L’Agenzia ha precisato che nei casi in cui il lavoratore residente in uno Stato estero lavori fisicamente in Italia, in smart working, per un periodo superiore a 183 giorni in un anno, le somme erogate saranno oggetto di doppia imposizione;
Tassazione separata per le indennità erogate in anni successivi per effetto di contrattazione collettiva
L’Agenzia ha precisato che, per poter assoggettare a tassazione separata le indennità erogate ai lavoratori dipendenti nell’anno successivo a quello di maturazione, occorre avere riguardo alle cause previste dall’art. 17, co. 1, lettera b), TUIR. Nota a AdE Risposta 13