In caso di cambio di gestione, il licenziamento non può fondarsi in via esclusiva sul passaggio di un servizio da un soggetto ad un altro.

Nota a Cass. (ord.) 7 marzo 2022, n. 7391

Giuseppe Catanzaro

“Alla luce dell’art. 2112 co. 4 c.c. il trasferimento di azienda non può costituire l’unica ragione giustificativa del licenziamento. In sostanza è nullo il recesso che si fondi in via esclusiva sulla connessione con il passaggio da un soggetto ad un altro di un servizio e si realizzi… attraverso una nuova assunzione con contratto, peraltro a tempo determinato e con apposizione del patto di prova, del personale già in servizio presso la società incaricata della gestione della medesima attività”.

Questo, il principio espresso dalla Corte di Cassazione (ord. 7 marzo 2022, n. 7391), la quale accoglie il ricorso rilevando che la Corte di merito non aveva adeguatamente verificato se per la stretta connessione temporale con l’avvenuto trasferimento non vi fossero degli indici rivelatori di una condotta elusiva del divieto contenuto nel citato co. 4 dell’art. 2112 c.c., con conseguente incidenza sulla validità del primo recesso e persistenza del rapporto di lavoro al fine del trasferimento ai sensi della richiamata disposizione di legge.

Trasferimento d’azienda e licenziamento
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