La comunicazione la finale dei lavoratori destinatari di un licenziamento collettivo non può essere parcellizzata.

Nota a Cass. 31 maggio 2022, n. 17694

Alessandro Figliolini

La comunicazione dei licenziamenti collettivi (ai competenti uffici del lavoro ed alla Commissione regionale per l’impiego nonché alle organizzazione sindacali) va effettuata entro il termine cogente e perentorio di sette giorni previsto dalla L. n. 223/1991, art. 4, co. 9, come mod. dalla L. n. 92/2012. Tale termine decorre dalla comunicazione del primo licenziamento (dal momento che la legge fa espresso riferimento alla “comunicazione” dei recessi); comunicazione che, “per assolvere alla funzione cui è normativamente preordinata, non può essere parcellizzata in tante comunicazioni (ciascuna limitata ai lavoratori fino a quel momento licenziati ed effettuata entro sette giorni dai singoli licenziamenti) ma deve essere unica, così da esprimere l’assetto definitivo sull’elenco dei lavoratori da licenziare e sulle modalità di applicazione dei criteri di scelta”.

Questa, l’affermazione della Corte di Cassazione (31 maggio 2022, n. 17694, conf. ad App. Roma n. 1630/2019; analogamente, Cass. n. 23034/2018) che ha ritenuto inidonea a consentire un adeguato controllo, alle parti sociali e alle amministrazioni interessate, la comunicazione attuata da un istituto di credito, sotto i profili di “trasparenza informativa, completezza contenutistica e di rispetto della rigida scansione procedimentale”. I giudici hanno infatti precisato che soltanto un elenco completo di tutti i lavoratori licenziati o da licenziare consente ai destinatari della comunicazione di comprendere e verificare se il criterio o i criteri di scelta siano stati applicati secondo le modalità individuate in maniera oggettiva e senza margini di discrezionalità. Mentre, una comunicazione parziale, come quella inviata dalla banca, non consentiva al lavoratore licenziato di comprendere se tutti i dipendenti che avrebbero maturato il diritto a pensione entro una certa data sarebbero stati licenziati, e quindi se il criterio unico di scelta, della pensionabilità entro la data suddetta, fosse stato applicato da parte datoriale in maniera effettiva e oggettiva.

Comunicazione frazionata dei licenziamenti collettivi
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