Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 luglio 2022, n. 21465

Licenziamento, Natura ritorsiva, Esclusione, Prosecuzione
del rapporto di lavoro dopo la maturazione del diritto alla pensione di
vecchiaia, Comportamento concludente del datore di lavoro

Rilevato che

 

1. la Corte di Appello di Genova, con la sentenza
impugnata, nell’ambito di un procedimento ex lege
n. 92 del 2012, ha respinto il reclamo proposto da A.G. nei confronti di
C.C. Spa avverso la decisione di primo grado che aveva accertato la legittimità
del licenziamento intimato al dipendente della società il 19 marzo 2018, con
condanna alle spese;

2. la Corte – per quanto qui ancora rileva – ha
innanzitutto condiviso “la conclusione cui è pervenuto il primo giudice circa
l’insussistenza di un licenziamento di natura ritorsiva”, non avendo fornito il
lavoratore prova sufficiente circa l’esistenza di un intento ritorsivo da parte
della società;

3. la Corte di Appello ha, inoltre, considerato
pacifico che il G. avesse maturato il diritto alla pensione di vecchiaia il 1°
settembre 2017 e che la continuazione del rapporto di lavoro per sette mesi non
fosse elemento di per sé solo sufficiente a far ritenere che la parte datoriale
avesse dato il suo assenso inequivoco e definitivo alla prosecuzione del
rapporto;

4. per la cassazione di tale sentenza ha proposto
ricorso il soccombente con due motivi, cui ha resistito la società con
controricorso; entrambe le parti hanno comunicato memorie;

 

Considerato che

 

1. il primo motivo di ricorso denuncia: “Violazione
degli artt. 115 e 116
c.p.c. Violazione degli artt. 414 e 416 c.p.c. Violazione dell’art. 2697 c.c. Violazione degli artt. 3 e 5 della legge n. 604/1966.
Violazione dell’art. 18 della
legge n. 300/1970. Violazione degli artt. 1175
e 1375 c.c.(art. 360 n. 3 c.p.c.).

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 luglio 2022, n. 21465
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