Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 marzo 2022, n. 8772

Sicurezza sul lavoro, Omessa formazione ed informazione dei
lavoratori, Responsabilità, Trattamento sanzionatorio

 

Ritenuto in fatto

 

Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di
Rovigo ha condannato L.J. alla pena di €. 2.000,00 di ammenda ritenendolo
responsabile della contravvenzione di cui all’art. 37 d. Igs. 81/2008 per aver
omesso, in qualità di datore di lavoro, di fornire a taluni dipendenti adeguata
formazione ed informazione in materia di salute e sicurezza.

Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto atto di
appello innanzi alla Corte di Appello di Venezia, debitamente riconvertito, in
ragione dell’inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena
dell’ammenda ex art. 593, comma 3 cod. proc. pen.,
in ricorso per cassazione, con il quale lamenta il mancato riconoscimento della
causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.
e l’omessa motivazione in punto di trattamento sanzionatorio determinato in
misura superiore al minimo edittale.

 

Considerato in diritto

 

Sebbene l’istituto della conversione dei mezzi di
impugnazione previsto dall’art. 568, comma 5 cod.
proc. pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determini
l’automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente per
la sua impugnazione secondo le ordinarie norme processuali, ciò non si traduce
tuttavia in una deroga alle regole proprie del giudizio di  impugnazione correttamente qualificato:
l’atto convertito deve avere, infatti, i requisiti di sostanza e di forma
propri dell’impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta, non consentendo il
favor impugnationis deroghe di sorta alle norme che formalmente e
sostanzialmente disciplinano i diversi mezzi di gravame (Sez. 4, Sentenza n.
5291 del 22/12/2003 – dep. 10/02/2004, Stanzani, Rv. 227092; Sez. 1, n. 2846
del 08/04/1999 – dep. 09/07/1999, Annibaldi R, Rv. 213835).

Tra i requisiti essenziali previsti a pena di
inammissibilità per il ricorso per cassazione rientra, secondo quanto disposto
dall’art. 613 1 comma cod. proc. pen., così
come novellato dalla L. 23.6.2017 n.103, la
sottoscrizione dell’atto, così come delle memorie o motivi nuovi, da parte dei
difensori specificamente abilitati, e perciò iscritti all’apposito albo dei
professionisti ammessi all’esercizio del patrocinio in sede di legittimità. Su
di esso certamente non influisce, secondo quanto univocamente affermato da
questa Corte, il principio di conversione del mezzo di impugnazione posto che
diversamente opinando verrebbero automaticamente elusi, in favore di chi abbia
erroneamente qualificato il ricorso, gli obblighi posti a carico di chi abbia
proposto il corretto mezzo di impugnazione, posto in una condizione deteriore
rispetto a chi sia incorso nell’errore iniziale (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013
– dep. 04/12/2013, Scolaro, Rv. 258000; Sez. 4, n. 35830 del 27/06/2013 – dep.
30/08/2013, Hasani, Rv. 256835).

Conseguentemente il ricorso, impropriamente definito
come appello, redatto e sottoscritto dall’avv. E.D.L. del foro di Rovigo deve
essere dichiarato inammissibile non risultando che costei, fiduciariamente
nominata, sia iscritta all’Albo speciale della Corte di Cassazione.

Tenuto conto della sentenza
del 13.6.2000 n.186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella
fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia
proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità” all’esito del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa
delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 in
favore della Cassa delle Ammende.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 marzo 2022, n. 8772
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