365 del
2019, Cass. n. 21535 del 2019, Cass. n. 11492 del 2019 e Cass. n. 5904 del
2016);

che a tale orientamento va data continuità, atteso
che l’assenza di una espressa disciplina previdenziale in materia di
collaborazione resa in favore di associazioni dilettantistiche non esime
l’interprete dal considerare l’impatto della neutralizzazione degli effetti
tributari delle erogazioni corrisposte in tale contesto anche relativamente al
calcolo dell’imponibile contributivo, trattandosi di una relazione che, seppure
riferita espressamente ai soli effetti tributari, esprime il più generale
intento della legge di reputare un determinato valore monetario, riferito ad
una determinata attività umana, come non espressivo di un valore economico
utile alla produzione di un reddito suscettibile di realizzare la base
imponibile di una obbligazione patrimoniale pubblica;

che, ciò posto, la norma in esame senz’altro non
consente di includere all’interno dell’area dei redditi diversi le somme
percepite da coloro i quali svolgono “professionalmente” le attività
cui le somme si riferiscono, tanto desumendosi dall’incipit dell’art. 67 TUIR,
che esclude a priori i redditi di capitale, quelli conseguiti nell’esercizio di
arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e
in accomandita semplice, o in relazione alla qualità di lavoratore dipendente;

che, coerentemente con tale indicazione del
legislatore, è evidente che tali presupposti negativi devono sussistere anche
là dove il soggetto percettore intervenga nell’esercizio diretto di attività
sportive dilettantistiche; che, dunque, dall’affermazione della riferibilità
dell’art. 67 TUIR anche agli effetti previdenziali non discende certamente
l’individuazione di un’area di automatica esenzione dall’obbligo contributivo
che sia invocabile dalle associazioni o società formalmente riconosciute quali
dilettantistiche, a prescindere cioè dalla effettiva e concreta riprova della
presenza dei requisiti specifici richiesti dalla citata disposizione, rilevando
piuttosto, a monte, la verifica giudiziale della effettiva natura
“dilettantistica” del soggetto (associazione e/o società sportiva) in
favore del quale la collaborazione è stata esercitata (così Cass. nn. 2152 del
2020, 10393 del 2018, 16449 e 23789 del 2016) e, a valle, il fatto che i
compensi non devono essere conseguiti nell’esercizio di professioni né derivare
da un rapporto di lavoro dipendente, essendosi a tal fine precisato che, per
esercizio di arti e professioni, ai sensi dell’art. 53 TUIR, deve intendersi
“l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività
di lavoro autonomo” diversa dall’attività di impresa (cfr. Cass. n. 11375
del 2020 cit.); che, conseguentemente, resta escluso che per “redditi
diversi” possano intendersi quelli derivanti dall’esercizio abituale di
una attività autonoma nel senso specificato o quelli tratti dall’esercizio
professionale di attività coordinate e continuative, assimilati piuttosto a
quelli di lavoro dipendente (art. 50, lett. c, TUIR);

che, alla stregua delle anzidette considerazioni,
risulta evidente l’errore in cui è incorsa la sentenza impugnata, non potendo
escludersi la natura di “redditi diversi” dei compensi percepiti
dagli istruttori, assistenti bagnanti e addetti ad attività complementari per
l’effettuazione di corsi di nuoto e fitness, per i quali è causa, in ragione
del mero fatto che non siano stati percepiti nell’esercizio di attività
sportive dilettantistiche, dovendo piuttosto accertarsi la natura professionale
o meno del rapporto nell’ambito del quale essi sono percepiti;

che, derivandone l’accoglimento per quanto di
ragione del ricorso principale, la sentenza impugnata, assorbito il ricorso
successivo, va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Venezia, in
diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di
cassazione;

 

P.Q.M.

 

Accoglie per quanto di ragione il ricorso principale,
dichiarato assorbito il ricorso successivo. Cassa la sentenza impugnata e
rinvia la causa alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, che
provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 marzo 2022, n. 7388
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: