Legislazione – LEGGE 17 giugno 2022, n. 71

Deleghe al Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario
e per l’adeguamento dell’ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni
in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e
ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del
Consiglio superiore della magistratura

 

Capo I

DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA
ORDINAMENTALE DELLA MAGISTRATURA

 

Art. 1

Oggetto e procedimento

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti
legislativi recanti disposizioni finalizzate alla trasparenza e all’efficienza
dell’ordinamento giudiziario, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
previsti dal presente capo, in relazione:

a) alla revisione dell’assetto ordinamentale della
magistratura, con specifico riferimento alla necessità di rimodulare, secondo
principi di trasparenza e di valorizzazione del merito, i criteri di
assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, di rivedere il numero
degli incarichi semidirettivi e di ridefinire, sulla base dei medesimi
principi, i criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di
sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, nonché alla
riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli
uffici giudicanti;

b) alla razionalizzazione del funzionamento del
consiglio giudiziario, con riferimento alla necessità, di assicurare la
semplificazione, la trasparenza e il rigore nelle valutazioni di
professionalità;

c) alla modifica dei presupposti per l’accesso in
magistratura dei laureati in giurisprudenza;

d) al riordino della disciplina del collocamento
fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al
comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’università e
della ricerca. I medesimi schemi sono trasmessi alle Camere affinché su di essi
sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e
per i profili finanziari entro il termine di trenta giorni dalla data della
trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono essere
adottati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere
nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per
l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo è prorogato di novanta
giorni.

3. Il Governo, con la procedura indicata al comma 2,
entro due anni dalla scadenza del termine per l’esercizio della delega di cui
al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal presente
capo, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi adottati.

4. Il Governo, entro tre anni dalla scadenza del
termine per l’esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo,
provvede alla raccolta delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento
giudiziario ai sensi dell’articolo
17-bis, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

Art. 2

Revisione dell’assetto ordinamentale
della magistratura: criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e
semidirettivi, con rivisitazione del numero di questi ultimi; procedure di
approvazione delle tabelle di organizzazione previste dall’articolo
7-bis dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12; criteri di accesso alle funzioni di
consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte
di cassazione

 

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo
1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina delle
funzioni direttive e semidirettive sono adottati nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:

a) prevedere espressamente l’applicazione dei
principi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241,
in quanto compatibili, ai procedimenti per la copertura dei posti direttivi e
semidirettivi e che tutti gli atti dei procedimenti siano pubblicati nel sito
intranet istituzionale del Consiglio superiore della magistratura, ferme
restando le esigenze di protezione dei dati sensibili, da realizzare con
l’oscuramento degli stessi; prevedere il divieto di contemporanea pendenza di
più di due domande di conferimento di funzioni direttive o semidirettive;

b) prevedere che i medesimi procedimenti, distinti
in relazione alla copertura dei posti direttivi e dei posti semidirettivi,
siano definiti secondo l’ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti,
salva la possibilità di deroghe per gravi e giustificati motivi e fatta
comunque salva la trattazione prioritaria dei procedimenti relativi alla
copertura dei posti di primo presidente della Corte di cassazione e di
procuratore generale presso la Corte di cassazione;

c) prevedere che nei procedimenti per la copertura
dei posti direttivi la Commissione competente del Consiglio superiore della
magistratura proceda sempre all’audizione dei candidati, salva, quando il
numero dei candidati è eccessivamente elevato, l’audizione di almeno tre di
essi, individuati dalla Commissione tenendo conto delle indicazioni di tutti i
suoi componenti; stabilire in ogni caso modalità idonee ad acquisire il parere
del consiglio dell’ordine degli avvocati competente per territorio nonché, in
forma semplificata e riservata, dei magistrati e dei dirigenti amministrativi,
assegnati all’ufficio giudiziario di provenienza dei candidati, escluso in ogni
caso l’anonimato; prevedere che la Commissione valuti specificamente gli esiti
di tali audizioni e interlocuzioni ai fini della comparazione dei profili dei
candidati;

d) prevedere che, nell’assegnazione degli incarichi
direttivi e semidirettivi, le attitudini, il merito e l’anzianità dei candidati
siano valutati, in conformità ai criteri dettati dal Consiglio superiore della
magistratura con specifico riferimento all’incarico da ricoprire, assegnando
rilevanza al criterio dell’acquisizione di specifiche competenze rispetto agli
incarichi per cui è richiesta una particolare specializzazione, e che le
attitudini direttive e semidirettive siano positivamente accertate nel corso
del procedimento oltre che in forza degli elementi indicati dall’articolo 12, commi 10, 11 e 12, del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, anche con particolare attenzione
alla conoscenza del complesso dei servizi resi dall’ufficio dalla sezione per
la cui direzione è indetto il concorso, alla capacità di analisi ed
elaborazione dei dati statistici, alla conoscenza delle norme ordinamentali,
alla capacità di efficiente organizzazione del lavoro giudiziario e agli esiti
delle ispezioni svolte negli uffici presso cui il candidato svolge o ha svolto
funzioni direttive o semidirettive;

e) prevedere che, ai fini della valutazione delle
attitudini organizzative, non si tenga conto delle esperienze maturate nel
lavoro non giudiziario a seguito del collocamento fuori del ruolo della
magistratura salvo che, in relazione alla natura e alle competenze
dell’amministrazione o dell’ente che conferisce l’incarico nonché alla natura
dell’incarico, esse siano idonee a favorire l’acquisizione di competenze
coerenti con le funzioni semidirettive o direttive;

f) conservare il criterio dell’anzianità come
criterio residuale a parità di valutazione risultante dagli indicatori del
merito e delle attitudini, salva la necessità di dare prevalenza, a parità di
valutazione in relazione agli indicatori del merito e delle attitudini, al
candidato appartenente al genere meno rappresentato, nel caso in cui emerga una
significativa sproporzione, su base nazionale e distrettuale, nella copertura
dei posti direttivi o semidirettivi analoghi a quelli oggetto di concorso;

g) prevedere che il Consiglio superiore della
magistratura, nella valutazione ai fini della conferma di cui agli articoli 45 e 46 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, tenga conto anche dei pareri espressi
dai magistrati dell’ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso
Consiglio, del parere del presidente del tribunale o del procuratore della
Repubblica, rispettivamente quando la conferma riguarda il procuratore della
Repubblica o il presidente del tribunale, e delle osservazioni del consiglio
dell’ordine degli avvocati e che valuti i provvedimenti tabellari e
organizzativi redatti dal magistrato in valutazione nonché, a campione, i
rapporti redatti ai fini delle valutazioni di professionalità dei magistrati
dell’ufficio o della sezione;

h) prevedere un procedimento per la valutazione
dell’attività svolta nell’esercizio di un incarico direttivo o semidirettivo
anche in caso di mancata richiesta di conferma; prevedere, altresì, che l’esito
della predetta valutazione sia considerato in caso di partecipazione a
successivi concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi o
semidirettivi;

i) stabilire che il magistrato titolare di funzioni
direttive o semidirettive, anche quando non chiede la conferma, non possa
partecipare a concorsi per il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o
semidirettivo prima di cinque anni dall’assunzione delle predette funzioni,
fermo restando quanto previsto dagli articoli
45, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,
in caso di valutazione negativa;

l) prevedere che la reiterata mancata approvazione
da parte del Consiglio superiore della magistratura dei provvedimenti
organizzativi adottati nell’esercizio delle funzioni direttive possa costituire
causa ostativa alla conferma di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 5
aprile 2006, n. 160, e che, in ogni caso, sia oggetto di valutazione in
sede di eventuale partecipazione ad ulteriori concorsi per il conferimento di
incarichi direttivi o semidirettivi;

m) prevedere che la capacità di dare piena e
compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto organizzativo sia valutata
ai fini di quanto previsto dall’articolo
12, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché
nella valutazione ai fini della conferma di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 5
aprile 2006, n. 160;

n) prevedere una complessiva rivisitazione dei
criteri dettati per l’individuazione degli incarichi per cui è richiesta
l’attribuzione delle funzioni semidirettive, al fine di contenerne il numero.

2. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo
1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina della
formazione e approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici previste
dagli articoli 7-bis e 7-ter
dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il presidente della corte di
appello trasmetta le proposte tabellari corredate di documenti organizzativi
generali, concernenti l’organizzazione delle risorse e la programmazione degli
obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla base dell’accertamento
dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente; stabilire che tali
documenti siano elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti, sentiti il
dirigente dell’ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio
dell’ordine degli avvocati; prevedere che i suddetti documenti possano essere
modificati nel corso del quadriennio anche tenuto conto dei programmi delle
attività annuali, di cui all’articolo
4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dei programmi di cui
all’articolo 37 del decreto-legge
6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) prevedere che i documenti organizzativi generali
degli uffici, le tabelle e i progetti organizzativi siano elaborati secondo
modelli standard stabiliti con deliberazione del Consiglio superiore della
magistratura e trasmessi per via telematica; prevedere altresì che i pareri dei
consigli giudiziari siano redatti secondo modelli standard, contenenti i soli
dati concernenti le criticità, stabiliti con deliberazione del Consiglio
superiore della magistratura;

c) semplificare le procedure di approvazione delle
tabelle di organizzazione degli uffici previste dall’articolo 7-bis dell’ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dei progetti
organizzativi dell’ufficio del pubblico ministero, prevedendo che le proposte
delle tabelle di organizzazione degli uffici e dei progetti organizzativi
dell’ufficio del pubblico ministero e delle relative modifiche si intendano
approvate, ove il Consiglio superiore della magistratura non si esprima in
senso contrario entro un termine stabilito in base alla data di invio del
parere del consiglio giudiziario, salvo che siano state presentate osservazioni
dai magistrati dell’ufficio o che il parere del consiglio giudiziario sia a
maggioranza.

3. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo
1, il decreto o i decreti legislativi recanti la ridefinizione dei criteri per
il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità sono
adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere quale condizione preliminare per
l’accesso, fermo restando il possesso della valutazione di professionalità
richiesta, l’effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di
primo o di secondo grado per almeno dieci anni; prevedere che l’esercizio di
funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non
possa essere equiparato all’esercizio delle funzioni di merito ai fini di cui
alla prima parte della presente lettera;

b) prevedere che, a fronte dell’equivalenza dei
presupposti specifici richiesti per l’attribuzione delle funzioni giudicanti di
legittimità, sia preferito il magistrato che ha svolto le funzioni di giudice
presso una corte di appello per almeno quattro anni;

c) prevedere, ai fini della valutazione delle
attitudini, del merito e dell’anzianità, l’adozione di criteri per
l’attribuzione di un punteggio per ciascuno dei suddetti parametri,
assicurando, nella valutazione del criterio dell’anzianità, un sistema di
punteggi per effetto del quale ad ogni valutazione di professionalità
corrisponda un punteggio;

d) prevedere che, nella valutazione delle
attitudini, siano considerate anche le esperienze maturate nel lavoro
giudiziario, in relazione allo specifico ambito di competenza, penale o civile,
e alle specifiche funzioni, giudicanti o requirenti, del posto da conferire e
che sia attribuita rilevanza alla capacità scientifica e di analisi delle
norme, da valutare anche tenendo conto di andamenti statistici gravemente
anomali degli esiti degli affari nelle fasi e nei gradi successivi del
procedimento e del giudizio, nonché al pregresso esercizio di funzioni di
addetto all’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione;

e) introdurre i criteri per la formulazione del
motivato parere della commissione di cui all’articolo 12, comma 13, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, prevedendo che la valutazione espressa
sia articolata nei seguenti giudizi: «inidoneo», «discreto», «buono» o «ottimo»,
il quale ultimo può essere espresso solo qualora l’aspirante presenti titoli di
particolare rilievo;

f) prevedere che il parere di cui alla lettera e)
sia fondato sull’esame di provvedimenti estratti a campione nelle ultime tre
valutazioni di professionalità e su provvedimenti, atti o pubblicazioni
liberamente prodotti dai candidati, nel numero stabilito dal Consiglio
superiore della magistratura;

g) quanto alle pubblicazioni, prevedere che la
commissione debba tenere conto della loro rilevanza scientifica;

h) prevedere che la commissione di cui all’articolo 12, comma 13, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, valuti la capacità scientifica e di
analisi delle norme dei candidati tenendo conto delle peculiarità delle
funzioni esercitate;

i) prevedere che, nella valutazione della capacità
scientifica e di analisi delle norme, il parere della commissione di cui all’articolo 12, comma 13, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, abbia valore preminente, salva diversa
valutazione da parte del Consiglio superiore della magistratura per eccezionali
e comprovate ragioni;

l) prevedere che, ai fini del giudizio sulle
attitudini, le attività esercitate fuori del ruolo organico della magistratura
siano valutate nei soli casi nei quali l’incarico abbia a oggetto attività
assimilabili a quelle giudiziarie o che comportino una comprovata capacità
scientifica e di analisi delle norme;

m) escludere la possibilità di accesso alle funzioni
giudicanti e requirenti di legittimità prevista dall’articolo 12, comma 14, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, per i magistrati che non hanno ottenuto
il giudizio di «ottimo» dalla commissione di cui all’articolo 12, comma 13, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160;

n) prevedere l’applicazione dei principi di cui al
comma 1, lettera a), ai procedimenti per il conferimento delle funzioni
giudicanti e requirenti di legittimità.

 

Art. 3

Modifiche del sistema di funzionamento
del consiglio giudiziario e delle valutazioni di professionalità

 

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo
1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche al sistema di
funzionamento dei consigli giudiziari e delle valutazioni di professionalità
sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) introdurre la facoltà per i componenti avvocati e
professori universitari di partecipare alle discussioni e di assistere alle
deliberazioni relative all’esercizio delle competenze del Consiglio direttivo
della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari di cui, rispettivamente,
agli articoli 7, comma 1,
lettera b), e 15, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, con attribuzione alla
componente degli avvocati della facoltà di esprimere un voto unitario sulla
base del contenuto delle segnalazioni di fatti specifici, positivi o negativi,
incidenti sulla professionalità del magistrato in valutazione, nel caso in cui
il consiglio dell’ordine degli avvocati abbia effettuato le predette
segnalazioni sul magistrato in valutazione; prevedere che, nel caso in cui la
componente degli avvocati intenda discostarsi dalla predetta segnalazione,
debba richiedere una nuova determinazione del consiglio dell’ordine degli
avvocati;

b) prevedere che, al fine di consentire al consiglio
giudiziario l’acquisizione e la valutazione delle segnalazioni del consiglio
dell’ordine degli avvocati, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, lettera f), del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della
magistratura ogni anno individui i nominativi dei magistrati per i quali
nell’anno successivo matura uno dei sette quadrienni utili ai fini delle
valutazioni di professionalità e ne dia comunicazione al consiglio dell’ordine
degli avvocati;

c) prevedere che, nell’applicazione dell’articolo 11 del decreto legislativo 5
aprile 2006, n. 160, il giudizio positivo sia articolato, secondo criteri
predeterminati, nelle seguenti ulteriori valutazioni: «discreto», «buono» o
«ottimo» con riferimento alle capacità del magistrato di organizzare il proprio
lavoro;

d) prevedere che nell’applicazione dell’articolo 11, comma 2, lettera b), del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sia espressamente valutato il
rispetto da parte del magistrato di quanto indicato nei programmi annuali di
gestione redatti a norma dell’articolo
37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

e) prevedere che, ai fini delle valutazioni di
professionalità di cui all’articolo
11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, i magistrati che abbiano
goduto di esoneri totali o parziali dal lavoro giudiziario siano tenuti a
produrre documentazione idonea alla valutazione dell’attività alternativa
espletata;

f) prevedere, in ogni caso, l’esclusione, ai fini
delle valutazioni di professionalità, dei periodi di aspettativa del magistrato
per lo svolgimento di incarichi elettivi di carattere politico a livello
nazionale o locale, nonché di quelli svolti nell’ambito del Governo e, a
qualsiasi titolo, negli enti territoriali (regione, provincia, città
metropolitana e comune) e presso organi elettivi sovranazionali;

g) prevedere che, ai fini della valutazione di cui
all’articolo 11, comma 2, lettera
a), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il consiglio giudiziario
acquisisca le informazioni necessarie ad accertare la sussistenza di gravi
anomalie in relazione all’esito degli affari nelle fasi o nei gradi successivi del
procedimento, nonché, in ogni caso, che acquisisca, a campione, i provvedimenti
relativi all’esito degli affari trattati dal magistrato in valutazione nelle
fasi o nei gradi successivi del procedimento e del giudizio;

h) ai fini delle valutazioni di professionalità di
cui all’articolo 11 del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e ai fini delle valutazioni delle
attitudini per il conferimento degli incarichi di cui all’articolo 2 della
presente legge:

1) prevedere l’istituzione del fascicolo per la
valutazione del magistrato, contenente, per ogni anno di attività, i dati
statistici e la documentazione necessari per valutare il complesso
dell’attività svolta, compresa quella cautelare, sotto il profilo sia
quantitativo che qualitativo, la tempestività nell’adozione dei provvedimenti,
la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all’esito degli atti
e dei provvedimenti nelle fasi o nei gradi successivi del procedimento e del
giudizio, nonché ogni altro elemento richiesto ai fini della valutazione;

2) stabilire un raccordo con la disciplina vigente
relativa al fascicolo personale del magistrato;

i) semplificare la procedura di valutazione di
professionalità con esito positivo, prevedendo:

1) che la relazione di cui all’articolo 11, comma 4, lettera b), del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, contenga esclusivamente i dati
conoscitivi sull’attività giudiziaria svolta dal magistrato, anche con
specifico riferimento a quella espletata con finalità di mediazione e
conciliazione, indispensabili alla valutazione di professionalità, e che sia
redatta secondo le modalità e i criteri definiti dal Consiglio superiore della
magistratura;

2) che il consiglio giudiziario formuli il parere di
cui all’articolo 11, comma 6, del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, utilizzando il rapporto del capo
dell’ufficio, la relazione del magistrato, le statistiche comparate, i
provvedimenti estratti a campione e quelli spontaneamente prodotti
dall’interessato, con motivazione semplificata qualora ritenga di confermare il
giudizio positivo reso nel rapporto;

3) che il Consiglio superiore della magistratura, quando,
esaminati il rapporto del capo dell’ufficio, la relazione del magistrato, le
statistiche comparate e i provvedimenti estratti a campione o spontaneamente
prodotti dall’interessato, ritenga di recepire il parere del consiglio
giudiziario contenente la valutazione positiva, esprima il giudizio di cui all’articolo 11, comma 15, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, con provvedimento che richiama il
suddetto parere, senza un’ulteriore motivazione;

4) che i fatti accertati in via definitiva in sede
di giudizio disciplinare siano oggetto di valutazione ai fini del conseguimento
della valutazione di professionalità successiva all’accertamento, anche se il
fatto si colloca in un quadriennio precedente, ove non sia già stato
considerato ai fini della valutazione di professionalità relativa a quel
quadriennio;

l) modificare la disciplina delle valutazioni di
professionalità prevedendo:

1) che ad un secondo giudizio non positivo possa non
seguire una valutazione negativa, ma che in questo caso, in aggiunta agli
effetti già previsti per il giudizio non positivo, conseguano ulteriori effetti
negativi sulla progressione economica nonché sul conferimento di funzioni di
legittimità o di funzioni semidirettive e direttive;

2) che, nel caso di giudizio non positivo successivo
ad un primo giudizio negativo, possa non seguire la dispensa dal servizio, ma
che in questo caso, in aggiunta agli effetti già previsti per il giudizio non
positivo, conseguano ulteriori effetti negativi sulla progressione economica
nonché sul conferimento di funzioni di legittimità o di funzioni semidirettive
e direttive.

 

Art. 4

Riduzione dei tempi per l’accesso in
magistratura

 

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo
1, il decreto o i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina
dell’accesso in magistratura sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:

a) prevedere che i laureati che hanno conseguito la
laurea in giurisprudenza a seguito di un corso universitario di durata non
inferiore a quattro anni possano essere immediatamente ammessi a partecipare al
concorso per magistrato ordinario;

b) fermo restando quanto previsto dalla lettera a)
del presente comma, prevedere la facoltà di iniziare il tirocinio formativo di
cui all’articolo 73 del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, a seguito del superamento
dell’ultimo esame previsto dal corso di laurea;

c) fermo restando quanto previsto dalla lettera a)
del presente comma, prevedere che la Scuola superiore della magistratura
organizzi, anche in sede decentrata, corsi di preparazione al concorso per magistrato
ordinario per laureati, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 73 del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che abbiano in corso
o abbiano svolto il tirocinio formativo di cui alla lettera b) del presente
comma oppure che abbiano prestato la loro attività presso l’ufficio per il
processo ai sensi dell’articolo
14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilendo
che i costi di organizzazione gravino sui partecipanti in una misura che tenga
conto delle condizioni reddituali dei singoli e dei loro nuclei familiari;

d) prevedere che la prova scritta del concorso per
magistrato ordinario abbia la prevalente funzione di verificare la capacità di
inquadramento teorico-sistematico dei candidati e consista nello svolgimento di
tre elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto
penale e sul diritto amministrativo, anche alla luce dei principi
costituzionali e dell’Unione europea;

e) prevedere una riduzione delle materie oggetto
della prova orale del concorso per magistrato ordinario, mantenendo almeno le
seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto
processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto
dell’Unione europea, diritto del lavoro, diritto della crisi e dell’insolvenza
e ordinamento giudiziario, fermo restando il colloquio in una lingua straniera,
previsto dall’articolo 1, comma 4,
lettera m), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

 

Art. 5

Collocamento fuori ruolo dei
magistrati ordinari, amministrativi e contabili

 

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo
1, il decreto o i decreti legislativi recanti riordino della disciplina del
collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili
sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare le tipologie di incarichi
extragiudiziari da esercitare esclusivamente con contestuale collocamento fuori
ruolo per tutta la durata dell’incarico, tenendo conto della durata dello
stesso, del tipo di impegno richiesto e delle possibili situazioni di conflitto
di interessi tra le funzioni esercitate nell’ambito di esso e quelle esercitate
presso l’amministrazione di appartenenza e includendo in ogni caso gli
incarichi di capo di gabinetto, vice capo di gabinetto, direttore dell’ufficio
di gabinetto e capo della segreteria di un Ministro;

b) individuare le tipologie di incarichi
extragiudiziari per le quali è ammesso il ricorso all’istituto dell’aspettativa
ai sensi dell’articolo 23-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

c) prevedere che il collocamento fuori ruolo di un
magistrato ordinario, amministrativo o contabile possa essere autorizzato a
condizione che l’incarico da conferire corrisponda a un interesse
dell’amministrazione di appartenenza; stabilire i criteri dei quali i
rispettivi organi di autogoverno debbano tenere conto nella relativa
valutazione e prevedere che, in ogni caso, vengano sempre valutate puntualmente
le possibili ricadute che lo svolgimento dell’incarico fuori ruolo può
determinare sotto i profili dell’imparzialità e dell’indipendenza del
magistrato;

d) prevedere che la valutazione della sussistenza
dell’interesse di cui alla lettera c) sia effettuata sulla base di criteri
oggettivi che tengano conto anche dell’esigenza di distinguere, in ordine di
rilevanza: gli incarichi che la legge affida esclusivamente a magistrati; gli
incarichi di natura giurisdizionale presso organismi internazionali e
sovranazionali; gli incarichi presso organi costituzionali; gli incarichi
presso organi di rilevanza costituzionale; gli incarichi non giurisdizionali
apicali e di diretta collaborazione presso istituzioni nazionali o
internazionali; gli altri incarichi;

e) prevedere che il magistrato, al termine di un
incarico svolto fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni, possa
essere nuovamente collocato fuori ruolo, indipendentemente dalla natura del
nuovo incarico, non prima che siano trascorsi tre anni dalla presa di possesso
nell’ufficio giudiziario, e indicare tassativamente le ipotesi di deroga;

f) prevedere che non possa comunque essere
autorizzato il collocamento del magistrato fuori ruolo prima del decorso di
dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti e
quando la sua sede di servizio presenta una rilevante scopertura di organico,
sulla base di parametri definiti dai rispettivi organi di autogoverno;

g) stabilire che i magistrati ordinari,
amministrativi e contabili non possano essere collocati fuori ruolo per un
tempo che superi complessivamente sette anni, salvo che per gli incarichi, da
indicare tassativamente, presso gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale,
gli organi del Governo e gli organismi internazionali, per i quali il tempo
trascorso fuori ruolo non può superare complessivamente dieci anni, ferme
restando le deroghe previste dall’articolo
1, comma 70, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

h) ridurre il numero massimo di magistrati che
possono essere collocati fuori ruolo, sia in termini assoluti che in relazione
alle diverse tipologie di incarico che saranno censite, prevedendo la possibilità
di collocamento fuori ruolo dei magistrati per la sola copertura di incarichi
rispetto ai quali risultino necessari un elevato grado di preparazione in
materie giuridiche o l’esperienza pratica maturata nell’esercizio dell’attività
giudiziaria o una particolare conoscenza dell’organizzazione giudiziaria;
individuare tassativamente le fattispecie cui tale limite non si applica;

i) disciplinare specificamente, con regolamentazione
autonoma che tenga conto della specificità dell’attività, gli incarichi fuori
ruolo svolti in ambito internazionale.

2. Lo schema del decreto o gli schemi dei decreti
legislativi di cui al presente articolo sono adottati su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro
dell’università e della ricerca, secondo la procedura indicata all’articolo 1,
commi 2 e 3.

 

Art. 6

Coordinamento con le disposizioni
vigenti

 

1. Il decreto o i decreti legislativi attuativi
della delega di cui all’articolo 1 della presente legge provvedono al
coordinamento delle disposizioni vigenti con le disposizioni introdotte in
attuazione della medesima delega, anche modificando la formulazione e la
collocazione delle disposizioni dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nonché
delle disposizioni contenute in leggi speciali non direttamente investite dai
principi e criteri direttivi di delega, e operando le necessarie abrogazioni
nonché prevedendo le opportune disposizioni transitorie.

 

Capo II

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI
DELL’ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

 

Art. 7

Modifiche alla pianta organica e alle
competenze dell’ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione

 

1. L’articolo
115 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, è sostituito dal seguente:

«Art. 115 Magistrati destinati all’ufficio del
massimario e del ruolo della Corte di cassazione. – 1. Della pianta organica
della Corte di cassazione fanno parte sessantasette magistrati destinati
all’ufficio del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere
designati magistrati che hanno conseguito almeno la terza valutazione di
professionalità e con almeno otto anni di effettivo esercizio delle funzioni
giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado, previa valutazione della
capacità scientifica e di analisi delle norme da parte della commissione di cui
all’articolo 12, comma 13, del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

2. L’esercizio di funzioni a seguito del
collocamento fuori del ruolo della magistratura non può essere equiparato
all’esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo
grado ai fini di cui al comma 1.

3. Il primo presidente della Corte di cassazione,
al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto
conto delle esigenze dell’ufficio del massimario e del ruolo e secondo i
criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, può applicare la metà dei magistrati
addetti all’ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Corte per lo
svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità, purché abbiano
conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e abbiano
un’anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni.

4. A ciascun collegio non può essere applicato
più di un magistrato addetto all’ufficio del massimario e del ruolo
».

 

Art. 8

Ulteriori modifiche all’ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

 

1. All’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 7-bis, comma 1, la
parola: «triennio», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «quadriennio»;

b) all’articolo 7-ter, dopo il
comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Il dirigente dell’ufficio deve
verificare che la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro garantisca
obiettivi di funzionalità e di efficienza dell’ufficio e assicuri costantemente
l’equità tra tutti i magistrati dell’ufficio, delle sezioni e dei collegi
»;

c) all’articolo
18, secondo comma, l’alinea è sostituito dal seguente: «La ricorrenza in
concreto dell’incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti
concorrenti criteri, valutati unitariamente:
»;

d) all’articolo
19, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La ricorrenza
dell’incompatibilità può essere esclusa in concreto quando la situazione non
comporti modifiche nell’organizzazione dell’ufficio e non interferisca nei
rapporti tra uffici diversi della medesima sede. L’esito del procedimento di
accertamento dell’esclusione, in concreto, della ricorrenza
dell’incompatibilità di cui al comma precedente è comunicato al consiglio
dell’ordine degli avvocati del circondario in cui prestano servizio gli
interessati
»;

e) all’articolo 194:

1) dopo le parole: «altre funzioni » sono inserite
le seguenti: «, ad esclusione di quelle di primo presidente della Corte di
cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione,
»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per i magistrati che esercitano le funzioni
presso la sede di prima assegnazione il termine di cui al primo comma è di tre
anni
»;

f) l’articolo
195 è abrogato.

 

Art. 9

Modifiche al regio decreto legislativo
31 maggio 1946, n. 511, in materia di aspettativa per infermità

 

1. All’articolo 3, secondo comma, del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
magistrato può essere collocato in aspettativa fino alla conclusione del
procedimento anche qualora nel corso dell’istruttoria diretta all’accertamento
di una condizione di infermità permanente emerga che lo stato di infermità,
quale già accertato, è incompatibile con il conveniente ed efficace svolgimento
delle funzioni giudiziarie
».

 

Art. 10

Modifiche al decreto
legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, in materia di corsi di formazione per le
funzioni direttive e semidirettive

 

1. Al decreto
legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo
2, comma 1, lettera d-bis), dopo la parola: «direttivi» sono inserite le
seguenti: «e semidirettivi»;

b) all’articolo
26-bis, comma 1:

1) dopo la parola: «direttivi» sono inserite le
seguenti: «e semidirettivi»;

2) dopo le parole: «mirati allo studio» sono
inserite le seguenti: «della materia ordinamentale e»;

3) dopo le parole: « competenze riguardanti» sono
inserite le seguenti: «la capacità di analisi ed elaborazione dei dati
statistici,
»;

c) all’articolo
26-bis, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. I corsi di
formazione hanno la durata di almeno tre settimane, anche non consecutive, e
devono comprendere lo svolgimento di una prova finale diretta ad accertare le
capacità acquisite
»;

d) all’articolo
26-bis, comma 2:

1) dopo la parola: «direttivi» sono inserite le
seguenti: «e semidirettivi»;

2) le parole: «alle capacità organizzative» sono
sostituite dalle seguenti: «alle materie oggetto del corso»;

e) all’articolo
26-bis, comma 3, dopo la parola: «valutazione» sono inserite le seguenti: «,
le schede valutative redatte dai docenti e la documentazione relativa alla
prova finale di cui al comma 1-bis
»;

f) all’articolo
26-bis, comma 4, le parole: «Gli elementi di valutazione » sono sostituite
dalle seguenti: «I dati di cui al comma 3 »;

g) all’articolo
26-bis, comma 5:

1) dopo la parola: «direttivi» sono inserite le
seguenti: «e semidirettivi»;

2) dopo la parola: «formazione » sono aggiunte le
seguenti: « in data non risalente a più di cinque anni prima della
scopertura dell’incarico oggetto della domanda
»;

h) all’articolo
26-bis, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Specifici corsi
di formazione con i contenuti di cui al comma 1 e per la durata di cui al comma
1-bis sono riservati ai magistrati ai quali è stata conferita nell’anno
precedente la funzione direttiva o semidirettiva
».

 

Art. 11

Modifiche al decreto
legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, in materia di illeciti disciplinari

 

1. Al decreto
legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo
2, comma 1:

1) alla lettera a), le parole: «fatto salvo quanto
previsto dalle lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «fatto salvo
quanto previsto dalle lettere b), c), g) e m)
»;

2) alla lettera n), dopo le parole: «delle norme
regolamentari» sono inserite le seguenti: «, delle direttive»;

3) dopo la lettera q) è inserita la seguente:

«q-bis) l’omessa collaborazione del magistrato
nell’attuazione delle misure di cui all’articolo
37, comma 5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
nonché la reiterazione, all’esito dell’adozione di tali misure, delle condotte
che le hanno imposte, se attribuibili al magistrato;
»;

4) alla lettera v), le parole: «la violazione del
divieto di cui all’articolo 5,
comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «la violazione di quanto disposto
dall’articolo 5, commi 1, 2, 2-bis
e 3
»;

5) dopo la lettera ee) sono inserite le seguenti:

«ee-bis) l’omessa adozione da parte del capo
dell’ufficio delle iniziative di cui all’articolo 37, commi 5-bis e 5-ter,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché
l’omessa segnalazione al capo dell’ufficio da parte del presidente di sezione
delle situazioni di cui all’articolo
37, comma 5-quater, del citato decreto-legge n. 98 del 2011;

ee-ter) l’omissione, da parte del capo
dell’ufficio o del presidente di una sezione, della comunicazione,
rispettivamente, al consiglio giudiziario e al consiglio direttivo della Corte
di cassazione o al capo dell’ufficio, delle condotte del magistrato
dell’ufficio che non collabori nell’attuazione delle misure di cui all’articolo 37, comma 5-bis, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
»;

6) alla lettera gg), le parole: «fuori dei casi
consentiti» sono sostituite dalle seguenti: «in assenza dei presupposti previsti»
e dopo le parole: «grave ed inescusabile» sono aggiunte le seguenti: «;
l’avere indotto l’emissione di un provvedimento restrittivo della libertà
personale in assenza dei presupposti previsti dalla legge, omettendo di
trasmettere al giudice, per negligenza grave e inescusabile, elementi rilevanti
»;

b) all’articolo
3, comma 1, lettera e), dopo la parola: «indirettamente,» sono inserite le
seguenti: «per sé o per altri,»;

c) all’articolo
3, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«l-bis) l’adoperarsi per condizionare
indebitamente l’esercizio delle funzioni del Consiglio superiore della
magistratura, al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per sé o per altri o di
arrecare un danno ingiusto ad altri;

l-ter) l’omissione, da parte del componente del
Consiglio superiore della magistratura, della comunicazione agli organi
competenti di fatti a lui noti che possono costituire illecito disciplinare ai
sensi della lettera l-bis)
»;

d) dopo l’articolo
3-bis è inserito il seguente:

«Art. 3-ter Estinzione dell’illecito. – 1.
L’illecito disciplinare previsto dall’articolo
2, comma 1, lettera q), è estinto quando il piano di smaltimento, adottato
ai sensi dell’articolo 37, comma
5-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
è stato rispettato.

2. Il beneficio di cui al comma 1 può essere
applicato una sola volta
»;

e) all’articolo
12:

1) al comma 1, dopo la lettera g) è inserita la
seguente:

«g-bis) i comportamenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
q-bis);
»;

2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonché per la reiterata violazione dei doveri di cui all’articolo 37, commi 5-bis, 5-ter e
5-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111
»;

3) al comma 4, dopo le parole: «particolare gravità»
sono aggiunte le seguenti: «, nonché nei casi in cui ai fatti previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera gg),
sia seguito il riconoscimento dell’ingiusta detenzione ai sensi dell’articolo 314 del codice di procedura penale
»;

f) al capo II, dopo l’articolo 25 è aggiunto il
seguente:

«Art. 25-bis. Condizioni per la riabilitazione. –
1. La condanna disciplinare che ha comportato l’applicazione della sanzione
disciplinare dell’ammonimento perde ogni effetto dopo che siano trascorsi tre
anni dalla data in cui la sentenza disciplinare di condanna è divenuta
irrevocabile, a condizione che il magistrato consegua una successiva
valutazione di professionalità positiva.

2. La condanna disciplinare che ha comportato
l’applicazione della sanzione disciplinare della censura perde ogni effetto
dopo che siano trascorsi cinque anni dalla data in cui la sentenza disciplinare
di condanna è divenuta irrevocabile, a condizione che il magistrato consegua
una successiva valutazione di professionalità positiva.

3. Per i magistrati che hanno conseguito la
settima valutazione di professionalità, la riabilitazione di cui ai commi 1 e 2
è subordinata, oltre che al decorso del termine di cui ai medesimi commi 1 e 2,
alla positiva valutazione del loro successivo percorso professionale nelle
forme e nei modi stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura.

4. Il Consiglio superiore della magistratura
stabilisce le forme e i modi per l’accertamento delle condizioni previste per
la riabilitazione di cui al presente articolo, comunque assicurando che vi si
provveda in occasione del primo procedimento in cui ciò sia rilevante
».

 

Art. 12

Modifiche al decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160

 

1. Al decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo
1:

1) al comma 1, dopo le parole: «per i quali» sono
inserite le seguenti: «, in ragione dello stanziamento deliberato,»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero
della giustizia determina annualmente, entro il mese di febbraio, i posti che
si sono resi quelli che si renderanno vacanti nel quadriennio successivo e ne
dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura
»;

b) all’articolo
3:

1) al comma 1, le parole: «con cadenza di norma
annuale
» sono soppresse;

2) al comma 2, le parole: «Il concorso è bandito»
sono sostituite dalle seguenti: «Il concorso, fermo restando il disposto
dell’articolo 1, comma 1, è
bandito entro il mese di settembre di ogni anno
» e dopo le parole: «numero
dei posti» sono inserite le seguenti: «tenendo conto degli elementi indicati
ai sensi dell’articolo 1, comma
1-bis
»;

c) all’articolo
13:

1) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai
seguenti: «Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto
dall’interessato, per non più di una volta nell’arco dell’intera carriera,
entro il termine di sei anni dal maturare per la prima volta della
legittimazione al tramutamento previsto dall’articolo 194 dell’ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Oltre il
termine temporale di cui al secondo periodo è consentito, per una sola volta,
il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, quando
l’interessato non abbia mai svolto funzioni giudicanti penali, nonché il
passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti civili o del
lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti
in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro.

In quest’ultimo caso, il magistrato non può in
alcun modo essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni
giudicanti di natura penale o miste, anche in occasione di successivi
trasferimenti. In ogni caso, il passaggio può essere disposto solo previa
partecipazione ad un corso di qualificazione professionale e subordinatamente a
un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal
Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario.
»
e, all’ultimo periodo, le parole: « secondo e terzo» sono sostituite dalle
seguenti: «quinto e sesto»;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Per il conferimento delle funzioni di
legittimità di cui all’articolo 10,
commi 15 e 16, nonché per il conferimento delle funzioni requirenti di cui ai
commi 6 e 14 dello stesso articolo
10 non opera alcuna delle limitazioni di cui al comma 3 del presente
articolo. Per il conferimento delle funzioni giudicanti di legittimità di cui
ai commi 6 e 14 dell’articolo 10,
che comportino il mutamento da requirente a giudicante, fermo restando il
divieto di assegnazione di funzioni giudicanti penali, non operano le
limitazioni di cui al comma 3 relative alla sede di destinazione
»;

d) all’articolo
35, comma 1, al primo periodo, le parole: «da 10 a 13» sono sostituite
dalle seguenti: «da 10 a 15» e, al secondo periodo, la parola: «14» è
sostituita dalla seguente: «16» e la parola: «tre» è sostituita dalla
seguente: «due».

2. I magistrati che prima della data di entrata in
vigore della disposizione di cui al comma 1, lettera c), hanno effettuato almeno
un passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, o viceversa,
possono effettuare un solo ulteriore mutamento delle medesime funzioni nonché
richiedere il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità ai sensi
del comma 6 dell’articolo 13 del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dal presente
articolo, a condizione che non abbiano già effettuato quattro mutamenti di
funzione.

 

Art. 13

Modifiche al decreto
legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, in materia di riorganizzazione
dell’ufficio del pubblico ministero

 

1. All’articolo
1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, i commi 6 e 7 sono
sostituiti dai seguenti:

«6. Il procuratore della Repubblica predispone,
in conformità ai principi generali definiti dal Consiglio superiore della
magistratura, il progetto organizzativo dell’ufficio, con il quale determina:

a) le misure organizzative finalizzate a
garantire l’efficace e uniforme esercizio dell’azione penale, tenendo conto dei
criteri di priorità di cui alla lettera b);

b) i criteri di priorità finalizzati a
selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre
e definiti, nell’ambito dei criteri generali indicati dal Parlamento con legge,
tenendo conto del numero degli affari da trattare, della specifica realtà
criminale e territoriale e dell’utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche,
umane e finanziarie disponibili;

c) i compiti di coordinamento e di direzione dei
procuratori aggiunti;

d) i criteri di assegnazione e di coassegnazione
dei procedimenti e le tipologie di reato per le quali i meccanismi di
assegnazione dei procedimenti sono di natura automatica;

e) i criteri e le modalità di revoca
dell’assegnazione dei procedimenti;

f) i criteri per l’individuazione del procuratore
aggiunto o comunque del magistrato designato come vicario, ai sensi del comma
3;

g) i gruppi di lavoro, salvo che la disponibilità
di risorse umane sia tale da non consentirne la costituzione, e i criteri di
assegnazione dei sostituti procuratori a tali gruppi, che devono valorizzare il
buon funzionamento dell’ufficio e le attitudini dei magistrati, nel rispetto
della disciplina della permanenza temporanea nelle funzioni, fermo restando che
ai componenti dei medesimi gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di
presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

7. Il progetto organizzativo dell’ufficio è
adottato ogni quattro anni, sentiti il dirigente dell’ufficio giudicante
corrispondente e il presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati, ed è
approvato dal Consiglio superiore della magistratura, previo parere del
consiglio giudiziario e valutate le eventuali osservazioni formulate dal
Ministro della giustizia ai sensi dell’articolo 11 della legge 24 marzo 1958,
n. 195. Decorso il quadriennio, l’efficacia del progetto è prorogata fino a che
non sopravvenga il nuovo. Con le medesime modalità di cui al primo periodo, il
progetto organizzativo può essere variato nel corso del quadriennio per
sopravvenute esigenze dell’ufficio.
».

 

Art. 14

Modifiche all’articolo
37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111

 

1. All’articolo
37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole: «tenuto conto
dei carichi esigibili di lavoro dei magistrati individuati dai competenti
organi di autogoverno,» sono sostituite dalle seguenti: «con l’indicazione,
per ciascuna sezione o, in mancanza, per ciascun magistrato, dei risultati
attesi sulla base dell’accertamento dei dati relativi al quadriennio precedente
e di quanto indicato nel programma di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 25
luglio 2006, n. 240, e, comunque, nei limiti dei carichi esigibili di
lavoro individuati dai competenti organi di autogoverno, nonché
»;

b) al comma 2, dopo le parole: «degli obiettivi
fissati per l’anno precedente» sono inserite le seguenti: «anche in
considerazione del programma di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 25
luglio 2006, n. 240,
»;

c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Il capo dell’ufficio, al verificarsi di
gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati dell’ufficio, ne
accerta le cause e adotta ogni iniziativa idonea a consentirne l’eliminazione,
con la predisposizione di piani mirati di smaltimento, anche prevedendo, ove
necessario, la sospensione totale o parziale delle assegnazioni e la
redistribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro. La concreta funzionalità del
piano è sottoposta a verifica ogni tre mesi. Il piano mirato di smaltimento,
anche quando non comporta modifiche tabellari, nonché la documentazione
relativa all’esito delle verifiche periodiche sono trasmessi al consiglio
giudiziario o, nel caso riguardino magistrati in servizio presso la Corte di
cassazione, al relativo Consiglio direttivo, i quali possono indicare
interventi diversi da quelli adottati.

«5-ter. Il capo dell’ufficio, al verificarsi di
un aumento delle pendenze dell’ufficio o di una sezione in misura superiore al
10 per cento rispetto all’anno precedente e comunque a fronte di andamenti
anomali, ne accerta le cause e adotta ogni intervento idoneo a consentire
l’eliminazione delle eventuali carenze organizzative. La concreta funzionalità
degli interventi è sottoposta a verifica ogni sei mesi. Gli interventi
adottati, anche quando non comportano modifiche tabellari, nonché la
documentazione relativa alle verifiche periodiche sono trasmessi al consiglio
giudiziario o, nel caso riguardino sezioni della Corte di cassazione, al
relativo Consiglio direttivo, i quali possono indicare interventi o soluzioni
organizzative diversi da quelli adottati.

«5-quater. Il presidente di sezione segnala
immediatamente al capo dell’ufficio:

a) la presenza di gravi e reiterati ritardi da
parte di uno o più magistrati della sezione, indicandone le cause e
trasmettendo la segnalazione al magistrato interessato, il quale deve parimenti
indicarne le cause;

b) il verificarsi di un rilevante aumento delle
pendenze della sezione, indicandone le cause e trasmettendo la segnalazione a tutti
i magistrati della sezione, i quali possono parimenti indicarne le cause.

5-quinquies. La segnalazione dei ritardi di cui
al comma 5-quater può essere effettuata anche dagli avvocati difensori delle
parti.
».

2. In sede di prima applicazione della presente
legge, per il settore penale, il programma di cui all’articolo 37, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dal
presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge e sono indicati gli obiettivi di riduzione della durata
dei procedimenti concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre dell’anno
successivo, anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro.

 

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ELEGGIBILITA’ E RCOLLOCAMENTO DEI MAGISTRATI IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE
E AMMINISTRATIVE NONCHE’ DI ASSUNZIONE DI INCARICHI DI GOVERNO NAZIONALE,
REGIONALE O LOCALE

 

Art. 15

Eleggibilità dei magistrati

 

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili
e militari non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo
spettante all’Italia, di senatore o di deputato o a quella di presidente della
giunta regionale, di consigliere regionale, di presidente delle province
autonome di Trento e di Bolzano o di consigliere provinciale nelle medesime
province autonome se prestano servizio, o lo hanno prestato nei tre anni precedenti
la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con
competenza ricadente, in tutto o in parte, nella regione nella quale è compresa
la circoscrizione elettorale. Essi non sono, altresì, eleggibili alla carica di
sindaco o di consigliere comunale se prestano servizio, o lo hanno prestato nei
tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o
uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio
della provincia in cui è compreso il comune, o in province limitrofe. Le
disposi-zioni del primo periodo si applicano anche per l’assunzione
dell’incarico di assessore e di sottosegretario regionale. Le disposizioni del
secondo periodo si applicano anche per l’assunzione dell’incarico di assessore
comunale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano ai magistrati in servizio da almeno tre anni presso le giurisdizioni
superiori o presso uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere
nazionale. Per gli altri magistrati in servizio presso le giurisdizioni
superiori o presso uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere
nazionale, ai fini di cui al comma 1, si ha riguardo alla sede o all’ufficio
giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del trasferimento presso le
giurisdizioni superiori o presso l’ufficio giudiziario con competenza
territoriale a carattere nazionale.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai
magistrati collocati fuori del ruolo organico; in tal caso si ha riguardo alla
sede o all’ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del
collocamento fuori ruolo.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, non
sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, all’atto dell’accettazione della
candidatura, non siano in aspettativa senza assegni.

5. I magistrati non possono assumere le cariche
indicate al comma 1 se, al momento in cui sono indette le elezioni, sono
componenti del Consiglio superiore della magistratura o lo sono stati nei due
anni precedenti.

 

Art. 16

Aspettativa per incarichi di governo
nazionale, regionale o locale

 

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili
e militari non possono assumere l’incarico di Presidente del Consiglio dei
ministri, di Vicepresidente del Consiglio dei ministri, di Ministro, di
Viceministro, di Sottosegretario di Stato, di sottosegretario regionale e di
assessore regionale o comunale se, all’atto dell’assunzione dell’incarico, non
sono collocati in aspettativa senza assegni.

 

Art. 17

Status dei magistrati in costanza di mandato
o di incarico di governo nazionale, regionale o locale

 

1. L’aspettativa è obbligatoria per l’intero periodo
di svolgimento del mandato o dell’incarico di governo sia nazionale che
regionale o locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato, fermo
restando quanto disposto dall’articolo 58, secondo comma, del testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per i mandati
o gli incarichi diversi da quelli indicati all’articolo 81 del testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, i magistrati in aspettativa conservano il
trattamento economico in godimento, senza possibilità di cumulo con l’indennità
corrisposta in ragione della carica. E’ comunque fatta salva la possibilità di
optare per la corresponsione della sola indennità di carica. Restano fermi i limiti
di cui all’articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, e all’articolo 3, comma 1-bis, secondo
periodo, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.

Il periodo trascorso in aspettativa è computato a
tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell’anzianità di servizio.

 

Art. 18

Ricollocamento in ruolo dei magistrati
candidati e non eletti

 

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili
e militari in aspettativa, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni
superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a
carattere nazionale, candidatisi ma non eletti alla carica di parlamentare
nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle province
autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale,
successivamente alla proclamazione degli eletti alle medesime cariche, non
possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un ufficio avente
competenza in tutto o in parte sul territorio di una regione compresa in tutto
o in parte nella circoscrizione elettorale in cui hanno presentato la
candidatura, né possono essere ricollocati in ruolo con assegnazione a un
ufficio ubicato nella regione nel cui territorio ricade il distretto nel quale
esercitavano le funzioni al momento della candidatura.

2. I magistrati di cui al comma 1 in servizio presso
le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza
territoriale a carattere nazionale, candidatisi ma non eletti, a seguito del
ricollocamento in ruolo sono destinati dai rispettivi organi di autogoverno
allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né
requirenti, senza che derivino posizioni soprannumerarie.

3. Il ricollocamento in ruolo ai sensi del comma 1 è
disposto con divieto di esercizio delle funzioni di giudice per le indagini
preliminari e dell’udienza preliminare o di pubblico ministero e con divieto di
assumere incarichi direttivi e semidirettivi.

4. I limiti e i divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo hanno una durata di tre anni, fermo restando, per l’elezione
della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, quanto previsto dall’articolo 8, secondo comma, del
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361.

 

Art. 19

Ricollocamento dei magistrati a
seguito della cessazione di mandati elettivi

 

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili
e militari che hanno ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo,
di consigliere regionale o provinciale nelle province autonome di Trento e di
Bolzano, di presidente delle giunte delle regioni o delle province autonome di
Trento e di Bolzano, di sindaco o di consigliere comunale, al termine del
mandato, qualora non abbiano già maturato l’età per il pensionamento obbligatorio,
sono collocati fuori ruolo, presso il Ministero di appartenenza o, per i
magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di
autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né
giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali
che disciplinano l’accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l’assunzione
di diversi incarichi fuori ruolo presso l’Avvocatura dello Stato o presso altre
amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. In caso di
collocamento fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica
della magistratura è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal
punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall’impiego. Il trattamento
economico spettante ai magistrati di cui al secondo periodo resta a carico
dell’amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.

2. Le disposizioni del presente articolo si
applicano alle cariche di cui al comma 1 assunte dopo la data di entrata in
vigore della presente legge.

 

Art. 20

Ricollocamento a seguito
dell’assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi

 

1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili
e militari collocati fuori ruolo per l’assunzione di incarichi di capo e di
vice-capo dell’ufficio di gabinetto, di Segretario generale della Presidenza
del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, di capo e di vice-capo di
dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri,
nonché presso i consigli e le giunte regionali, per un periodo di un anno
decorrente dalla data di cessazione dall’incarico, restano collocati fuori
ruolo, in ruolo non apicale, presso il Ministero di appartenenza o presso
l’Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino
posizioni soprannumerarie, ovvero, per i magistrati amministrativi e contabili,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. In alternativa, essi possono
essere ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno
allo svolgimento di attività non giurisdizionali, né giudicanti né requirenti,
fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l’accesso
a tali specifiche funzioni. Per un ulteriore periodo di tre anni i magistrati
di cui al primo periodo non possono assumere incarichi direttivi e
semidirettivi.

2. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili
e militari, non eletti, che hanno ricoperto la carica di componente del
Governo, di assessore nelle giunte delle regioni o delle province autonome di
Trento e di Bolzano, o di assessore comunale, al termine del mandato, qualora
non abbiano già maturato l’età per il pensionamento obbligatorio, sono
collocati fuori ruolo presso il Ministero di appartenenza o, per i magistrati
amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di
autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né
giudicanti né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme ordinamentali
che disciplinano l’accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva l’assunzione
di incarichi diversi fuori ruolo presso l’Avvocatura dello Stato o presso altre
amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie. In caso di
collocamento fuori ruolo ai sensi del presente comma, nella dotazione organica
della magistratura è reso indisponibile un numero di posti equivalente dal
punto di vista finanziario, fino alla cessazione dall’impiego. Il trattamento
economico spettante ai magistrati di cui al secondo periodo resta a carico
dell’amministrazione di appartenenza senza nuovi o maggiori oneri.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si
applicano nei casi in cui l’incarico sia cessato prima del decorso di un anno
dalla data dell’assunzione, salvo che la cessazione consegua a dimissioni
volontarie che non dipendano da ragioni di sicurezza, da motivi di salute o da
altra giustificata ragione.

4. Le disposizioni del presente articolo si
applicano agli incarichi ivi previsti assunti dopo la data di entrata in vigore
della presente legge.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA
COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

 

Art. 21

Modifica del numero dei componenti del
Consiglio superiore della magistratura

 

1. All’articolo 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «sedici» è sostituita
dalla seguente: «venti» e la parola: «otto» è sostituita dalla seguente:
«dieci»;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente: «All’interno
del Consiglio i componenti svolgono le loro funzioni in piena indipendenza e
imparzialità. I magistrati eletti si distinguono tra loro solo per categoria di
appartenenza.
».

 

Art. 22

Modifiche concernenti la composizione
delle Commissioni

 

1. L’articolo 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è
sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Commissioni). – 1. Il Presidente del
Consiglio superiore, ogni sedici mesi, su proposta del Comitato di Presidenza,
nomina le Commissioni previste dalla legge e dal regolamento generale, in
conformità ai criteri di composizione previsti dal regolamento medesimo. I
componenti effettivi della sezione disciplinare possono essere assegnati a una
sola Commissione e non possono comporre le commissioni per il conferimento
degli incarichi direttivi e semidirettivi, per le valutazioni di
professionalità e in materia di incompatibilità nell’esercizio delle funzioni
giudiziarie e di applicazione dell’articolo 2, secondo comma, del regio decreto
legislativo 31 maggio 1946, n. 511.
».

 

Art. 23

Modifica del numero dei componenti
della sezione disciplinare

 

1. All’articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «quattro» è sostituita
dalla seguente: «cinque»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «I
componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede
la sezione per l’intera durata della consiliatura; un componente eletto dal
Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle
funzioni di legittimità; due magistrati che esercitano le funzioni di cui
all’articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di
cui all’articolo 23, comma 2, lettera b)
»;

c) il terzo comma è sostituito dal seguente: «I
componenti supplenti sono: un componente eletto dal Parlamento; un magistrato
di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità;
due magistrati che esercitano le funzioni di cui all’articolo 23, comma 2,
lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all’articolo 23,
comma 2, lettera b). Resta ferma la possibilità di eleggere ulteriori
componenti supplenti in caso di impossibilità di formare il collegio
»;

d) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il
Consiglio superiore determina i criteri per la sostituzione dei componenti
della sezione disciplinare, che può essere disposta solo in caso di
incompatibilità, di astensione o di altro motivato impedimento. Il presidente
della sezione disciplinare predetermina i criteri per l’assegnazione dei
procedimenti ai componenti effettivi della sezione e li comunica al Consiglio.
».

 

Art. 24

Modifiche in materia di validità delle
deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura

 

1. All’articolo 5, primo comma, della legge 24 marzo
1958, n. 195, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «quattordici»
e la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «sette».

 

Art. 25

Selezione dei magistrati addetti alla
segreteria

 

1. L’articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, è
sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Composizione della segreteria). – 1. La
segreteria del Consiglio superiore della magistratura è diretta da un
magistrato, segretario generale, che ha conseguito almeno la quinta valutazione
di professionalità, e da un magistrato, vicesegretario generale, che ha
conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, che lo coadiuva e lo
costituisce in caso di impedimento.

2. Il segretario generale è designato dal
Comitato di presidenza, previo interpello aperto a tutti i magistrati;
l’incarico è conferito con deliberazione del Consiglio superiore della
magistratura. Il vicesegretario generale è nominato dal Comitato di presidenza,
previo concorso per titoli aperto a tutti i magistrati. A seguito della nomina,
il segretario generale e il vicesegretario generale sono posti fuori del ruolo
organico della magistratura.

Fermo restando il limite massimo complessivo
decennale di collocamento fuori ruolo per i magistrati, gli incarichi di
segretario generale e di vicesegretario generale hanno una durata massima di
sei anni. L’assegnazione alla segreteria e la successiva ricollocazione nel
ruolo sono considerate a tutti gli effetti trasferimenti d’ufficio.

3. La segreteria dipende funzionalmente dal
Comitato di presidenza.

Le funzioni del segretario generale e del
magistrato che lo coadiuva sono definite dal regolamento generale.

4. Il Consiglio superiore della magistratura può
assegnare alla segreteria un numero di componenti esterni non superiore a
diciotto, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, selezionati mediante
procedura di valutazione dei titoli e colloquio. La commissione incaricata
della selezione è formata da due magistrati di legittimità e da tre professori
ordinari in materie giuridiche, individuati dal Comitato di presidenza. Almeno
un terzo dei posti della segreteria è riservato a dirigenti amministrativi
provenienti da organi costituzionali e amministrazioni pubbliche con almeno
otto anni di esperienza. I magistrati devono possedere almeno la seconda
valutazione di professionalità. La graduatoria degli idonei, adottata in esito
a ogni procedura selettiva, ha validità di tre anni. I magistrati assegnati
alla segreteria sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura.
Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di collocamento fuori
ruolo per i magistrati, l’incarico di magistrato o dirigente amministrativo
addetto alla segreteria ha una durata massima di sei anni.

5. Ove ai magistrati di cui ai commi 1 e 4 del
presente articolo siano riconosciute indennità, il limite massimo retributivo
onnicomprensivo non può superare quello indicato all’articolo 13 del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato
ai sensi dell’articolo 1, comma
68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
».

 

Art. 26

Modifica del decreto legislativo 14
febbraio 2000, n. 37, in materia di contratti di collaborazione continuativa
del Consiglio superiore della magistratura

 

1. L’articolo 3 del decreto legislativo 14 febbraio
2000, n. 37, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Contratti di collaborazione
continuativa). – 1. Il Consiglio superiore della magistratura, nei limiti dei
fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare contratti di
collaborazione continuativa per esigenze che richiedano particolari
professionalità e specializzazioni per la segreteria particolare del
vicepresidente e per l’assistenza di segreteria e di studio dei componenti del
Consiglio.

2. I contratti di cui al comma 1 non possono
riguardare più di trentadue unità; essi scadono automaticamente alla cessazione
dell’incarico del componente che ne ha chiesto il conferimento, non possono
essere rinnovati e non possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.

3. Qualora i collaboratori di cui ai commi 1 e 2
siano pubblici dipendenti, sono posti fuori ruolo, nel limite massimo di dodici
unità, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico per
l’amministrazione di appartenenza.

4. Il Consiglio superiore della magistratura, nei
limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare contratti di
collaborazione continuativa al fine di conferire gli incarichi previsti e
regolati dall’articolo 7, comma 4, della legge 24 marzo 1958, n. 195.

5. I dirigenti di cui all’articolo 7, comma 4,
della legge 24 marzo 1958, n. 195, selezionati mediante le procedure
concorsuali previste dal predetto comma 4, sono posti fuori ruolo, in
aspettativa o comando, senza alcun onere economico per l’amministrazione di
appartenenza. I contratti di cui al comma 4 del presente articolo hanno durata
massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non possono convertirsi in
contratti a tempo indeterminato.

6. Il Consiglio superiore della magistratura, nei
limiti dei fondi stanziati per il suo funzionamento, può stipulare ulteriori
contratti di collaborazione continuativa al fine di conferire ad avvocati con
almeno dieci anni di esercizio effettivo e a professori e ricercatori
universitari in materie giuridiche gli incarichi previsti e regolati
dall’articolo 7-bis, comma 3-bis, della legge 24 marzo 1958, n. 195. Tali
contratti hanno durata massima di sei anni, non possono essere rinnovati e non
possono convertirsi in contratti a tempo indeterminato.

7. Qualora i professori e ricercatori
universitari in materie giuridiche di cui al comma 6 siano pubblici dipendenti,
sono posti fuori ruolo, in aspettativa o comando, senza alcun onere economico
per l’amministrazione di appartenenza.

8. I tempi e i modi di svolgimento delle
prestazioni nonché i relativi compensi devono essere definiti all’atto della
sottoscrizione del contratto.

9. Agli adempimenti per l’attuazione di quanto
previsto dal presente articolo e dall’articolo 60 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, provvede il segretario generale
».

 

Art. 27

Modifiche in materia di ufficio studi
e documentazione

 

1. All’articolo 7-bis della legge 24 marzo 1958, n.
195, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il Consiglio superiore della magistratura
può assegnare all’ufficio studi e documentazione un numero non superiore a
dodici componenti esterni, nei limiti delle proprie risorse finanziarie,
selezionati mediante procedura di valutazione dei titoli e colloquio, aperta ai
magistrati ordinari che abbiano conseguito la seconda valutazione di
professionalità, ai professori e ricercatori universitari in materie giuridiche
e agli avvocati con almeno dieci anni di esercizio effettivo. La commissione
incaricata della selezione è formata da due magistrati di legittimità e da tre
professori ordinari in materie giuridiche, individuati dal Comitato di
presidenza. Almeno un terzo dei posti è riservato a professori e ricercatori
universitari in materie giuridiche e avvocati con almeno dieci anni di
esercizio effettivo. I magistrati assegnati all’ufficio studi sono collocati
fuori del ruolo organico della magistratura. I professori universitari sono
collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell’articolo 7 della legge 30 dicembre
2010, n. 240. La graduatoria degli idonei adottata in esito ad ogni
procedura selettiva ha validità di tre anni. Agli avvocati si applica l’articolo 20 della legge 31 dicembre
2012, n. 247. Fermo restando il limite massimo complessivo decennale di
collocamento fuori ruolo per i magistrati, l’incarico di addetto all’ufficio
studi ha una durata massima di sei anni. Ove ai magistrati di cui al presente
comma siano riconosciute indennità, il limite massimo retributivo
onnicomprensivo non può superare quello indicato all’articolo 13 del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato
ai sensi dell’articolo 1, comma
68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234
».

 

Art. 28

Modifiche in materia di formazione
delle tabelle degli uffici giudiziari

 

1. Ai commi primo e terzo dell’articolo 10-bis della
legge 24 marzo 1958, n. 195, la parola: «biennio», ovunque ricorre, è
sostituita dalla seguente: «quadriennio».

 

Art. 29

Regolamento generale

 

1. All’articolo 20 della legge 24 marzo 1958, n.
195, il numero 7) è sostituito dal seguente:

«7) adotta il regolamento generale per la
disciplina dell’organizzazione e del funzionamento del Consiglio
».

 

Art. 30

Eleggibilità dei componenti eletti dal
Parlamento

 

1. Il quarto comma dell’articolo 22 della legge 24
marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«I componenti da eleggere dal Parlamento sono
scelti tra professori ordinari di università in materie giuridiche e tra
avvocati dopo quindici anni di esercizio effettivo, nel rispetto dell’articolo 104 della Costituzione, secondo procedure
trasparenti di candidatura, da svolgere nel rispetto della parità di genere di
cui agli articoli 3 e 51 della Costituzione
».

 

Art. 31

Modifiche in materia di componenti
eletti dai magistrati

 

1. L’articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195,
è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (Componenti eletti dai magistrati). – 1.
L’elezione, da parte dei magistrati ordinari, di venti componenti del Consiglio
superiore della magistratura avviene con voto personale, libero e segreto.

2. L’elezione si effettua:

a) in un collegio unico nazionale, per due
magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di
cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;

b) in due collegi territoriali, per cinque
magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici
di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

c) in quattro collegi territoriali, per otto
magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito,
ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell’articolo 115 dell’ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

d) in un collegio unico nazionale per cinque
magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito,
ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell’articolo 115 dell’ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

3. I collegi indicati al comma 2, lettere b) e
c), sono, rispettivamente, formati in modo tale da essere composti,
tendenzialmente, dal medesimo numero di elettori. I collegi sono determinati
con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della
magistratura, emanato almeno quattro mesi prima del giorno fissato per le
elezioni, tenendo conto dell’esigenza di garantire che tutti i magistrati del
singolo distretto di corte di appello siano inclusi nel medesimo collegio e che
vi sia continuità territoriale tra i distretti compresi nei singoli collegi,
salva la possibilità, al fine di garantire la composizione numericamente
equivalente del corpo elettorale dei diversi collegi, di sottrarre dai singoli
distretti uno o più uffici per aggregarli al collegio territorialmente più vicino.
I magistrati fuori ruolo sono conteggiati nel distretto di corte di appello in
cui esercitavano le funzioni prima del collocamento fuori ruolo. I magistrati
che esercitano le funzioni presso uffici con competenza nazionale sono
conteggiati nel distretto di corte di appello di Roma.

4. In ognuno dei collegi di cui al comma 2,
lettere a), b) e c), deve essere espresso un numero minimo di sei candidature e
ogni genere deve essere rappresentato in misura non inferiore alla metà dei
candidati effettivi
».

 

Art. 32

Modifiche in materia di elettorato
attivo e passivo

 

1. All’articolo 24 della legge 24 marzo 1958, n.
195, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: «con la sola
esclusione» fino a: «non» sono sostituite dalle seguenti: «ai quali» e
le parole: «e dei» sono sostituite dalle seguenti: «ad esclusione dei»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ciascun elettore può esprimere il proprio
voto per i candidati del collegio di cui all’articolo 23, comma 2, lettere b) e
c), nel cui territorio è collocato il proprio ufficio giudiziario di
appartenenza, oltre che per i candidati del collegio unico nazionale di cui
all’articolo 23, comma 2, lettera a). I magistrati che esercitano le funzioni
di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale
presso la stessa Corte esprimono il loro voto, oltre che per i candidati del
collegio unico nazionale di cui all’articolo 23, comma 2, lettera a), per i
candidati dei collegi di cui all’articolo 23, comma 2, lettere b) e c), ai
quali sono abbinati ai sensi dell’articolo 23, comma 3, ultimo periodo
»;

c) al comma 2:

1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) i magistrati che al tempo della convocazione
delle elezioni non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità
»;

2) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e per cinque anni dal ricollocamento in ruolo»;

3) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) i magistrati che fanno parte del comitato
direttivo della Scuola superiore della magistratura o che ne hanno fatto parte
nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per la
rinnovazione del Consiglio superiore della magistratura;

e-ter) i magistrati che, alla data di inizio del
mandato, non assicurino almeno quattro anni di servizio prima della data di
collocamento a riposo
»;

d) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. I magistrati eleggibili ai sensi del
comma 2 possono candidarsi esclusivamente nel collegio nel cui territorio è
compreso il distretto di corte di appello al quale appartiene l’ufficio presso
il quale esercitano le funzioni giudiziarie. Per il collegio unico nazionale di
cui all’articolo 23, comma 2, lettera a), possono candidarsi esclusivamente i
magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di
cassazione o la Procura generale presso la stessa Corte
».

 

Art. 33

Modifiche in materia di convocazione
delle elezioni

 

1. L’articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195,
è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (Convocazione delle elezioni, uffici
elettorali e verifica e integrazione delle candidature). – 1. La convocazione
delle elezioni è fatta dal Consiglio superiore della magistratura almeno
novanta giorni prima della data stabilita per l’inizio della votazione.

2. Nei cinque giorni successivi al provvedimento
di convocazione delle elezioni, il Consiglio superiore della magistratura
nomina l’ufficio elettorale centrale presso la Corte suprema di cassazione,
costituito da sei magistrati effettivi e da sei supplenti in servizio presso la
stessa Corte che non hanno subito sanzioni disciplinari più gravi
dell’ammonimento; l’ufficio è presieduto dal più elevato in grado o da colui
che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano di età.

3. Entro venti giorni dal provvedimento di
convocazione delle elezioni devono essere presentate all’ufficio centrale
elettorale le candidature, mediante apposita dichiarazione con firma
autenticata dal presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato
esercita le sue funzioni. La presentazione può avvenire anche con modalità
telematiche definite con decreto del Ministro della giustizia, che ne attestino
con certezza la provenienza. Dalla dichiarazione di cui al primo periodo deve
risultare anche, sotto la responsabilità del candidato, che non sussiste alcuna
delle cause di ineleggibilità di cui all’articolo 24.

4. Scaduto il termine di cui al comma 3, nei
cinque giorni successivi l’ufficio elettorale centrale verifica che le
candidature rispettino i requisiti prescritti ed esclude le candidature
relative a magistrati ineleggibili. Contro il provvedimento di esclusione, che
deve essere motivato, è ammesso ricorso alla Corte di cassazione nei due giorni
successivi alla comunicazione al soggetto interessato. La Corte si pronuncia
entro i tre giorni successivi al ricevimento del ricorso e dà immediata
comunicazione dell’esito all’ufficio elettorale centrale.

5. Quando le candidature ammesse sono in numero
inferiore a sei oppure non è rispettato il rapporto tra i generi indicato
dall’articolo 23, comma 4, l’ufficio elettorale centrale, non oltre cinque
giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, primo periodo, del
presente articolo o dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4, ultimo
periodo, del presente articolo, procede, in seduta pubblica, all’estrazione a
sorte delle candidature mancanti tra tutti i magistrati che sono eleggibili ai
sensi dell’articolo 24, commi 2 e 2-bis, nel singolo collegio e che, entro il
termine di venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni, non
abbiano manifestato, con comunicazione anche telematica diretta al Consiglio
superiore della magistratura, la loro indisponibilità a essere candidati.
L’estrazione avviene da elenchi separati per genere, in modo tale che sia
raggiunto il numero minimo di sei candidature e sia rispettato l’indicato
rapporto tra i generi. Ai fini di cui al periodo precedente, i magistrati
eleggibili sono estratti a sorte in numero pari al triplo di quelli necessari per
raggiungere il numero minimo di sei o per assicurare l’indicato rapporto tra i
generi. I magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato
progressivamente, differenziato per genere, formato secondo l’ordine di
estrazione, e sono candidati nel collegio seguendo l’ordine di estrazione per
integrare il numero delle candidature previsto dall’articolo 23, comma 4. In
presenza di gravi motivi ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la
propria indisponibilità alla candidatura entro il termine di quarantotto ore
dalla pubblicazione dell’esito dell’estrazione. Nel caso in cui il numero delle
indisponibilità rese ai sensi del primo o del quinto periodo non consenta di
raggiungere il numero minimo di candidature o di rispettare il rapporto percentuale
tra i generi indicati dall’articolo 23, comma 4, si procede senza ulteriore
integrazione.

6. Esaurite le attività di cui ai commi 4 e 5
l’ufficio elettorale centrale trasmette immediatamente alla segreteria generale
del Consiglio superiore della magistratura l’elenco dei candidati.

7. Nei collegi di cui all’articolo 23, comma 2,
lettera c), i candidati, non oltre il termine di trenta giorni prima del giorno
fissato per le elezioni, possono dichiarare all’ufficio elettorale centrale il
proprio collegamento con uno o più candidati dello stesso o di altri collegi
tra quelli previsti dal medesimo articolo 23, comma 2, lettera c). Ogni
candidato non può appartenere a più di un gruppo di candidati collegati e il
collegamento non opera se non è garantita la rappresentanza di genere e non è
reciproco tra tutti i candidati di un gruppo. L’ufficio elettorale centrale
invita i candidati a rimuovere le eventuali irregolarità nel termine di
ventiquattro ore e, in mancanza, rimuove da ogni collegamento il candidato che
risulti collegato a più gruppi di candidati.

8. L’elenco dei candidati, distinti nei collegi
di cui all’articolo 23, comma 2, è immediatamente pubblicato, in ordine
alfabetico, nel notiziario del Consiglio superiore della magistratura, con
l’indicazione dei collegamenti manifestati dai diversi candidati. Il notiziario
è inviato a tutti i magistrati presso i rispettivi uffici almeno venti giorni
prima della data della votazione ed è affisso, entro lo stesso termine, a cura
del Presidente della corte di appello di ogni distretto, presso tutte le sedi
giudiziarie.

9. Entro il ventesimo giorno antecedente quello
delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una
commissione centrale elettorale composta da cinque magistrati effettivi e da
due supplenti in servizio presso la Corte di cassazione che non abbiano subito
sanzioni disciplinari più gravi dell’ammonimento, presieduta dal più elevato in
grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano.

10. I consigli giudiziari provvedono alla
costituzione, presso ciascun tribunale del distretto, di un seggio elettorale
composto da cinque magistrati che prestano servizio nel circondario e che non
abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell’ammonimento, presieduto dal
più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal
più anziano. Sono nominati altresì tre supplenti, i quali sostituiscono i
componenti effettivi in caso di loro assenza o impedimento.

11. I candidati estratti a sorte hanno diritto,
per il periodo intercorrente tra l’estrazione e il giorno fissato per le
elezioni, all’astensione dal lavoro giudiziario. Per le attività connesse alla
promozione della propria candidatura e alla conoscenza degli uffici giudiziari
compresi nel proprio collegio elettorale, ai candidati estratti a sorte che si
recano presso uffici giudiziari diversi da quello di appartenenza è
riconosciuto il trattamento economico di missione
».

 

Art. 34

Modifiche in materia di votazioni

 

1. L’articolo 26 della legge 24 marzo 1958, n. 195,
è sostituito dal seguente:

«Art. 26 (Votazioni). – 1. I magistrati in
servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le
corti di appello, le procure generali presso le corti di appello, i tribunali per
i minorenni e le relative procure nonché presso i tribunali di sorveglianza
votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l’ufficio di
appartenenza.

2. I magistrati dell’ufficio del massimario e del
ruolo della Corte di cassazione e i magistrati della Direzione nazionale
antimafia e antiterrorismo votano presso il seggio del tribunale di Roma.

3. I magistrati della Corte di cassazione e della
Procura generale presso la stessa Corte nonché i magistrati del Tribunale
superiore delle acque pubbliche votano presso l’ufficio centrale elettorale
costituito presso la Corte di cassazione.

4. I magistrati collocati fuori ruolo votano nel
seggio previsto per i magistrati dell’ufficio di provenienza.

5. Alle operazioni di voto è dedicato un tempo complessivo
effettivo non inferiore a diciotto ore.

6. Ogni elettore riceve tre schede, una per ogni
collegio di cui all’articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c), ed esprime il
proprio voto indicando su ogni scheda il nominativo di un solo candidato.

7. Sono bianche le schede prive di voto.

8. Sono nulle le schede nelle quali vi sono segni
che rendono il voto riconoscibile.

9. E’ nullo il voto espresso per magistrati
eleggibili in collegi diversi da quello in cui è espresso il voto, nonché il
voto espresso in difformità da quanto previsto al comma 6
».

 

Art. 35

Modifiche in materia di scrutinio e
dichiarazione degli eletti

 

1. L’articolo 27 della legge 24 marzo 1958, n. 195,
è sostituito dal seguente:

«Art. 27 (Scrutinio e dichiarazione degli
eletti). – 1. I seggi elettorali e l’ufficio centrale elettorale costituito
presso la Corte di cassazione presiedono alle operazioni di voto, all’esito
delle quali trasmettono le schede alla commissione centrale elettorale di cui
all’articolo 25, comma 9, che provvede allo scrutinio.

2. La commissione centrale elettorale provvede
allo scrutinio separatamente per ciascun collegio di cui all’articolo 23, comma
2, lettere a), b) e c), e determina:

a) il totale dei voti validi;

b) il totale dei voti per ciascun candidato;

c) il totale dei voti di ciascun candidato non
collegato ad altri candidati e di ciascun gruppo di candidati collegati,
detratti i voti conseguiti dai candidati collegati che, per il collegio di cui
all’articolo 23, comma 2, lettera c), hanno ottenuto il maggior numero di voti
validamente espressi e presentano i presupposti per essere dichiarati eletti ai
sensi del comma 4, primo periodo, del presente articolo.

3. La commissione centrale elettorale procede,
altresì:

a) alla determinazione del quoziente base per
l’assegnazione dei seggi relativi al collegio di cui all’articolo 23, comma 2,
lettera d), dividendo la cifra dei voti validi calcolati ai sensi del comma 2,
lettera c), del presente articolo per il numero dei seggi da assegnare;

b) alla determinazione del numero dei seggi
spettanti a ciascun gruppo di candidati collegati o a ciascun singolo candidato
non collegato ad altri candidati, dividendo la cifra elettorale dei voti da
essi conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo sono
attribuiti in ordine decrescente ai gruppi di candidati collegati o ai singoli
candidati non collegati ad altri candidati cui corrispondono i maggiori resti
e, in caso di parità di resti, a quelli che abbiano avuto il maggior numero di
voti; a parità anche di voti, si procede per sorteggio.

4. La commissione centrale elettorale dichiara
eletti nei singoli collegi indicati all’articolo 23, comma 2, lettere a), b) e
c), i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente
espressi. Rispetto al collegio di cui all’articolo 23, comma 2, lettera d), la
commissione centrale elettorale dichiara altresì eletti gli ulteriori cinque
candidati individuati in applicazione dei criteri di cui al comma 3, lettera
b), del presente articolo.

Nell’ambito del medesimo gruppo di candidati
collegati sono eletti coloro che hanno ottenuto in percentuale il maggior
numero di voti, determinati dividendo il numero complessivo dei voti ricevuti
dal singolo candidato per il numero degli aventi diritto al voto nel rispettivo
collegio e moltiplicando il risultato per cento. Nel collegio di cui
all’articolo 23, comma 2, lettera b), la commissione centrale elettorale
dichiara altresì eletto l’ulteriore candidato che ha ottenuto il maggior numero
di voti tra i candidati dei due collegi, determinato dividendo il numero
complessivo dei voti ricevuti dal singolo candidato per il numero degli aventi
diritto al voto nel rispettivo collegio e moltiplicando il risultato per cento.

5. In ogni caso in cui vi è parità di voti
prevale sempre il candidato del genere che risulta meno rappresentato a livello
nazionale in relazione a tutti i componenti eletti dai magistrati. In caso di
ulteriore parità prevale il candidato più anziano nel ruolo.

6. Ciascun candidato può assistere alle
operazioni di voto nel collegio di appartenenza e alle successive operazioni di
scrutinio presso la commissione centrale elettorale
».

 

Art. 36

Modifiche in materia di sostituzione
dei componenti eletti dai magistrati

 

1. L’articolo 39 della legge 24 marzo 1958, n. 195,
è sostituito dal seguente:

«Art. 39 (Sostituzione dei componenti eletti dai
magistrati) – 1. Il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per
qualsiasi ragione prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura
è sostituito dal magistrato non eletto che, nell’ambito dello stesso collegio,
lo segue per numero di voti ovvero, nel caso in cui cessi dalla carica un
componente eletto ai sensi dell’articolo 27, comma 4, secondo periodo, è
sostituito dal magistrato non eletto che lo segue per numero di voti computati
ai sensi dell’articolo 27, comma 4, terzo periodo, fermo restando quanto
disposto dall’articolo 27, comma 5. Le stesse regole si applicano in caso di
cessazione dalla carica del magistrato subentrato. Esaurita la possibilità di
subentro ai sensi del primo periodo, per l’assegnazione del seggio o dei seggi
rimasti vacanti, nel collegio da cui proviene il componente da sostituire sono
indette elezioni suppletive, con le modalità previste dagli articoli da 23 a
27, salvi i necessari adeguamenti ove sia rimasto vacante un solo seggio
».

 

Art. 37

Modifiche in materia di indennità dei
componenti del Consiglio superiore della magistratura

 

1. Il quarto comma dell’articolo 40 della legge 24
marzo 1958, n. 195, è sostituito dal seguente:

«Ai componenti è attribuita un’indennità per ogni
seduta e, inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, l’indennità di missione
per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma. La misura dell’indennità per le
sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a
indennità, nonché la misura dell’indennità di missione e qualunque altro
emolumento comunque denominato sono determinati dal Consiglio superiore,
secondo criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità e,
in ogni caso, nel rispetto del limite massimo retributivo onnicomprensivo di
cui all’articolo 13 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89
».

 

Art. 38

Modifiche in materia di ricollocamento
in ruolo dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura

 

1. Al secondo comma dell’articolo 30 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, sono aggiunti, in fine,
i seguenti periodi: «Prima che siano trascorsi quattro anni dal giorno in
cui ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il
magistrato non può proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo,
fatto salvo il caso in cui l’incarico direttivo o semidirettivo sia stato
ricoperto in precedenza. Prima che siano trascorsi due anni dal giorno in cui
ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, il magistrato
non può essere collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di
funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie. Le disposizioni del presente
comma non si applicano quando il collocamento fuori del ruolo organico è
disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive
».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai
magistrati eletti al Consiglio superiore della magistratura dopo la data di
entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 39

Disposizioni transitorie e per
l’attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale del Consiglio
superiore della magistratura

 

1. Per le prime elezioni del Consiglio superiore
della magistratura successive alla data di entrata in vigore della presente
legge, il decreto di cui all’articolo 23, comma 3, della legge 24 marzo 1958,
n. 195, come sostituito dall’articolo 31 della presente legge, è adottato entro
un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le elezioni di cui al comma 1, il
provvedimento di convocazione delle elezioni di cui all’articolo 25, comma 1,
della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito dall’articolo 33 della
presente legge, è adottato entro sessanta giorni prima della data stabilita per
l’inizio delle votazioni, il termine per la presentazione delle candidature di
cui all’articolo 25, comma 3, della predetta legge n. 195 del 1958 è ridotto a
quindici giorni, il termine di cui all’articolo 25, comma 7, della citata legge
n. 195 del 1958 è ridotto a venti giorni prima del giorno fissato per le elezioni
e il termine di cui all’articolo 25, comma 8, della medesima legge n. 195 del
1958 può essere ridotto fino al quindicesimo giorno antecedente la data della
votazione.

3. Per quanto non diversamente disposto dalla legge
24 marzo 1958, n. 195, come modificata dalla presente legge, continuano ad
applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 16 aprile 2002, n. 67, fino all’adozione da
parte del Governo, ai sensi dell’articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di nuove disposizioni per
l’attuazione e il coordinamento della disciplina di cui al presente capo.

 

Capo V

DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE

 

Art. 40

Oggetto, principi e criteri direttivi,
procedimento

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni
dalla scadenza del termine per l’esercizio della delega di cui all’articolo 1
della presente legge, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro
dell’economia e delle finanze, in materia di ordinamento giudiziario militare e
per il riassetto della disciplina recata dagli articoli da 52 a 75 del codice
dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
anche attraverso il coordinamento formale e sostanziale di tali disposizioni
con le previsioni dell’ordinamento giudiziario ordinario, come riordinate e
riformate nei decreti legislativi attuativi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4,
nonché con le modifiche introdotte dagli articoli da 8 a 38 della presente
legge, in quanto compatibili.

2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il
Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguare la disciplina in materia di accesso alla
magistratura militare, di stato giuridico, compreso quello del procuratore
generale militare presso la Corte suprema di Cassazione, di conferimento delle
funzioni e di requisiti per la nomina, nonché di progressione nelle valutazioni
di professionalità, a quella dei magistrati ordinari nei gradi corrispondenti,
in quanto applicabile;

b) adeguare le circoscrizioni territoriali dei
tribunali militari e delle rispettive procure militari, fermi restando il
numero di tre e la rispettiva sede fissata in Roma, Verona e Napoli;

c) prevedere che le circoscrizioni dei tribunali
militari di Roma, Verona e Napoli siano riorganizzate in funzione dei carichi
pendenti e di un migliore coordinamento rispetto alla dislocazione di enti e
reparti militari nel territorio nazionale;

d) prevedere l’introduzione, in ciascuna procura
militare, del posto di procuratore militare aggiunto, con corrispondente
soppressione, per ogni ufficio, di un posto di sostituto procuratore militare;

e) prevedere che al Consiglio della magistratura
militare si applichino le disposizioni previste per il Consiglio superiore
della magistratura, in quanto compatibili, e che il numero dei componenti
eletti sia aumentato a quattro per garantire la maggioranza di tale componente
elettiva;

f) mantenere, per quanto compatibile,
l’equiparazione dei magistrati militari ai corrispondenti magistrati ordinari.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al
comma l sono trasmessi alle Camere affinché su di essi sia espresso il parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione.
Decorso il predetto termine, anche in assenza dei prescritti pareri
parlamentari, i decreti legislativi possono essere adottati, sentito il
Consiglio della magistratura militare, che si esprime nel termine di trenta
giorni dalla trasmissione degli schemi.

Qualora il termine per l’espressione dei pareri
parlamentari scada nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine
previsto per l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo è
prorogato di novanta giorni.

4. Il Governo, con la medesima procedura di cui al
comma 3, entro due anni dalla scadenza del termine per l’esercizio della delega
di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal
comma 2, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi adottati.

5. I decreti legislativi attuativi della delega di
cui al comma 1 del presente articolo provvedono in ogni caso al coordinamento
delle disposizioni vigenti con le disposizioni introdotte in attuazione della
medesima delega, anche modificando la formulazione e la collocazione delle
disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario militare, prevedendo
eventualmente rinvii espliciti ai decreti legislativi di cui agli articoli 1, 2
e 3 della presente legge, alle disposizioni dell’ordinamento giudiziario, di
cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
dei decreti legislativi 20 febbraio 2006, n. 106,
23 febbraio 2006, n. 109, e 5 aprile 2006, n. 160, nonché alle norme contenute
in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi
di cui al comma 2 del presente articolo, in modo da renderle a essi conformi,
operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni
transitorie.

 

Capo VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

 

Art. 41

Disposizioni finali

 

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Consiglio superiore della magistratura adegua
alle disposizioni dei capi II, III e IV della medesima legge il regolamento
interno di cui all’articolo 20, numero 7), della legge 24 marzo 1958, n. 195, e
il regolamento di amministrazione e contabilità adottato ai sensi della medesima
legge n. 195 del 1958.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 del presente
articolo, qualora il regolamento di amministrazione e contabilità non sia stato
adeguato alle disposizioni di cui all’articolo 37 della presente legge, si
applica in ogni caso il limite massimo retributivo onnicomprensivo di cui all’articolo 13 del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

 

Art. 42

Disposizioni finanziarie

 

1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui alla
presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono ai relativi adempimenti nell’ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. In conformità all’articolo
17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più
decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino
compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono adottati
solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie.

 

Art. 43

Entrata in vigore

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.

 

Provvedimento pubblicato nella G.U. 20 giugno 2022, n. 142

Legislazione – LEGGE 17 giugno 2022, n. 71
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