In caso di struttura aziendale unitaria i criteri di scelta dei lavoratori in esubero vanno verificati rispetto alla struttura stessa nel suo insieme.

Nota a Cass. (ord.) 27 aprile 2022, n. 13207

Valerio Di Bello

Qualora gli elementi di collegamento fra le società travalichino, per caratteristiche e finalità, le connotazioni di una mera sinergia fra consociate per sconfinare in una compenetrazione di mezzi e di attività, sintomatica della sostanziale unicità soggettiva della struttura aziendale e si accerti la mera apparenza della pluralità di soggetti giuridici a fronte di un’unica sottostante organizzazione di impresa, intesa come unico centro decisionale, si configura un’impresa unitaria.

Si realizza cioè (anche in presenza di gruppi genuini) un unico centro d’imputazione di interessi tra società anche a prescindere dall’esame della posizione individuale del singolo lavoratore in rapporto al suo inserimento nella complessiva struttura aziendale e dal concreto accertamento dell’uso promiscuo della sua prestazione (v. Cass. 9 gennaio 2019, n. 267, annotata da A. TAGLIAMONTE in q. sito e da M. MOCELLA, in LG, 2019, 936, Gruppi e reti d’impresa, codatorialità e cessazione del rapporto di lavoro; n. 7704/2018,  in q. sito con nota di A. LARDARO; Cass. n. 19023/2017, annotata in q. sito da F. ALBINIANO), ovverosia una condizione di codatorialità che “presuppone l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l’interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali, anche ai fini dell’applicazione delle disposizioni in tema di licenziamento collettivo” (Cass. n. 267/2019, in q. sito con nota di A. TAGLIAMONTE).

Lo afferma la Corte di Cassazione (ord. 27 aprile 2022, n. 13207) in relazione alla questione se nella verifica degli esuberi in relazione alla procedura di licenziamenti collettivi debbano applicarsi i criteri di scelta rispetto all’intero e unitario complesso aziendale (in aderenza al consolidato orientamento di legittimità: v. fra le altre, Cass. 19105/2017 e Cass. n. 18190/2016).

La Corte, nel confermare la decisione della Corte di Appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari, afferma che la compenetrazione tra le strutture aziendali formalmente facenti capo a distinte società implica la riferibilità della prestazione di lavoro ad un soggetto sostanzialmente unitario; questo accertamento (assorbendo il requisito dell’uso promiscuo dell’attività dei lavoratori in distacco ed il ricorso al job posting) consente di riferire le prestazioni rese dal lavoratore in favore della struttura imprenditoriale unitariamente intesa, con la conseguenza che: a)  la procedura collettiva debba coinvolgere i lavoratori in organico nelle diverse società dell’unico complesso aziendale risultante dalla integrazione delle due società; b) i criteri di scelta vanno verificati rispetto all’intera ed unitaria struttura aziendale,

La Cassazione precisa altresì che: ai sensi dell’art. 18, co. 4, Stat. Lav., come mod. dalla L. n. 92/2012, “la determinazione dell’indennità risarcitoria deve avvenire attraverso il calcolo dell’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, a titolo di aliunde perceptum o percipiendum, e, comunque, entro la misura massima corrispondente a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, senza che possa attribuirsi rilievo alla collocazione temporale della o delle attività lavorative svolte dal dipendente licenziato nel corso del periodo di estromissione; se il risultato di questo calcolo è superiore o uguale all’importo corrispondente a dodici mensilità di retribuzione, l’indennità va riconosciuta in misura pari a tale tetto massimo” (v. Cass. n. 3825/2022).

Codatorialità e unitarietà del complesso aziendale
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