Nella “retribuzione globale di fatto” sono inclusi anche gli aggiornamenti retributivi fino alla reintegrazione.

Nota a Cass. 1° marzo 2022, n. 6744

Fabrizio Girolami

In materia di risarcimento del danno derivante da licenziamento illegittimo, l’indennità di cui all’art. 18 Stat. Lav. (nel testo ratione temporis vigente prima della l. n. 92/2012, c.d. “riforma Fornero”) deve essere commisurata – non in base a una media delle retribuzioni percepite dal lavoratore prima dell’illegittima estromissione – ma in base alla retribuzione che quest’ultimo avrebbe percepito se avesse effettivamente lavorato. Ciò, in quanto la suddetta indennità persegue la funzione di ripristinare lo status quo ante al licenziamento illegittimo e, come tale, deve essere calcolata in base alla retribuzione che il lavoratore avrebbe concretamente percepito ove non fosse stato illegittimamente estromesso dall’azienda.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sez. lav., con la sentenza n. 6744 del 1° marzo 2022, in relazione alla controversia insorta tra un lavoratore ed (ex) Equitalia Polis S.p.A. (successivamente fusa per incorporazione in Equitalia Sud S.p.A., poi Equitalia Servizi della Riscossione S.p.A., e, dal 1° luglio 2017, Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico, strumentale di Agenzia delle Entrate, che esercita le funzioni relative alla riscossione sull’intero territorio nazionale).

Il lavoratore aveva chiesto in via giudiziale, a titolo risarcitorio, la condanna dell’ente preposto alla riscossione al pagamento di somme a titolo di incrementi retributivi, premio aziendale e incentivi economici (c.d. aggiornamenti retributivi connessi all’effettiva prestazione) maturati dal giorno del licenziamento dichiarato nullo, in via giudiziale, fino all’effettiva reintegrazione.

Nel giudizio di merito, la Corte d’Appello di Napoli, nel confermare la sentenza di primo grado, aveva respinto la domanda del lavoratore, richiamando un risalente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass., sez. lav., 10.02.2014, n. 2887) secondo cui l’indennità ex art. 18 Stat. Lav. va determinata con riferimento alla retribuzione goduta di fatto dal lavoratore al momento dell’intimazione del recesso da parte del datore di lavoro, e non a quella a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto dalla data del recesso fino all’effettiva reintegrazione (con conseguente irrilevanza degli eventuali incrementi retributivi determinati dall’evoluzione della successiva contrattazione).

La Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore (cassando la sentenza impugnata con rinvio al giudice di appello in diversa composizione), affermando quanto segue:

  • per “retribuzione globale di fatto” deve intendersi “la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, dovendosi ricomprendere nel suo complesso anche ogni compenso avente carattere continuativo che si ricolleghi a particolari modalità di prestazione in atto al momento del licenziamento, in quanto, ove si provvedesse in senso contrario, si addosserebbero al lavoratore conseguenze negative derivanti da un comportamento illegittimo tenuto dal datore”;
  • pertanto, la funzione dell’indennità ex art. 18 Stat. Lav. “è quella di ripristinare lo status quo ante al licenziamento illegittimo ed è proprio in ragione di ciò che la sua commisurazione deve essere calcolata in base alla retribuzione che il lavoratore avrebbe concretamente percepito ove non fosse stato illegittimamente estromesso dall’azienda”;
  • va quindi superata l’argomentazione della Corte territoriale (come anche l’orientamento della giurisprudenza di legittimità dalla stessa richiamato) circa l’irrilevanza della dinamica economica incidente sulla retribuzione perché, invece, in tema di conseguenze patrimoniali da licenziamento illegittimo, la retribuzione globale di fatto “deve essere commisurata a quella che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato, ad eccezione dei compensi eventuali e di cui non sia certa la percezione, nonché di quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione ed aventi normalmente carattere occasionale o eccezionale”.
Licenziamento illegittimo e criteri di calcolo dell’indennità risarcitoria
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