Il reddito di lavoro dipendente prestato al di fuori del territorio italiano da un soggetto che ha esercitato l’opzione per il regime speciale dei neo-residenti ex art. 24-bis TUIR è considerato reddito prodotto all’estero e, quindi, assoggettato all’imposta sostitutiva forfettaria.

Nota AdE Risp., 14 febbraio 2022, n. 83

Marialuisa De Vita

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad interpello n. 83 del 14 febbraio 2022 ha fornito numerosi chiarimenti in merito al regime speciale dei neo-residenti di cui all’art. 24-bis del TUIR.

Nel caso in esame, una società italiana, appartenente a un gruppo operante nel settore finanziario internazionale, si rivolgeva all’Agenzia delle Entrate, rappresentando:

  • di voler assumere, in un’ottica di riorganizzazione aziendale, alcuni dipendenti di società appartenenti al gruppo, i quali avrebbero svolto l’attività in Italia e all’estero;
  • che tali dipendenti avrebbero potuto continuare a beneficiare, anche a seguito dell’assunzione, dei piani di incentivazione assegnati nei precedenti anni e costituiti in parte da bonus monetari e in parte da bonus in azioni del gruppo la cui erogazione era subordinata al raggiungimento di determinate performance personali e di gruppo.

La società istante, apprendendo la volontà dei lavoratori di optare, al rientro in Italia, per il regime speciale per i “neo-residenti”, intendeva avere chiarimenti circa:

1) le modalità di applicazione del regime speciale dei “neo-residenti” nel periodo intercorrente tra il trasferimento della residenza fiscale in Italia e il perfezionamento dell’opzione;

2) le modalità di adempimento degli obblighi di sostituzione di imposta relativamente ai dipendenti che avrebbero beneficiato del regime speciale;

3) le informazioni che i dipendenti avrebbero dovuto trasmettere alla società istante affinché non fosse applicata la ritenuta sui compensi relativi ai giorni di lavoro prestati all’estero;

4) le modalità di individuazione del reddito prodotto all’estero relativamente ai piani di incentivazione che prevedono l’erogazione di azioni a titolo di bonus in periodi di imposta diversi da quello della loro assegnazione.

Nell’argomentare la propria soluzione interpretativa, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato preliminarmente che con la Legge di Bilancio 2017 è stato introdotto nel nostro Paese un particolare regime fiscale di favore nei confronti degli individui ad alta capacità patrimoniale (c.d. High Net Worth Individuals) residenti all’estero, ma che decidono di trasferirsi in Italia.

L’art. 24-bis TUIR, rubricato “opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia”, ha previsto per i neo-residenti la possibilità di optare per un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, pari ad euro 100.000 per ciascun periodo di imposta in cui è valida l’opzione, sui redditi di fonte estera a prescindere dalla loro effettiva entità. Restano esclusi da tale regime i redditi prodotti in Italia dai soggetti neo-residenti, i quali, invece sono tassati in base alle ordinarie disposizioni vigenti per i soggetti residenti.

Perché il contribuente possa beneficiare del predetto regime devono sussistere i seguenti requisiti:

  • l’acquisto della residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art. 2, co. 2, del TUIR;
  • l’aver avuto la residenza all’estero per almeno 9 dei 10 periodi d’imposta precedenti quello di validità dell’opzione per il predetto regime.

Ciò posto e richiamando il provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 47060 dell’8 marzo 2017, l’Amministrazione finanziaria ha risolto il caso prospettato precisando, relativamente ai quesiti sub 1 e sub 2, che l’opzione si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui la persona fisica ha trasferito la residenza fiscale in Italia o della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta successivo, sicché il sostituto di imposta può applicare la ritenuta ex art. 23, d.P.R. n. 600/1973 esclusivamente sui redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia “solo dopo l’esercizio dell’opzione in dichiarazione del dipendente”.

Al tal fine, il sostituto deve richiedere al dipendente la copia della dichiarazione dei redditi in cui lo stesso ha esercitato l’opzione e, per ogni anno di rinnovo della stessa, la copia del modello F24 che attesta il versamento dell’imposta sostitutiva sui redditi di fonte estera individuati ex art. 165, co. 2, TUIR.

L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che l’imposta già ritenuta nell’anno di trasferimento della residenza può essere utilizzata in compensazione ovvero recuperata presentando istanza di rimborso.

Con riferimento al quesito sub 3, posto che i dipendenti della società italiana producono reddito di lavoro dipendente in virtù di prestazioni effettuate sia in Italia sia all’estero, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, al fine di individuare la quota parte dei redditi prodotta all’estero da assoggettare al regime di imposizione sostitutiva “occorrerà fare riferimento al rapporto tra il numero di giorni durante il quale la prestazione è stata esercitata nel Paese estero ed il numero totale dei giorni in cui essa è stata fornita, fermo restando che il numero dei giorni indicati al numeratore e al denominatore del rapporto deve essere individuato con criteri omogenei”.

Quanto al quesito sub 4, relativo ai bonus che prevedono un’assegnazione del diritto di ricevere azioni in un determinato anno, mentre l’effettiva erogazione avviene solo dopo diversi anni, l’Amministrazione osserva che, al fine di individuare il reddito prodotto all’estero, “occorre fare riferimento al rapporto tra il numero di giorni durante i quali la prestazione lavorativa è stata esercitata nel Paese estero e il numero totale dei giorni necessari ad acquisire il diritto a ricevere le azioni”, utilizzando al denominatore 365 giorni annui.

Infine, viene precisato che l’obbligo del sostituto di effettuare la ritenuta della cui determinazione è responsabile non può venir meno in virtù di un’autocertificazione del lavoratore riguardante i giorni lavorativi prestati all’estero.

Regime speciale per i neo-residenti: imposta sostitutiva sui redditi di lavoro dipendente prodotti all’estero
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