Le somme erogate durante la sospensione cautelare hanno natura di assegno alimentare e non di retribuzione, mancando la controprestazione lavorativa e, in ragione di ciò, restano irripetibili.

Nota a Cass. 17 maggio 2022, n. 15799

Pamela Coti

Il dipendente pubblico, sottoposto a sospensione cautelare a seguito di un procedimento penale a suo carico, non deve restituire le somme ricevute durante tale periodo, essendo state erogate a titolo assistenziale e non essendo ripetibili.

È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (17 maggio 2022, n. 15799) in relazione alla richiesta di restituzione di somme erogate ad un lavoratore, dipendente pubblico, durante la sospensione dal servizio a causa della pendenza di un procedimento penale a suo carico, poi concluso con la sua condanna.

Al riguardo, la Corte ha precisato che:

  • secondo quanto sancito dalla disciplina applicabile al caso di specie, l’art 82 del D.P.R. n. 3/1957, prevede che “all’impiegato sospeso è concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla metà dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia” e l’art. 62, co. 6, del contratto collettivo, stabilisce che “al dipendente sospeso dal servizio sono corrisposti un’indennità pari al 50% della retribuzione fissa mensile e gli assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se pensionabile”;
  • pertanto, l’assegno, non costituendo un corrispettivo ad una prestazione di lavoro, non ha natura retributiva (Cons. Stato, A.P., 26 ottobre 1988, n. 9) ma assistenziale (Cons. Stato, Sez. IV, 29 gennaio 1996, n. 65) e trova fondamento nell’assicurare le esigenze di vita di chi risulta medio tempore ancora lavoratore dipendente; ne consegue che tale assegno, “esaurendo e definendo in ciò la propria funzione, non è ripetibile, neanche qualora intervenga risoluzione retroattiva del rapporto di impiego”;
  • di conseguenza, in caso di condanna (a seguito di un procedimento penale) preceduta da erogazioni alimentari, proprio per la funzione che è loro propria, sono destinate ad essere consumate ed a non essere quindi in nessun caso ripetibili.
Le somme corrisposte al lavoratore pubblico in caso di sospensione del rapporto di lavoro per pendenza di un procedimento penale sono irripetibili
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